Adozione
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L'adozione è un istituto giuridico atto a garantire, ad un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento, il diritto a vivere serenamente all'interno di una famiglia diversa da quella biologica.
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[modifica] Storia dell'adozione
Una delle prime evidenze storiche dell'adozione risale al II millennio AC: il Codice di Hammurabi, una tra le più antiche raccolte di leggi conosciute, normava i diritti e doveri degli adottandi e degli adottati[1]. Nella legislazione della Roma antica la finalità prioritaria dell'adozione era quella di assicurare, a chi non aveva figli naturali, un successore nel culto religioso degli antenati. Quando ciò accadeva, secondo le convenzioni utilizzate, il nome dell'adottato diveniva quello completo del padre adottivo più il suo nome di famiglia.
Il Codice napoleonico, normava l'adozione[2], ma tranne, casi specifici, non prevedeva l'adozione di minori.
Il primo codice civile italiano (1865) vede l'adozione come uno strumento giuridico per dare eredi a chi non ne ha. La vera rivoluzione legislativa in materia si ha nel 1967 quando viene posto al centro l'interesse del bambino in stato di abbandono, privilegiando il suo diritto ad avere una famiglia idonea e stabile.[3]
Il Concilio Vaticano II (18 novembre 1965), nel decreto Apostolicam Actuositatem (apostolato dei laici), cita «fra le varie opere di apostolato familiare ci sia concesso enumerare: adottare come figli propri i bambini abbandonati.»[4] valorizzando l'adozione anche all'interno della dottrina cattolica.
Il 29 maggio 1993, viene redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell'Aja, ratificata dal Parlamento italiano il 31 dicembre 1998 con la L. 476. Al centro della convenzione c'è il minore e i suoi diritti fondamentali, compreso quello di avere una famiglia. La convenzione prevede che gli stati aderenti applichino misure prioritarie perché i minori, ove sia possibile, restino con la famiglia di origine, altrimenti ricorrano all'adozione . L'adozione internazionale viene così normata a livello sovranazionale, riconoscendola come un'«opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine» e viene resa più trasparente e controllata. Non tutti gli stati hanno ratificato questa convenzione, e, alcuni Paesi ratificanti, hanno sospeso le adozioni internazionali verso i Paesi non ratificanti (ad esempio in Bolivia non è più consentita l'adozione internazionale da parte di cittadini statunitensi, salvo casi eccezionali, in quanto gli USA, a differenza della Bolivia, non hanno ratificato la Convenzione[5]). Altri Paesi ratificanti hanno invece firmato accordi bilaterali con Paesi non ratificanti in modo da mantenere comunque garantiti i principi di trasparenza e sussidiarietà ispirati alla Convenzione dell'Aja.
[modifica] Legislazione italiana attuale
La Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27 dispone che «l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome».
La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale oppure con un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale ed internazionale) viene sospesa l'altra, ma in alcuni casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l'adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti ed accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.
[modifica] Requisiti degli adottandi
La Legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:
- Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
- La differenza di età tra gli adottandi e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottano due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne.
- Gli adottandi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
[modifica] Procedura per intraprendere un'adozione
Le coppie italiane che decidono di dare la propria disponibilità ad un'adozione, sia nazionale che internazionale, devono seguire un percorso pressoché identico fino al momento dell'accertamento dei requisiti.
[modifica] Dichiarazione di disponibilità
La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale di uno o più minori deve essere inviata al Tribunale per i minorenni competente per territorio di residenza. Nel caso di residenti all'estero, il tribunale competente è quello dell'ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.
Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la dichiarazione di disponibilità avvenga direttamente ai Servizi socio-assistenziali. Si occuperanno questi ultimi ad informare il tribunale della disponibilità dei coniugi.
La dichiarazione può essere redatta in carta semplice anche se alcuni Tribunali richiedono di redigere la dichiarazione in un modulo prestampato che può differire da un tribunale ad un altro e che può contenere domande riguardo eventuali limitazioni della disponibilità della coppia riguardanti, tra le altre, lo stato di salute del minore, l'accettazione o meno del rischio giuridico, la disponibilità ad accogliere più fratelli.
