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Parlamento - Wikipedia

Parlamento

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Il parlamento è il corpo legislativo dello stato, ossia un organo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione precipua, sebbene non unica, è approvare le leggi. Il nome deriva dalla parola francese parlement, riferita all'azione di parlare: un parlamento è quindi un luogo dove si discute, si dibatte per giungere a delle decisioni. Nelle repubbliche presidenziali il parlamento è tradizionalmente denominato congresso, secondo l'esempio statunitense.

Le federazioni hanno un parlamento federale e uno per ciascuno stato federato. Organi analoghi al parlamento sono spesso presenti anche in altri enti territoriali, ma in questo caso si usano di solito denominazioni diverse (frequentemente consiglio). Negli stati moderni il parlamento rappresenta la componente principale del potere legislativo, che in alcuni ordinamenti coincide con il parlamento dello stato centrale mentre in altri comprende anche i parlamenti degli stati federati o gli analoghi organi delle regioni o di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa.

Il Palazzo di Westminster, sede del parlamento britannico.
Il Palazzo di Westminster, sede del parlamento britannico.

Indice

[modifica] Breve inquadramento storico

Il parlamento inglese riunito al cospetto del Re, XIV sec.
Il parlamento inglese riunito al cospetto del Re, XIV sec.

La parola "parlamento" venne impiegata, per la prima volta, nella Chanson de Roland, sebbene il concetto che esprime - un'istituzione collegiale intermedia tra l'intero popolo costitutivo di una comunità e coloro i quali di questa comunità hanno la direzione - sia un dato comune di antropologia culturale, come testimoniano le assemblee, variamente denominate, delle poleis greche e il Senato Romano.

In una accezione molto più simile a quella moderna, il termine "parlamento" compare in Inghilterra nel 1248 per designare un'assemblea formata da due rami, uno ecclesiastico (vescovi e abati con il rango di barone) e uno laico (baroni diretti della Corona). A tale assemblea nel 1254 venne assicurata una stabile struttura, facendovi entrare anche i rappresentanti elettivi delle contee. Nel 1297, infine, con lo Statuto de tallagio non concedendo, si confermò il principio per cui ogni contribuzione poteva essere imposta solo dietro assenso comune degli "arcivescovi, vescovi ed altri prelati, conti, sovrani, uomini d'arme, borghesi, ed altri uomini liberi del regno nostro", nonché il diritto dell'assemblea elettiva a controllare la validità delle elezioni, sottraendo quindi agli agenti del Re tale privilegio. Come ben si vede, erano già presenti in nuce i moderni principi della sovranità ed indipendenza del parlamento.

Va rilevato che nel corso del medioevo e dell'età moderna il termine "parlamento" ha assunto anche altri significati. Così in epoca comunale il parlamento o arengo era l'assemblea che riuniva tutti i cittadini del comune che godevano dei diritti politici; invece in Francia, durante l'Ancien régime, il parlement, sebbene sorto con caratteri non dissimili dal parlamento inglese, finì per diventare un'istituzione non rappresentativa con funzioni prevalentemente giurisdizionali.

[modifica] Ruolo del parlamento

L'esistenza del parlamento può essere considerata diretta conseguenza del principio di sovranità popolare (in Italia sancito dall'art. 1, secondo comma, della Costituzione: "La sovranità appartiene al popolo"); il suo ruolo è efficacemente descritto dalle parole di Hegel: "porticato tra lo Stato e la società civile".

Il parlamento nasce come organo in cui viene espresso il consenso all'attività impositiva del sovrano; è significativo, al riguardo, che nasca proprio in Inghilterra: per il diritto germanico, infatti, è attributo degli uomini liberi l'esenzione da ogni tributo, il quale, quindi, deve essere da costoro - o dai loro rappresentanti - autorizzato. Nel tempo i parlamenti hanno esteso le loro competenze e svolgono oggi funzioni di indirizzo politico, legislative, di coordinamento, di controllo e di garanzia costituzionale.

