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Indagini preliminari - Wikipedia

Indagini preliminari

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La giustiza

Questa voce fa parte della serie
Procedimento e processo penale

Iscrizione della notizia di reato
(querela, denuncia, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere)
Indagini preliminari
(PM, polizia giudiziaria, GIP, Difensore)

possibilità di

Richiesta di archiviazione
oppure
Rinvio a giudizio
Per casi previsti da art.550 c.p.p.
Citazione diretta a giudizio
Negli altri casi
Udienza preliminare
(GUP)
possibilità di
Fase dibattimentale
Sentenza
Impugnazioni
Giudicato penale
Portale:Portali Visita il Portale:Diritto

Le indagini preliminari, introdotte nel codice di procedura penale dall'art. 326, sono una fase del procedimento penale precedente all'eventuale processo. Nelle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale: ne consegue che il p.m. e la polizia giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell'indagato (art. 358) dato che le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l'esercizio dell'azione penale.

È previsto il segreto per gli atti compiuti durante le indagini.


Indice

[modifica] La polizia giudiziaria

Solitamente il primo passo è compiuto dalla polizia giudiziaria, la quale però si è vista limitare molte libertà con la riforma del 1989. Innanzitutto la polizia giudiziaria può avviare proprie indagini autonomamente ed assicurare la cessazione del reato oltre che acquisire gli elementi necessari, ma deve darne avviso senza ritardo al PM (prima della riforma il limite era 48 ore). Una volta intervenuto il PM, deve compiere le attività da questo delegate, anche di propria iniziativa.


[modifica] Valore probatorio

Contrariamente a quanto avveniva prima della riforma, oggi le indagini preliminari non hanno valore probatorio, salvo quanto disposto per l'incidente probatorio: nel nuovo sistema, infatti, si è dato risalto al principio del contraddittorio. Nelle indagini preliminari infatti si acquisiscono solo elementi di prova al solo fine di valutare l'esercizio o meno dell'azione penale.

Nel fascicolo del dibattimento confluiscono - e quindi rilevano ai fini della prova - gli atti assunti con l'incidente probatorio e gli atti irripetibili compiuti dall'accusa e dalla difesa - accertamenti tecnici irripetibili, risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali, risultati di perquisizioni, ispezioni, sequestri nonché risultati di eventuali mezzi di ricerca delle prova atipici come gli appostamenti. Tutti gli altri atti compiuti nelle indagini preliminari (ma anche nell'udienza preliminare) che non hanno la caratteristica dell'irripetibilità confluiscono nel fascicolo delle parti e quindi - almeno per il momento - non assumono alcun valore probatorio.

[modifica] Attività dell'indagine

Le attività che può compiere il pubblico ministero sono disciplinate dagli art.350 e segg. c.p.p..

Il pubblico ministero può procedere al compimento di accertamenti tecnici irripetibili secondo la disciplina posta dall'art 360 c.p.p. In tal caso nominerà un consulente che avrà l'obbligo di rispondere ai quesiti formulati dal Pm. Quest'ultimo deve informare la persona offesa dal reato, l'indagato e il suo difensore affinché questi possano nominare a loro volta al massimo 2 consulenti tecnici. I difensori e gli eventuali consulenti tecnici hanno diritto ad assistere al conferimento dell'incarico e partecipare alle operazioni formulando osservazioni e pareri cui deve esser fatta menzione nel verbale. La difesa dell'indagato può chiedere - prima del conferimento dell'incarico - che si proceda attraverso l'incidente probatorio. In questo caso il Pm potrà procedere negli accertamenti tecnici solo se un loro rinvio comporti che questi non possano essere più utilmente compiuti. Se questa condizione non è rispettata e il Pm procede comunque al compimento degli accertamenti, questi sono inutilizzabili.

[modifica] Diritti dell'indagato

L'indagato ha diritto di essere informato a sua richiesta se è instaurato un procedimento penale a suo carico. Il pubblico ministero può tuttavia disporre la segretazione delle indagini per un periodo non superiore ai 3 mesi se si tratta di reati comuni; per i reati di di maggiore allarme sociale invece non possono essere mai fornite informazioni all'indagato al fine di evitare un pregiudizio alle indagini.

Secondo il disposto dell'art 369 cpp l'indagato ha diritto a ricevere l'avviso di garanzia solo quando deve essere compiuto un atto al quale ha diritto di partecipare il suo difensore. In caso contrario l'indagato ne verrà a conoscenza solo se il Pubblico ministero esercita l'azione penale inviando l'avviso di conclusione delle indagini. Viene infatti comunicato il diritto di predisporre un difensore e, qualora ciò non avvenga, viene incaricato uno d'ufficio.

Durante alcuni atti il difensore ha il diritto di assistere e di essere avvertito, come l'interrogatorio, l'ispezione e il confronto. In altri può assistere senza avvertimento: perquisizione e sequestro. Il difensore può anche consultare entro 5 giorni dalla loro pubblicazione i documenti relativi a tali atti, che devono essere depositati dal PM entro 3 giorni dal compimento dell'atto stesso in cancelleria, ed estrarne copia.

[modifica] Durata

Secondo l'art.405 c.p.p. la durata delle indagini preliminari è di sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che non si proceda per uno dei delitti delineato dall'art.407 comma 2°, aumentando ad un anno.

Tuttavia il PM, ex art.406 c.p.p. può chiedere al Giudice per le indagini preliminari (GIP) una proroga, per giusta causa, non eccedente altri sei mesi. Possono essere richieste anche altre proroghe per particolare complessità delle indagini, sempre non eccedenti i sei mesi. La proroga è accordata dal giudice 10 giorni prima la scadenza del termine e notificata all'indagato e alla persona offesa che ha fatto richiesta di essere informata. Il giudice deve fare lo stesso procedimento nel caso non ritenga di accordare la proroga fissando l'udienza in camera di consiglio. La durata massima delle indagini non può comunque superare i 18 mesi o i 2 anni nel caso dei delitti ex art.407.

[modifica] Voci correlate


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