[modifica] Indagine dei Servizi Socio-assistenziali territoriali
Il tribunale si rivolge quindi ai servizi sociali presenti sul territorio per potere valutare la coppia. Questi, generalmente assistenti sociali e psicologi, valutano l'eventuale idoneità a educare ed istruire e di mantenere un minore o più minori, a seconda della disponibilità della coppia. Anche gli organi di Pubblica sicurezza, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, effettueranno ricerche sulla coppia. Al termine dell'istruttoria, i servizi sociali territoriali esprimeranno un parere e redigeranno una relazione che, assieme a quella della Pubblica Sicurezza, verrà inviata al Tribunale per i minorenni che li ha attivati.
Questo punto dovrebbe durare al massimo 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
In alcune regioni, coloro che desiderano optare per l'adozione internazionale, sono strettamente invitati a frequentare un corso apposito prima di iniziare l'istruttoria. Questo fa sì che i 4 mesi previsti possano essere notevolmente allungati.
[modifica] Dichiarazione di idoneità
Letti i pareri e la relazione dei Servizi sociali, il Tribunale, previo ulteriore colloquio con un Giudice, dichiara l'idoneità o l'insussistenza dei requisiti all'adozione della coppia. Il Giudice potrebbe richiedere, se lo ritenesse opportuno, ulteriori approfondimenti.
[modifica] Adozione nazionale
Parliamo di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio italiano.[6] Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore, ma solo al fatto che l'autorità competente è quella italiana in quanto l'adottabilità del bambino viene riscontrata nel territorio nazionale.
La coppie che intendono optare per questa strada, devono dare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minorenni di competenza (che avrà valutato anche l'idoneità della coppia) ed eventualmente anche ad altri Tribunali per i minorenni che potranno effettuare altri colloqui e ulteriori verifiche.
[modifica] Rischio giuridico
Nell'adozione nazionale, alla coppia viene richiesto un parere riguardo alla propria posizione verso quello che viene comunemente chiamato rischio giuridico. Si tratta della possibilità che il minore ritorni alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4° grado) durante un periodo di collocamento provvisorio definito dal Tribunale. In questo periodo il bambino viene provvisoriamente assegnato alla famiglia adottiva, ma non è ancora stato emesso il Decreto di Affidamento Preadottivo.
Se un minore viene dichiarato adottabile con rischio giuridico, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, i parenti fino al 4° grado possono impugnare il provvedimento alla Corte di Appello. Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza della Corte di Appello potranno presentare ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. In questo caso, i tempi del rischio giuridico rischiano di allungarsi notevolmente, dipendendo quindi anche dalla magistratura ordinaria.
Durante il periodo di collocamento provvisorio il Tribunale nomina un Tutore, presso il quale il minore avrà residenza. Questi non potrà recarsi all'estero e le vaccinazioni di legge devono essere comunicate al Tutore per le iscrizioni presso la competente ASL.
[modifica] Abbinamento tra la coppia ed il minore
Quando un minore si trova in stato permanente di abbandono, il Tribunale per i minorenni emette un decreto di adottabilità. Provvederà, quindi, ad individuare, tra tutte le coppie che hanno presentato la disponibilità, quella più idonea al minore stesso.
Il Tribunale dei minori provvede a comunicare alla coppia individuata l'avvenuto abbinamento, le informazioni mediche sullo stato di salute del minore ed eventuali informazioni riguardanti la sua storia.
[modifica] Incontro
La coppia si reca quindi presso la struttura dove è ospitato il minore e presso il tribunale per i minorenni, dove firmerà il decreto di affido preadottivo della durata di un anno. Al termine di questo, l'adozione si riterrà definitiva.
Se il tribunale è molto lontano dal luogo di residenza della coppia, è talvolta possibile che il tribunale, in relazione alla situazione psicologica e all'età del minore, provveda a chiedere alla coppia un soggiorno in loco per qualche giorno, al fine di monitorare l'inserimento del minore nella nuova famiglia.
