Commissione europea
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La Commissione europea è composta dai Commissari europei, ognuno dei quali scelto tra le personalità di spicco dello stato membro di appartenenza, al quale però non è legato da alcun titolo di rappresentanza. Tra i membri sono compresi il Presidente e uno o più vicepresidenti. La durata del mandato dei membri è di 5 anni.
La composizione della Commissione è stabilita dal paragrafo 1, commi 3, 4 dell'articolo 213 TCE riformato dal successivo Trattato di Nizza.
Indice |
[modifica] Nomina della Commissione
La procedura di nomina è disciplinata dall'art. 214 e ha subìto notevoli variazioni nel corso del tempo.
Un tempo erano gli stati membri che nominavano tutta la Commissione di comune accordo, ma successivamente il ruolo del Parlamento crebbe d'importanza. Attualmente, il presidente della Commissione è scelto dal Consiglio dell'Unione europea a maggioranza qualificata; la scelta deve essere successivamente confermata dal Parlamento europeo. I rimanenti ventisei commissari vengono nominati dagli stati membri, in accordo col Presidente. Alla fine l'intera Commissione deve essere approvata dal Parlamento europeo.
[modifica] Struttura e funzioni della Commissione europea
La Commissione è un organo collegiale, strutturato all'interno con un'ampia delega di funzioni a singoli commissari che rispondono a varie Direzioni generali.
Le deliberazioni dell'istituzione vengono prese a maggioranza del numero dei suoi membri.
Per quel che riguarda i compiti, descritti nell'art 211 TCE, sono
« vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso » |
Questa disposizione fa l'istituzione custode e garante della legalità comunitaria, compito che la Commissione esercita nei confronti degli Stati membri grazie alla procedura di infrazione.
« formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario » |
Si tratta di un potere di raccomandazione di portata generale, coincidente per estensione col campo d'azione del trattato.
« dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato » |
La Commissione europea detiene il diritto d'iniziativa nel processo legislativo, cioè la facoltà di proporre la normativa sulla quale decidono poi il Parlamento europeo ed il Consiglio.
« esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite » |
Quale organo esecutivo dell'Unione, la Commissione si occupa altresì dell'attuazione pratica delle politiche comuni, della gestione dei programmi dell'Unione e della gestione del bilancio comunitario. Questa competenza è evidenziata anche dall'art. 202 TCE.
Le riunioni della Commissione si tengono almeno una volta la settimana, di solito il mercoledì nella sede di Bruxelles o in quella di Strasburgo se a Bruxelles vi è un'assemblea plenaria del Parlamento. Le sedute si tengono a porte chiuse e sono riservate, tuttavia gli ordini del giorno delle sedute e i verbali prodotti sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale.
La Commissione europea ha anche il potere di sanzionare gli Stati membri inadempienti nell'attuazione delle decisioni e per i ritardi nell'approvazione di leggi in recepimento di direttive comunitarie. La Costituzione Europea prevede che, una volta aperta una procedura di infrazione formale (early warning) con un primo preavviso, al secondo richiamo formale lo stato membro venga espulso dall'Unione.
[modifica] Storia della Commissione
La Commissione consiste attualmente di ventisette membri, uno per ogni stato membro.
Presidente della Commissione è stato dal 1999 al 2004 l'italiano Romano Prodi (Commissione Prodi), preceduto dal lussemburghese Jacques Santer (Commissione Santer), in carica dal 1995 al 1999. Tale Commissione venne travolta da uno scandalo e fu la prima Commmissione ad essere costretta alle dimissioni. Nel periodo di intermedio all'entrata in carica della Commissione Prodi venne nominato un sostituto, nella persona dello spagnolo Manuel Marín, quale Primo Commissario ad interim dal marzo al settembre 1999. Per tale ragione non è mai esistita una "Commissione Marìn".
L'attuale presidente è il portoghese José Manuel Barroso.
[modifica] Direzioni Generali
La Commissione europea è strutturata in Direzioni generali (DG), suddivisi a loro volta in Direzioni e queste ultime in Unità.
[modifica] Elenco delle Direzioni Generali
[modifica] Politiche
- Affari economici e finanziari
- Agricoltura e sviluppo rurale
- Ambiente
- Centro Comune di Ricerca
- Concorrenza
- Energia e trasporti
- Fiscalità e unione doganale
- Giustizia, libertà e sicurezza
- Imprese e industria
- Istruzione e cultura
- Mercato interno e servizi
- Occupazione, affari sociali e pari opportunità
- Pesca e affari marittimi
- Politica regionale
- Ricerca
- Salute e tutela dei consumatori
- Società dell'informazione e mezzi di comunicazione
[modifica] Relazioni esterne
- Allargamento;
- Commercio;
- EuropeAid - Ufficio di Cooperazione;
- Relazioni esterne;
- Sviluppo;
- Aiuti umanitari;
[modifica] Servizi generali
- Comunicazione;
- Eurostat, Istituto statistico;
- Segretariato generale;
- Ufficio delle pubblicazioni;
- Ufficio europeo per la lotta antifrode;
[modifica] Servizi interni
- Bilancio
- Informatica
- Infrastrutture e logistica
- Interpretazione
- Personale e amministrazione
- Servizio di audit interno
- Servizio giuridico
- Traduzione
- Ufficio dei consiglieri per le politiche europee
- Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali
[modifica] Membri della Commissione
I membri della Commissione sono completamente indipendenti e non è loro consentito ricevere istruzioni dai governi degli stati di provenienza. Questo principio viene sancito dall'art. 213 del TCE:
« [..] i membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e devono offrire ogni garanzia d'indipendenza » | |
(Trattato Comunità Europea, art. 213 par.1)
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« [..] i membri della Commissione devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo, né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni » | |
(Trattato Comunità Europea, art. 213 par.2)
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[modifica] Galleria Fotografica
[modifica] Voci correlate
- Unione europea
- Presidenti della Commissione Europea
- Consiglio europeo
- Elenco delle organizzazioni europee
[modifica] Collegamenti esterni
Unione europea - Trattati, Istituzioni, Storia dell'integrazione europea | |||||||
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