L'esistenza di un parlamento viene usualmente associata alla democrazia, in realtà non mancano regimi non democratici che possiedono un organo così denominato, con struttura e funzioni solitamente non dissimili da quelle dei parlamenti democratici. La differenza sostanziale con questi ultimi è che i parlamenti non democratici, anche quando sono elettivi, non sono eletti nell'ambito di una reale competizione tra più partiti: in certi casi un solo partito è autorizzato a presentare le candidature, in altri casi vi sono più partiti ma le condizioni in cui si svolgono le elezioni sono tali da assicurare la vittoria ad uno solo. In casi come questi il parlamento non è più il portavoce della volontà popolare ma, semplicemente, il luogo dove vengono ratificate le decisioni prese da chi detiene effettivamente il potere (organi del partito unico, giunta militare ecc.): la sottoposizione di tali decisioni al voto parlamentare ha il solo scopo di ostentare una parvenza di democraticità o un fittizio consenso popolare alle scelte del regime.

[modifica] Maggioranza e opposizione

Se l'elezione del parlamento avviene nel contesto di una competizione tra partiti, gli eletti apparterranno molto probabilmente a partiti diversi. In questo caso, di regola, emerge un partito o una coalizione di partiti che controlla la maggioranza dei voti: la maggioranza parlamentare; in contrapposizione ad essa, i rimanenti partiti costituiscono l'opposizione. Va notato che mentre la maggioranza è caratterizzata da una certa omogeneità e unità di azione tra i partiti che la compongono, lo stesso non è necessariamente vero per l'opposizione, che può essere costituita da partiti in netto contrasto tra loro (si pensi ad una maggioranza di centro a fronte della quale l'opposizione è costituita da partiti di destra e sinistra); solo nei sistemi bipartitici o, quantomeno, bipolari l'opposizione presenta un'omogeneità e unità d'azione paragonabile a quella della maggioranza, tanto che in questi sistemi si può configurare il ruolo del leader dell'opposizione.

Nelle forme di governo in cui esiste un rapporto fiduciario tra parlamento e governo, la maggioranza parlamentare coincide tendenzialmente con la maggioranza di governo, ossia con il partito o la coalizione di partiti che sostiene il governo. Ciò non è invece necessariamente vero nelle forme di governo dove detto rapporto fiduciario non esiste: in questo caso è possibile, e fisiologico, che i partiti che costituiscono la maggioranza parlamentare siano diversi da quelli che sostengono il governo.

Se il parlamento è articolato in più camere, è possibile che le maggioranze parlamentari siano diverse. Si tratta di un'evenienza piuttosto rara e, di per sè, fonte di possibili disfunzioni, almeno laddove le camere hanno uguali poteri.

[modifica] Struttura

[modifica] Camere

██ Paesi con parlamento bicamerale██ Paesi con parlamento monocamerale██ Paesi senza parlamento

██ Paesi con parlamento bicamerale

██ Paesi con parlamento monocamerale

██ Paesi senza parlamento

Costituente essenziale del parlamento è un organo collegiale di tipo assembleare detto camera. Si distinguono parlamenti monocamerali, bicamerali e multicamerali secondo che siano costituiti da una, due o più di due camere. I parlamenti multicamerali sono stati molto rari nella storia e attualmente nessuno stato ha un parlamento di questo tipo [1].

Se il parlamento è costituito da due camere, una viene tradizionalmente denominata camera alta, l'altra camera bassa. Nella pratica la denominazione ufficiale attribuita alle camere varia da ordinamento ad ordinamento: per la camera bassa (o per l'unica camera dei parlamenti monocamerali) le denominazioni più utilizzate sono camera dei rappresentanti, camera dei deputati, assemblea legislativa, assemblea nazionale, dieta ecc. e rappresentanti o deputati sono per lo più detti i suoi membri; per la camera alta la denominazione di gran lunga più utilizzata è senato, i cui membri sono detti senatori; in certi ordinamenti federali la camera alta è detta consiglio degli stati e consiglieri i suoi membri.

La camera bassa ha usualmente un centinaio di membri nei paesi con popolazione attorno ai tre milioni di abitanti; raramente ha più di 400-600 membri, anche nei paesi di maggiori dimensioni. In tutti gli ordinamenti, con l'unica eccezione di quello britannico, la camera alta ha un numero minore di membri rispetto alla camera bassa.

