Imposta sul valore aggiunto
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L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un'imposta introdotta e regolata della legislazione europea. La sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il Dpr 633/1972. La disciplina IVA è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, VI Direttiva CEE del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione Europea.
L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi.
Nuova Direttiva UE cd 'direttiva rifusa' o VI direttiva 112/2006. Il testo costituisce una ricapitolazione sistematica delle precedenti disposizioni. Tuttavia il valore aggiunto reale della nuova direttiva deve rinvenirsi in primo luogo nella riscrittura delle disposizioni sotto il duplice profilo della SEMPLIFICAZIONE e dell'ADERENZA al testo tradotto al paradigma 'di servizio'; infine la collocazione delle disposizioni in titoli, capi, sezioni e sottosezioni permette una più agile comprensione del tema trattato.
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[modifica] Funzionamento dell'IVA
L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito) diritto di rivalsa, l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta (il contribuente) rimane neutrale. Infatti il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.
L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, solamente per i consumatori finali.
Nell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta stessa ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, ma per il quale l'imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.
[modifica] Presupposto dell'imposta
Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:
- presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi rientranti tra quelle previste dalla normativa;
- presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
- presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello stato.
Le operazioni si considerano eseguite al fine dell'applicazione dell'imposta (cosiddetto momento impositivo):
- per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l'atto o al più tardi al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale; tuttavia non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
- per le cessioni degli altri beni mobili quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà: anche qui non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
- per i servizi all'atto del pagamento;
- in ogni caso il pagamento anticipato rispetto ai momenti appena descritti determina l'esigibilità immediata dell'imposta sull'importo pagato e l'operazione si considera già effettuata in tutto o in parte;
- si considerano effettuate a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa la fattura.
Si noti che a partire dal momento impositivo dell'operazione decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o, se previsto, dello scontrino o della ricevuta fiscale. Inoltre, in linea generale, a partire dal momento impositivo delle operazioni l'imposta stessa diviene esigibile ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste.
Una rilevante eccezione è costituita dalle operazioni svolte in favore di amministrazioni pubbliche, per le quali, a prescindere dal momento impositivo (che resta il riferimento per l'emissione della fattura e i conseguenti obblighi), l'imposta diviene esigibile solo all'atto del pagamento. La ratio di tale norma, deve individuarsi nel fatto che i soggetti pubblici spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un'imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.
[modifica] Tipologie di operazioni IVA
Possiamo quindi distinguere le operazioni in:
- Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
- Non imponibili: quando mancano del requisito della territorialità. Costituiscono tipico esempio di operazioni non imponibili le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
- Esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.
- Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale
[modifica] Importazioni
Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unione Europea, che devono scontare l'IVA al momento della loro entrata nel territorio comunitario.
É quindi compito delle autorità doganali provvedere all'emissione di un documento doganale, denominato bolla doganale, nel quale l'importo del bene importato viene assoggettato all'aliquota IVA di propria competenza, oltre che all'eventuale dazio.
Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana, e del dazio se presente, il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando a questo punto nella piena disponibilità del soggetto importatore.
Per gli scambi di beni tra paesi dell'Unione Europea (operazioni intracomunitarie) vige invece una normativa speciale di carattere transitorio.
[modifica] Esportazioni
Per i beni esportati o per i servizi che ai sensi della legge si considerano non effettuati nel territorio dello Stato o all'interno dell'Unione Europea, il cedente non è tenuto ad applicare l'imposta ma dovrà comunque emettere la fattura con l'indicazione della non imponibilità dell'operazione per mancanza del presupposto territoriale. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto. Un soggetto esportatore abituale (e quindi non tenuto ad applicare l'Iva sulle vendite di beni all'esportazione), può richiedere all'Ufficio delle Entrate competente di essere autorizzati ad acquistare o importare beni senza applicazione dell'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond). La norma vuole evitare che questi soggetti trovandosi costantemente in posizione di credito (perché non applicano l'imposta sui beni venduti all'estero) siano costretti a richiedere continuamente il rimborso dell'imposta.
[modifica] Operazioni Intracomunitarie
Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti alla Comunità Europea, e in ambito IVA è stata introdotta la normativa transitoria della tassazione nel paese di destinazione del bene oggetto di scambio intracomunitario.
Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente a uno stato aderente all'Unione Europea è tenuto ad integrare dell'IVA la fattura ricevuta. Tramite il meccanismo del reverse charge, l'importo dell'IVA viene caricato sia sul registro degli acquisti, che su quello delle vendite, rendendo neutrale l'impatto economico e finanziario dell'operazione.
Ogni scambio di beni (e servizi ad esso correlati) rilevante ai fini dell'IVA intracomunitaria deve venire indicato nel modello riepilogativo Intrastat degli acquisti e delle cessioni, da presentarsi all'Agenzia delle Dogane.
[modifica] Aliquote IVA
Esistono tre aliquote IVA in vigore in Italia:
- 4%,aliquota minima,applicata ad esempio alle vendite di abitazioni con requisiti "prima casa";
- 10%, aliquota ridotta, applicata normalmente alla cessione di alimenti o di abitazioni senza requisiti "prima casa" e non di lusso;
- 20% aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificatamente una delle due aliquote precedenti, questa ultima è l'aliquota da applicare.
