Pubblico ministero
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Per approfondire, vedi la voce Pubblico Ministero (ordinamento italiano). |
Il pubblico ministero è l'organo dello stato o, in certi ordinamenti, di altri enti pubblici la cui funzione principale è l'esercizio dell'azione penale. A rigore il termine designa solo l'organo e non anche i funzionari che lo compongono, sicché un'espressione come "i pubblici ministeri di Milano" è impropria, seppur molto diffusa nel linguaggio corrente.
Indice |
[modifica] Funzioni
[modifica] Azione penale
Con l'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero avvia il processo penale, di cui diviene una delle parti (l'altra è l'accusato). Peraltro, a differenza delle parti private, che agiscono nel proprio interesse, il pubblico ministero esercita l'azione e sta in giudizio nell'interesse pubblico.
Va detto che l'esercizio dell'azione penale, oltre che al pubblico ministero, può essere attribuito dall'ordinamento alla persona offesa dal reato, nel proprio interesse, oppure a chiunque, nell'interesse della collettività cui appartiene (azione popolare). Tuttavia, l'azione privata e quella popolare, presenti negli ordinamenti del passato, in molti ordinamenti attuali sono scomparse (così è in Italia) e, laddove sono rimaste (come in Spagna), hanno di solito un ruolo marginale, supplettivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero.
[modifica] Principi di obbligatorietà e opportunità
Una variabile importante è rappresentata dall'obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale. Negli ordinamenti dove, come in Italia, vige il principio di obbligatorietà il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale ogniqualvolta abbia notizia di un reato; laddove, invece, vige il principio di opportunità, come negli ordinamenti di common law ma anche in vari ordinamenti di civil law (tra cui quello francese), il pubblico ministero decide se perseguire o meno un reato, secondo la sua valutazione e le scelte di politica criminale. Va peraltro notato che negli ordinamenti reali possono riscontrarsi commistioni tra i due principi. Inoltre, anche dove l'azione penale è obbligatoria è lasciato, nei fatti, un certo margine di discrezionalità al pubblico ministero, il quale è sì tenuto a perseguire tutti i reati ma può scegliere di dedicare più o meno impegno o risorse all'uno piuttosto che all'altro.
Al principio di opportunità è correlata la possibilità per il pubblico ministero di concludere un accordo con l'imputato (il cosiddetto plea bargaining degli ordinamenti di common law) attraverso il quale le parti decidono l'esito della controversia in modo stragiudiziale, estinguendo il processo (di solito l'imputato si dichiara colpevole di un reato meno grave o di una parte soltanto dei capi d'imputazione, ottenendo così una riduzione della pena).
[modifica] Conduzione delle indagini
Un'altra variabile è rappresentata dal grado di coinvolgimento del pubblico ministero nelle indagini per individuare l'autore del reato e per raccogliere le prove necessarie alla sua condanna. Negli ordinamenti di common law tali indagini sono svolte autonomamente dalla polizia che trasmette gli elementi raccolti al pubblico ministero affinché decida, sulla base degli stessi, se esercitare o meno l'azione penale. Più variegata è la situazione nei paesi di civil law: in alcuni (ad esempio in Italia e in Giappone) le indagini sono condotte dal pubblico ministero che si avvale della polizia[1]. In altri paesi (ad esempio in Francia e fino al 1989, vigente il precedente codice di procedura penale, in Italia) il pubblico ministero, dopo un'indagine preliminare condotta avvalendosi della polizia, esercita l'azione penale, avviando così la fase istruttoria del processo, di tipo inquisitorio, condotta da un giudice istruttore che procede alla raccolta e all'esame delle prove avvalendosi della polizia. Se, in esito all'istruttoria, ritiene che si possa escludere la colpevolezza dell'imputato, il giudice istruttore lo proscioglie, altrimenti dispone il suo rinvio a giudizio, al quale segue una fase processuale che si svolge dinnanzi ad un diverso giudice con una procedura di tipo accusatorio.
[modifica] Altre funzioni
In vari ordinamenti, tra cui quello italiano, il pubblico ministero può in certi casi esercitare anche l'azione civile o, quantomeno, intervenire nel processo civile, quando è in gioco un interesse pubblico o a tutela di soggetti, quali i minori, gli incapaci o le persone giuridiche, che non possono agire in prima persona (soprattutto nei casi di conflitto d'interessi con i soggetti che li rappresentano o che sono titolari dei loro organi).
Inoltre vari ordinamenti attribuiscono al pubblico ministero anche funzioni amministrative in ambiti concernenti l'amministrazione della giustizia, l'esecuzione delle pene e simili.
Un ruolo molto importante ha la procuratura negli stati comunisti: infatti, oltre a svolgere le funzioni di pubblico ministero, ha anche compiti di sorveglianza generale sul rispetto della legge (la cosiddetta legalità socialista) da parte degli organi dello stato. In questa veste, la procuratura può presentare, anche a seguito di esposti ricevuti dai cittadini, reclami agli organi che hanno adottato atti amministrativi illegittimi, chiedendone l'annullamento; può inoltre presentare proteste agli organi amministrativi per segnalare comportamenti (omissivi, ad esempio) ritenuti in contrasto con la legge. Un rappresentante della procuratura partecipa alle riunioni degli organi di governo, ai vari livelli, per assicurare che il loro operato si conformi al principio di legalità socialista. La procuratura, con le particolari funzioni di sorveglianza generale di cui si è detto, è stata mantenuta dalla costituzione della Russia dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica.