Nei parlamenti bicamerali alcune deliberazioni possono essere assunte da un collegio costituito dalle due camere riunite in seduta comune. In particolare, le camere eleggono in seduta comune il presidente della repubblica e le altre cariche dello stato per le quali è prevista l'elezione parlamentare. In alcuni ordinamenti le camere deliberano in seduta comune sulle questioni per le quali si sono già pronunciate separatamente in modo discordante.

Oltre che con la deliberazione in seduta comune, i contrasti tra le camere possono essere risolti con diverse modalità. In alcuni ordinamenti la questione è deferita ad un commissione bicamerale affinché elabori un testo di compromesso, da sottoporre all'approvazione delle due camere; in altri ordinamenti, tra cui quello italiano, la questione è sottoposta reiteratamente al voto delle due camere sinché non si arriva ad una deliberazione concorde (cosiddetta navetta parlamentare).

[modifica] Elezione

Nei parlamenti democratici almeno una delle camere, e precisamente la camera bassa, è eletta dal popolo. In realtà, negli ordinamenti attuali, con la notevole eccezione della Camera dei Lord britannica e di alcuni stati ex domini britannici, come il Canada[2], anche la camera alta è ormai elettiva, seppur con modalità differenziate rispetto alla camera bassa, ad esempio prevedendo un'età minima più elevata per votare o essere eletti, un diverso sistema elettorale, diversi collegi elettorali. In alcuni ordinamenti (ad esempio in Francia) la camera alta è eletta in modo indiretto, dai cosiddetti grandi elettori, a loro volta eletti dal popolo, mentre in certe federazioni i membri della camera alta sono eletti dai parlamenti degli stati federati.

L'elettorato attivo del parlamento è uno dei principali diritti politici ed è andato col tempo estendendosi in tutti gli ordinamenti: inizialmente, nell'XIX secolo, era limitato ai cittadini che possedevano un certo censo, di solito commisurato all'ammontare dei tributi versati (suffragio censitario), in seguito taluni ordinamenti lo hanno esteso ai cittadini che avevano un certo grado d'istruzione (suffragio capacitario), infine è stato esteso, nel XX secolo, a tutti i cittadini, dapprima di sesso maschile e poi d'ambo i sessi (suffragio universale). Attualmente è adottato quasi ovunque in suffragio universale: l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti i cittadini al disopra di una certa età (la maggiore età o, in qualche ordinamento, un età leggermente superiore); se tale età è differenziata per le due camere, è maggiore quella prevista per la camera alta.

In genere l'elettorato passivo viene riconosciuto a coloro cui spetta l'elettorato attivo, prevedendo tuttavia un'età minima superiore.

[modifica] Mandato

I membri del parlamento sono eletti per un periodo di tempo determinato, per lo più cinque anni, che prende il nome di legislatura. Lo scioglimento anticipato della camera, intervenuto prima di tale termine, ne determina però la decadenza e l'indizione di nuove elezioni. In alcuni sistemi il potere di sciogliere le camere (o anche una sola di esse) è attribuito al primo ministro; in altri spetta invece al consiglio dei ministri o, più frequentemente, al capo dello stato, su proposta del primo ministro o di sua iniziativa; vi sono anche ordinamenti nei quali lo scioglimenti è deliberato dalla stessa camera (autoscioglimento). In ogni caso, lo scioglimento è un istituto proprio delle forme di governo in cui esiste un rapporto fiduciario tra parlamento e governo: parlamentare e semipresidenziale; non esiste in altre forme di governo e, in particolare, in quella presidenziale.

Lo scioglimento delle camere può avere due diverse finalità: se in parlamento esiste una maggioranza stabile che sostiene il governo (come avviene, tipicamente, nei sistemi bipartitici), può essere deciso per andare alle elezioni in un momento di congiuntura politica favorevole allo stesso governo, che potrebbe non ripetersi alla scadenza naturale del mandato. Invece, se in parlamento non si riesce a formare una maggioranza in grado di sostenere il governo (come può avvenire nei sistemi multipartitici), lo scioglimento è un modo per superare l'impasse venutosi a creare, sottoponendo le forze politiche al giudizio dell'elettorato nell'auspicio che dalle elezioni emerga una maggioranza.