Le aliquote sono definite nella tabella A allegata al DPR 633/72.
[modifica] Aliquote IVA in altri paesi
[modifica] Paesi dell'UE
Paese | Valore | |
---|---|---|
Normale | Ridotto | |
Austria | 20,0 % | 12,0 o 10,0 % |
Belgio | 21,0 % | 12,0 o 6,0 % |
Bulgaria | 20,0 % | |
Cipro | 15,0 % | 5,0 % |
Danimarca | 25,0 % | |
Estonia | 18,0 % | 5,0 % |
Finlandia | 22,0 % | 17,0 e 8,0 % |
Francia | 19,6 % | 5,5 o 2,1 % |
Germania | 19,0 % | 7,0 % |
Grecia | 19,0 % | 8,0 o 4,0 % |
Ungheria | 20,0 % | 5,0 % |
Irlanda | 21,0 % | 13,5 o 4,4 % |
Italia | 20.0 % | 10,0 e 4.0 % |
Lettonia | 18,0 % | 9,0 o 5,0 % |
Lituania | 18.0 % | 9,0 o 5.0 % |
Lussemburgo | 15,0 % | 12.0 - 9.0 - 6.0 o 3,0 % |
Malta | 18,0 % | 5,0 % |
Paesi Bassi | 19,0 % | 6,0 % |
Portogallo | 21,0 % | 12,0 o 5,0 % |
Polonia | 22,0 % | 7,0 o 3.0 % |
Repubblica Ceca | 19,0 % | 9,0 % |
Regno Unito | 17,5 % | 5,0 % |
Romania | 19,0 % | 9,0 % |
Slovacchia | 19,0 % | |
Slovenia | 20,0 % | 8,6 |
Spagna | 16,0 % | 7,0 , 4,0 e 0 % |
Svezia | 25,0 % | 12,0 o 6,0 % |
Ungheria | 20,0 % | 5,0 % |
[modifica] Liquidazione e versamento dell'imposta
I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati devono mensilmente, trimestralmente o annualmente, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario.
Questo si fa sommando l'IVA incassata dai propri clienti esercitando il diritto di rivalsa e sottraendo a tale importo l'IVA versata ai propri fornitori.
Se da tale differenza scaturirà un debito verso l'erario tale differenza sarà versata tramite il modello F24. Se viceversa scaturirà un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scalato dalla successiva dichiarazione o a certe condizioni potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè scalato da altri tributi dovuti dall'impresa.
[modifica] Modalità di applicazione
[modifica] Basi imponibili
Ci sono tre tipi di basi imponibili, a seconda della definizione che si vuole dare al valore aggiunto:
- Tipo prodotto (VAp)
- Tipo reddito (VAr)
- Tipo consumo (VAc)
La differenza di queste definizioni si basa sulla deducibilità delle spese di investimento: nel primo caso, nel tipo prodotto, nessuna spesa di investimento è deducibile, pertanto la base imponibile resta il prodotto lordo (PL); nel tipo reddito solo quelle per accantonamenti per ammortamenti (PL-Invs); nel tipo consumo, invece, sono deducibili tutti gli acquisti di beni strumentali nell'anno in cui vengono compiuti (PL-Invs-Inva).
[modifica] Metodi di calcolo
L'imposta sul valore aggiunto può essere calcolata grosso modo con due metodi, uno dei quali però più articolato.
- Per addizione: in questo caso si applica semplicemente l'aliquota dell'imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏)
- Per sottrazione:
- su base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione
- su base finanziaria
- "base da base": si applica l'aliquota alla differenza tra fatturato delle vendite realizzato in un dato arco temporale e tra il fatturato degli acquisti di materie prime dello stesso periodo. A questo vanno aggiunte le dovute ed eventuali quote di ammortamento o il fatturato di acquisti di beni strumentali a seconda della definizione di base imponibile
- "imposta da imposta": si sottrae dall'imposta riscossa sui beni prodotti e venduti l'imposta pagata sugli acquisti di materie prime (e di beni strumentali in caso di IVA consumo) compiuti nel medesimo periodo.
Tale ultimo sistema (“detrazione imposta da imposta”) è stato preso come modello dalle Direttive CEE per la creazione di un sistema comune sulla cifra d’affari nei Paesi europei.
Il sistema, così come è concepito, non ha più uno stretto collegamento con il “valore aggiunto”, anche se la denominazione è rimasta tale per motivi “storici”.
In particolare la detrazione “imposta da imposta” consente:
A) Variazioni di aliquota nei vari stadi (dalla produzione alla commercializzazione) senza incidere nel totale dell’imposta che grava il bene al consumo.
B) Esenzioni in uno qualsiasi degli stadi.
C) Massima trasparenza, in qualsiasi stadio, sull’ammontare dell’imposta assolta fino a quello stadio.
D) Conseguentemente la possibilità di detassare il bene (con particolare riguardo all’esportazione).
E) Possibilità di recuperare integralmente una eventuale evasione, purché sia avvenuta in uno stadio precedente a quello finale (dettaglio).
[modifica] Collegamenti esterni
- (IT) DPR 633/72
- (IT) Calcolo e scorporo dell'IVA o percentuali in genere
- (IT) Agenzia delle Entrate - Modelli di Dichiarazioni IVA
[modifica] Bibliografia
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