[modifica] Post-adozione
Per l'adozione nazionale si parla impropriamente di post-adozione riferendosi all'affido pre-adottivo nel quale l'adozione non è ancora perfezionata. Non si tratta quindi di un periodo che segue l'adozione, ma un periodo nel quale viene conclusa. Durante questo arco di tempo, i servizi sociali di zona, su richiesta del Tribunale per i Minorenni di competenza, vigilano e assistono l'inserimento del minore in famiglia. Al termine del periodo, inviano una relazione finale al Tribunale stesso.
[modifica] Accesso alle informazioni sui genitori biologici
I genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono accedere alle informazioni riguardanti i genitori biologici dell'adottato solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie.
Una volta compiuti i 25 anni l'adottato può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi. L'accesso alle notizie è autorizzato con decreto.
Nel caso che la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, l'adottato non può avere accesso alle informazioni.[7]
[modifica] Adozione internazionale
L'adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero[6]. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorità del Paese stesso.
È regolamentata dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell' Aja), e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali (CAI). Inoltre, tra le normative di riferimento, ci sono quelle anche del Paese di provenienza del bambino ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi.
A causa del numero esiguo di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, l'adozione internazionale è in costante aumento. Le autorizzazioni concesse all'ingresso di minori stranieri, corrispondente alla fase conclusiva dell'adozione internazionale, sono passate, dalle 1.797 del 2001, alle 2.840 del 2005.[8]
[modifica] Iter per l'adozione internazionale
La procedura è composta da una prima fase da svolgersi in Italia nella quale viene decretata l'idoneità della coppia, la quale darà mandato ad un Ente autorizzato a seguire la procedura all'estero. Dopodiché avviene la fase fino all'abbinamento, curata dall'Ente. Infine la coppia si recherà nel Paese ad incontrare il minore o i minori che gli sono stati abbinati, per poi concludere la procedura con il rientro in Italia della nuova famiglia completa.
[modifica] Decreto di idoneità
Il collegio dei giudici togati del Tribunale per i minorenni che ha valutato l'idoneità della coppia, rilascia un decreto di idoneità o, nel caso di inidoneità, un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all adozione. Il decreto di idoneità potrebbe contenere, nell'interesse del minore, anche indicazioni utili a completare il quadro delle caratteristiche della coppia. Nella pratica, alcuni tribunali aggiungono alcune specifiche restrittive relative al numero massimo di minori adottabili, all'età e altre eventuali caratteristiche.
[modifica] Ricerca dell'Ente Autorizzato
La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 prevede che entro un anno dall'emissione del decreto, la coppia dia mandato ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali per procedere verso l'adozione in un determinato Paese straniero. L'Ente si occuperà di svolgere la pratica all'estero ed in Italia fino all'avvenuta adozione e, nel caso sia necessario, si occuperà anche del disbrigo di adempimenti post-adottive eventualmente richiesti dal Paese di origine del minore.
Ogni Ente ha l'autorizzazione ad operare in alcuni specifici Paesi. In alcuni Paesi, perché l'Ente italiano possa operare, è necessario un accreditamento ulteriore da parte del Paese stesso senza il quale l'operatività dell'Ente in quel territorio rimane solo potenziale.
[modifica] Abbinamento tra la coppia ed il minore
Consiste nell'operazione di indicare, fra le coppie o famiglie disponibili ad accogliere un minore, quella più idonea secondo criteri di affinità (generalmente in base all'età, al vissuto del minore e alla presenza e all'entità di eventuali patologie).
Di norma, è effettuato dalle autorità del Paese. Tuttavia, visto che in alcuni Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja non è previsto l'abbinamento da parte dell'autorità, questo viene effettuata dall'ente italiano che cura la procedura.
Avviene quindi con criteri e modalità diverse a seconda del Paese, ma deve avvenire prima della partenza della coppia. A seguito dell'abbinamento l'Ente autorizzato riceve dati inerenti il minore. A seconda del Paese e dei dati a disposizione si può trattare di dettagliate relazioni mediche, psicologiche, generali riguardanti le abitudini dell'adottato oppure una scheda piuttosto scarna.