Un caso particolare di scioglimento del parlamento è quello previsto nelle costituzioni che hanno adottato l'elezione popolare diretta del primo ministro, secondo quella variante della forma di governo parlamentare che alcuni autori hanno denominato neoparlamentare. In questo caso il voto di sfiducia del parlamento nei confronti del governo, se determina le dimissioni di quest'ultimo, determina anche l'automatico scioglimento dello stesso parlamento; d'altra parte, l'elezione simultanea del primo ministro e del parlamento dovrebbe assicurare un certo allineamento politico tra i due organi e prevenire crisi di governo.

[modifica] Struttura interna delle camere

All'interno di ciascuna camera sono istituiti alcuni organi per il suo funzionamento, in particolare:

  • la presidenza;
  • le commissioni;
  • i gruppi.

[modifica] Presidenza

Ciascuna camera elegge tra i propri membri il presidente che nei parlamenti dei paesi anglosassoni, in particolar modo nelle camere basse, è di solito denominato speaker (portavoce). Per l'elezione del presidente è usualmente richiesta una maggioranza qualificata, a sottolineare l'imparzialità che connota il suo ruolo. In molti ordinamenti - ma non in quelli anglosassoni - il presidente è affiancato da vicepresidenti ed eventualmente da segretari e, in alcuni ordinamenti, tra cui quello francese e quello italiano, da questori, anch'essi eletti dalla camera tra i propri membri, che assieme al presidente costituiscono un organo collegiale, l'ufficio di presidenza o praesidium.

Nelle camere non elettive il presidente di solito non è eletto dai membri ma nominato dal capo dello stato. Negli Stati Uniti, così come in altre repubbliche presidenziali, soprattutto latinoamericane, che hanno seguito il modello statunitense, presidente di diritto della camera alta è il vicepresidente della repubblica o, a livello statale, il luogotenente governatore.

Il presidente convoca le sedute della camera e ne dirige lo svolgimento, anche con poteri disciplinari e di polizia, assicurando, in particolare, l'ordinato svolgimento dei dibattiti e delle votazioni, di cui proclama il risultato. Tali funzioni dovrebbero essere svolte in modo imparziale nei confronti di maggioranza e opposizione, a prescindere dalla parte politica nella quale il presidente si riconosce; di fatto, mentre in certi sistemi (ad esempio quello britannico) è richiesta al presidente una rigorosa imparzialità, in altri (come quello statunitense) gli è concesso un ruolo più partigiano.

Dal presidente dipendono gli uffici che supportano il funzionamento della camera, separati dalla pubblica amministrazione e diretti da un alto funzionario che nei paesi anglosassoni è usualmente denominato clerk mentre altrove è per lo più denominato segretario generale.

In vari ordinamenti il presidente, oltre alle funzioni quale organo interno della camera, ne ha altre proprie, ad esempio quella di nominare i titolari di alcuni organi di cui si vuole assicurare l'imparzialità (come le autorità indipendenti). Negli ordinamenti repubblicani i presidenti delle camere hanno funzioni vicarie del presidente della repubblica in mancanza del vicepresidente; in questo caso, se il parlamento è bicamerale, primo in ordine di successione è di solito il presidente della camera alta.

[modifica] Commissioni

Funzioni attribuite alle Commissioni è solito distinguere:

  • approvazione di apposite risoluzioni volte a manifestare ordinamenti ed indirizzi su specifici argomenti.
  • di controllo, attraverso le far valere le responsabilità politiche del Governo.
  • di tipo consultativo, esercitate ogniqualvolta sia necessario acquisire il parere di una Commissione per gli aspetti di una specifica competenza.
  • di tipo conoscitivo, esercitata attraverso la promozione di specifiche indagini.

Le commissioni hanno un'organizzazione interna analoga a quella della camera, con un proprio presidente, eventualmente affiancato da un ufficio di presidenza, e possono essere a loro volta articolate in sottocommissioni.