[modifica] Organizzazione
Il pubblico ministero è presente nella totalità degli ordinamenti odierni, anche se il suo status e la sua organizzazione possono variare notevolmente dall'uno all'altro. In particolare, si nota una netta differenza tra gli ordinamenti di civil law e quelli di common law.
[modifica] Ordinamenti di civil law
Negli ordinamenti di civil law i funzionari del pubblico ministero sono solitamente denominati procuratori della repubblica, dello stato, del re o simili[2]. Sono ordinati in una gerarchia con un'articolazione territoriale che di solito riflette quella degli uffici giudiziari. Ai funzionari di più alto livello è frequentemente attribuito il titolo di procuratore generale. Taluni ordinamenti prevedono che per reati di minore rilevanza le funzioni di pubblico ministero siano espletate da funzionari di polizia o da magistrati onorari (come in Italia).
In certi ordinamenti di civil law, tra i quali l'Italia e la Francia, i funzionari del pubblico ministero sono magistrati ed appartengono, quindi, allo stesso ordine, la magistratura, del quale fanno parte i giudici; essi costituiscono la cosiddetta magistratura requirente in contrapposizione alla magistratura giudicante costituita dai giudici. Il fatto che appartengono allo stesso corpo dei giudici non implica che godano delle stesse garanzie d'indipendenza assicurate a questi ultimi; anzi, il caso dell'Italia, ove giudici e magistrati del pubblico ministero godono di garanzie pressocchè equivalenti, è da considerarsi eccezionale. I magistrati del pubblico ministero dipendono dal governo e, in particolare, dal ministro della giustizia, anche se i poteri attribuiti a quest'ultimo variano notevolmente, dalla semplice vigilanza (come in Italia) fino alla preminenza gerarchica (come in Francia).
In altri ordinamenti di civil law i funzionari del pubblico ministero non appartengono alla magistratura ma al potere esecutivo e sono inseriti nel ministero della giustizia (come in Germania e in Austria) o costituiscono un apparato organizzativo autonomo che fa capo al procuratore generale. Quest'ultimo in alcuni ordinamenti dipende dal ministro della giustizia (come in Spagna o nei Paesi Bassi) o fa parte del governo (come in Messico o in Polonia), mentre in altri (come in Cile, Brasile e Venezuela) è indipendente dai tre poteri dello stato sicché il pubblico ministero viene a configurarsi come una sorta di potere a sè. Negli stati comunisti il procuratore generale, posto a capo della procuratura, ha rango di ministro ed è eletto dal parlamento.
Siano magistrati o funzionari del potere esecutivo, i funzionari del pubblico ministero sono comunque giuristi. Sono per lo più reclutati mediante concorso, tuttavia il procuratore generale, quando è posto a capo di un apparato organizzativo autonomo, è solitamente nominato dal governo (come in Spagna), eletto dal parlamento (come in Venezuela) o nominato dal governo con l'approvazione del parlamento (come in Brasile).
[modifica] Ordinamenti di common law
Negli ordinamenti di common law il prosecutor, che svolge le funzioni di pubblico ministero nel processo penale, è tipicamente un avvocato; nell'esercizio di tali funzioni è considerato un professionista legale, soggetto alle relative responsabilità, sebbene dipenda dallo stato o da un ente pubblico territoriale.[3]
In molti ordinamenti di common law (Australia, Canada, Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord, Sudafrica ecc.) i prosecutor fanno capo al director of public prosecutions, di nomina governativa; questo, di solito, dipende a sua volta dall'attorney general, che fa parte del governo, ma alcune costituzioni più recenti (ad esempio quella sudafricana) tendono a garantirgli una posizione d'indipendenza. In altri ordinamenti i prosecutor fanno invece capo dall'attorney general.
Negli Stati Uniti i prosecutor che operano presso le corti federali dipendono dall'attorney general federale; quelli che operano presso le corti statali fanno invece capo ad organi locali variamente denominati (district attorney, commonwealth's attorney, state's attorney, county attorney ecc.), soggetti alla vigilanza dell'attorney general dello stato, che in alcuni stati sono nominati dal capo dell'esecutivo locale (della contea, città ecc.) mentre in altri sono eletti dal popolo.
[modifica] Note
- ^ Peraltro in alcuni ordinamenti, ad esempio quello tedesco, il pubblico ministero, pur potendo condurre personalmente le indagini, delega normalmente le stesse alla polizia, sicché il suo ruolo finisce per avvicinarsi a quello dei paesi di common law
- ^ Talvolta è utilizzato anche il titolo promotore di giustizia che designava in passato, e designa tuttora nel diritto canonico, l'organo dal quale si ritiene derivi l'odierno pubblico ministero. In certi ordinamenti, tra i quali quello italiano e quello francese, è usato anche il titolo di avvocato generale.
- ^ Va notato che, a rigore, nel diritto inglese il prosecutor, pur essendo organo pubblico, non esercita un'azione pubblica ma formalmente un'azione popolare, la stessa che potrebbe esercitare qualunque cittadino in qualità di private prosecutor. In questo senso va intesa la tradizionale affermazione secondo cui nel diritto inglese non esisterebbe il pubblico ministero.
[modifica] Collegamenti esterni
- Eurojustice, network dei pubblici ministeri europei (in inglese)
- International Association of Prosecutors (in inglese e francese)
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