[modifica] Gruppi

Ciascuna camera si articola in gruppi secondo l'appartenenza partitica dei suoi membri: normalmente tutti i parlamentari che appartengono ad un determinato partito costituiscono un gruppo, sicché questo è la proiezione del partito nel parlamento (il cosiddetto parlamentary party dei sistemi anglosassoni). Può anche accadere che più partiti costituiscono un gruppo unico, di solito nell'ambito di una coalizione o come passo verso la fusione.

In molti parlamenti i gruppi hanno una disciplina ufficiale; un'eccezione è rappresentata dai parlamenti anglosassoni, dove i gruppi, pur avendo una rilevanza politica non inferiore a quella di altri parlamenti, non sono ufficialmente previsti dalle norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle camere. Dove i gruppi hanno un ruolo ufficiale è di solito previsto un numero minimo di membri per la loro costituzione; i parlamentari che, per questo motivo, non riescono a costituire un gruppo o che, comunque, non aderiscano ad alcun gruppo, vanno a costituire il gruppo misto.

In certi paesi, tra cui quelli anglosassoni e quelli scandinavi, il ruolo di leader del partito coincide con quello di leader del suo gruppo parlamentare (della camera bassa, se il parlamento è bicamerale), tanto che, spesso, viene eletto da quest'ultimo. Altrove, invece, il gruppo parlamentare elegge un proprio leader (capogruppo o presidente) distinto dal leader del partito.

[modifica] Funzioni

[modifica] Funzioni normative

[modifica] Leggi ordinarie

La funzione legislativa è quella che più tradizionalmente viene associata al parlamento e consiste nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte, che vanno a costituire l'ordinamento giuridico, attraverso un apposito atto normativo, la legge,. Tuttavia in certi casi il parlamento esercita funzioni non normative (ad esempio, amministrative) con atti aventi forma di legge: si è di fronte allora a leggi meramente formali, poiché questi atti della legge hanno la forma (e la forza) ma non il contenuto (esempio tipico di legge meramente formale è, in molti ordinamenti, tra i quali quello italiano, la legge di approvazione del bilancio dello stato).

In tutti gli ordinamenti le leggi possono essere proposte dai singoli membri della camera o, in qualche caso, da un certo numero di essi. In molti ordinamenti - con la notevole eccezione degli Stati Uniti e di altre repubbliche presidenziali - le leggi possono inoltre essere proposte dal governo (in alcuni ordinamenti, tra cui quello italiano, con l'autorizzazione del capo dello stato): anzi, laddove la maggioranza parlamentare sostiene il governo, come avviene necessariamente nei sistemi parlamentari, gran parte delle leggi approvate dal parlamento è d'iniziativa governativa[3]. Oltre quelli citati possono esserci altri soggetti cui è attribuita l'iniziativa legislativa, secondo scelte alquanto variabili da ordinamento ad ordinamento: un certo numero di elettori (iniziativa popolare), gli stati o le regioni oppure un certo numero di essi nei sistemi federali o regionali, organi di rappresentanza delle forze economiche e sociali (quale il CNEL italiano) ecc.

I parlamenti monocamerali non impiegano molto a formulare una legge ed approvarla poiché il tutto si svolge all'interno di una sola Camera. Nei parlamenti con il bicameralismo perfetto, invece, la proposta di legge viene sottoposta a modifiche e votazioni in entrambe le Camere, che, se non trovano un accordo, generalmente convocano una Commissione congiunta con membri di entrambe le Camere a discutere sulla legge per trovare un accordo. Il testo della Commissione viene presentato a una delle due Camere per la votazione e l'invio alla seconda Camera. I parlamenti con bicameralismo imperfetto la situazione varia da ordinamento a ordinamento, in Francia, l'Assemblea Nazionale ha il potere di pronunciarsi definitivamente su un testo di legge, anche senza l'approvazione del Senato. In Germania invece, il Bundestag ha più o meno le funzioni della Camera dei Comuni britannica. Il Bundestag infatti, ha quasi tutto il potere legislativo, che però, a differenza dell'ordinamento britannico, può essere ostacolato dal Bundesrat. Inoltre, alcuni determinati tipi di legge (amministrazione del territorio, controllo di determinati fiumi ecc..) hanno bisogno dell'approvazione di entrambe le Camere. Le leggi passano dal Presidente che può decidere di inviarle nuovamente al Parlamento per una nuova discussione. Nei sistemi parlamentari, se la legge non è stata modificata, il Presidente è obbligato a firmarla, in quelli presidenziali che seguono il modello americano, il Presidente è obbligato a firmarla solo se a maggioranza dei due terzi ad entrambe le Camere.

[modifica] Leggi costituzionali e organiche

Negli ordinamenti a costituzione rigida le leggi sono subordinate, nella gerarchia delle fonti del diritto, alla costituzione e alle leggi che la modificano o integrano (leggi costituzionali). Mentre la costituzione è di solito adottata da un organo ad hoc, l'assemblea costituente, le leggi costituzionali sono di solito approvarte dal parlamento con una procedura aggravata rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie. Negli ordinamenti a costituzione flessibile, invece, la costituzione è posta allo stesso rango delle leggi, sicché può sempre essere modificata o integrata da queste.

In alcuni ordinamenti (ad esempio in Francia e Spagna) esiste inoltre una fonte di tipo legislativo (legge organica) adottata dal parlamento con procedura aggravata che ha rango gerarchico superiore alla legge ma subordinato alla costitituzione e alle leggi costituzionali, alla quale sono riservate determinate materie.

Le leggi costituzionali ed organiche sono adottate secondo procedure analoghe a quelle delle leggi ordinarie, salvi gli aggravamenti previsti dalla costituzione che possono consistere, ad esempio, nella necessità di una maggioranza qualificata (quale quella dei 2/3 o dei 3/4) per l'approvazione oppure di una doppia approvazione.

Va notato che, anche nei sistemi a bicameralismo imperfetto, alle due camere sono generalmente riconosciuti uguali poteri quando si tratta di approvare leggi costituzionali od organiche.

[modifica] Regolamenti parlamentari

Ciascuna camera approva il proprio regolamento, un atto normativo con il quale disciplina la propria organizzazione interna e il proprio funzionamento. Tali regolamenti, a differenza degli omonimi atti adottati dal potere esecutivo, non sono, nella maggioranza degli ordinamenti, subordinati alle leggi nella gerarchia delle fonti del diritto ma posti sullo stesso piano: i rapporti tra legge e regolamento parlamentare non sono, quindi, regolati dal principio di gerarchia ma da quello di competenza, nel senso che la legge non può invadere la sfera di competenza specificamente attribuita al regolamento e quest'ultimo non può disciplinare materie che fuoriescano da tale sfera. In alcuni ordinamenti, ad esempio quello francese, i regolamenti parlamentari sono invece subordinati alla legge.

Generalmente le camere hanno specifiche commissioni incaricate di sottoporre all'assemblea i regolamenti da approvare e le eventuali modifiche agli stessi.

[modifica] Funzioni di indirizzo politico

In tutti i sistemi democratici il parlamento svolge funzioni di indirizzo politico la cui incisività, tuttavia, varia con la forma di governo adottata: i sistemi parlamentari e semi-presidenziali, infatti, sono caratterizzati dal rapporto fiduciario esistente tra governo e parlamento, mentre nella repubblica presidenziale e nella monarchia costituzionale tale rapporto non sussiste. Oltre al rapporto fiduciario con il governo in tutti i sistemi, compresi quelli presidenziali, il parlamento dispone di una serie di strumenti per incidere sull'indirizzo politico: tra questi rientra la stessa funzione legislativa, visto che la legge, nello stato di diritto, ispirato al principio di legalità, può vincolare l'attività degli altri poteri dello stato. Anche i poteri di controllo sul governo, di cui dispongono tutti i parlamenti democratici, possono essere considerati uno strumento attraverso il quale il parlamento partecipa alla definizione dell'indirizzo politico.

[modifica] Rapporto fiduciario con il governo

Nei sistemi parlamentari e semipresidenziali il governo deve avere la fiducia del parlamento. In alcuni ordinamenti (tra cui quello italiano) questo comporta che il primo ministro, nominato dal capo dello stato, deve sottoporre il proprio programma di governo al voto di fiducia del parlamento e, nel caso non lo ottenga, si deve dimettere. In molti altri ordinamenti, invece, la fiducia al momento della nomina è presunta, sicché non è necessario un voto di fiducia preliminare; in altri ancora, infine, il voto di fiducia è sostituito da un voto d'investitura del parlamento prima della nomina da parte del capo dello stato o, addirittura, è prevista l'elezione del primo ministro da parte del parlamento.

In tutti i sistemi parlamentari e semi-presidenziali il venir meno della fiducia del parlamento, che si manifesta nel voto di sfiducia (o, più esattamente, nel voto favorevole su di una mozione di sfiducia proposta da membri del parlamento[4] o nel voto sfavorevole su una questione di fiducia posta dallo stesso governo) comporta l'obbligo di dimissioni del governo (la cosiddetta crisi di governo). Va aggiunto che di solito il governo si dimette già nel momento in cui, essendo venuto a mancare l'appoggio di uno o più partiti della sua coalizione, ritiene di aver perso la maggioranza in parlamento, evitando così di sottoporsi al voto di sfiducia (si parla, in questo caso, di crisi di governo extraparlamentare).

In alcuni ordinamenti (ad esempio quello tedesco), il rapporto di fiducia intercorre tra primo ministro e parlamento mentre in altri, più numerosi (ad esempio quello italiano), intercorre tra l'intero governo e il parlamento: la prima soluzione, ovviamente, tende ad accentuare la posizione di preminenza del primo ministro, poiché in questo modo i ministri dipendono direttamente solo da lui; la seconda soluzione, invece, accentua la collegialità del governo. Un'altra variabile riguarda quali camere nei parlamenti bicamerali sono coinvolte nel rapporto fiduciario: in alcuni ordinamenti (ad esempio quello britannico) è richiesta la fiducia della sola camera bassa, in altri (ad esempio quello italiano) la fiducia di entrambe le camere.

La necessità che il primo ministro abbia la fiducia del parlamento limita considerevolmente l'effettivo margine di scelta del capo dello stato al momento della nomina. In particolare, nei sistemi bipartitici o bipolari il capo dello stato non può far altro che nominare primo ministro il leader del partito o della coalizione che, avendo vinto le elezioni, ha la maggioranza in parlamento. Nei sistemi multipartitici, invece, il capo dello stato mantiene un più ampio margine di scelta, soprattutto quando non si delinea in parlamento una coalizione di maggioranza in grado di sostenere il governo.

In alcuni sistemi (tipicamente quelli che seguono il cosiddetto sistema Westminster) il primo ministro, come del resto gli altri ministri, deve essere membro del parlamento; in altri (tra i quali quello italiano) può esserlo o meno, ma di fatto normalmente lo è; infine, in alcuni sistemi (tra i quali quello francese e molte altre repubbliche semi-presidenziali) il primo ministro non può essere membro del parlamento e, se lo è, deve dimettersi al momento della nomina.

[modifica] Funzioni di controllo

[modifica] Approvazione del bilancio dello stato

[modifica] Altre funzioni di controllo

[modifica] Funzioni giurisdizionali

[modifica] Note

  1. ^ Il più recente esempio di parlamento multicamerale è quello tricamerale previsto dalla costituzione sudafricana del 1983, esistito dal 1984 al 1994 quando, con l'approvazione della nuova costituzione ebbe fine il regime dell'apartheid
  2. ^ In questi stati i senatori sono nominati dal governatore generale, in parte (maggioritaria) su proposta del primo ministro, in parte su proposta del leader dell'opposizione e in parte di propria iniziativa
  3. ^ In Italia le proposte di legge d'iniziativa governativa sono tradizionalmente denominate disegni di legge, differenziandole così dai progetti di legge di diversa iniziativa
  4. ^ Certe costituzioni, ad esempio quella tedesca e quella spagnola, prevedono che la mozione di sfiducia indichi anche il nome di chi viene proposto come primo ministro al posto di quello in carica (cosiddetta sfiducia costruttiva): è questa una soluzione finalizzata a rafforzare la stabilità della funzione di governo.

[modifica] Voci correlate


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