[modifica] Incontro
Questo momento è probabilmente il più delicato ed importante. La coppia, assieme ad eventuali altri figli, si reca nel Paese ad incontrare il minore. In questo periodo vengono svolte le pratiche per avviare alla conclusione l'adozione per quello che riguarda il Paese di origine dell'adottato. Chiaramente le procedure e, di conseguenza, i tempi variano a seconda della legislazione del Paese. In alcuni Paesi, generalmente nell'Europa orientale, oltre al viaggio dell'incontro con il bambino, per ultimare la pratica, gli adottandi dovranno effettuare uno o due altri viaggi che variano, generalmente, da 1 a 3 settimane ognuno. In altri paesi (generalmente in America latina) viene effettuato un unico viaggio di circa 40-45 giorni.
Se la procedura si svolge con esito positivo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, previa verifica di conformità dell'adozione con le disposizione della Convenzione de L'Aja.
Dopodiché la coppia deve provvedere, sempre con l'ausilio dell'Ente, a predisporre la documentazione atta all'uscita dal Paese del minore (generalmente con rilascio del passaporto) e all'entrata e alla permanenza in Italia (visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano).
[modifica] Disbrighi burocratici dopo l'arrivo in Italia con l'adottato
Appena rientrati in Italia con il minore adottatto, i nuovi genitori dovranno svolgere una serie di adempimenti burocratici atti a far sì che il minore possa rimanere nel territorio italiano fino a quando l'adozione non sia riconosciuta o completata (nel caso di adozione non piena). Questi adempimenti andranno di pari passo con le altre procedure di post-adozione.
In particolare i genitori adottivi dovranno:
- rivolgersi alla polizia di frontiera con i documenti necessari all'ingresso in Italia (visto italiano e passaporto), unitamente a quelli relativi alla sentenza di adozione
- presentare domanda al Tribunale dei Minori per richiedere il riconoscimento della sentenza emessa all'estero da parte del tribunale italiano
- recarsi all'anagrafe del Comune di residenza per la registrazione del minore.
Il 7 marzo 2007 è stata registrata la Direttiva firmata il 21 febbraio 2007 dai Ministri dell'Interno, Giuliano Amato e da quello delle Politiche per la Famiglia, Rosy Bindi, grazie alla quale non è più richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.[9] Precedentemente andava richiesto tassativamente entro 8 giorni dall'arrivo in Italia.
Rimangono in essere gli altri adempimenti da svolgere anche nel caso di adozione nazionale e di nascita di un figlio (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, richiedere il codice fiscale e altri).
[modifica] Post-adozione
L'adozione, per la maggior parte dei Paesi, è considerata piena, cioè già completamente definita all'estero. Gli altri Paesi (tra i quali: India, Thailandia, Filippine e Slovacchia) assumono provvedimenti di tutela riconosciuti in Italia come affidi preadottivi.[10] In questi casi l'adozione deve perfezionarsi in Italia e sarà dichiarata dal Tribunale per i minorenni solo dopo relazione finale del servizio socio-sanitario di riferimento nella quale viene rilevato l'inserimento del bambino a livello familiare e sociale.
Anche nel caso l'adozione sia già conclusa, i Tribunali per i Minorenni richiedono ai servizi territoriali di vigilare e di assistere, per un periodo di tempo determinato, la nuova famiglia incontrandola ad intervalli regolari.
Inoltre, molti Paesi chiedono un impegno formale della coppia ad inviare, a cadenza prefissata, relazioni riguardanti il minore con particolare attenzione all'integrazione nella nuova famiglia. La modalità e la frequenza dipende dalla normativa del Paese.
[modifica] Adozioni illegali
I termini adozione illegale e racket delle adozioni sono spesso usati dai mass media per indicare alcuni fenomeni criminali legati al commercio dei bambini.
Nel settembre del 2007, in un'inchiesta del settimanale L'espresso, è stata segnalata l'esistenza di un racket in Nepal dove, secondo il settimanale, molti orfanotrofi privati a fini di lucro toglierebbero i bambini ai genitori naturali con l'inganno per farli dichiarare adottabili.[11] Comunque già dall'11 giugno 2007, la Commissione per le Adozioni Internazionali italiana aveva annunciato il blocco delle adozioni dal Nepal per consentire la modifica della normativa in modo da renderla più trasparente, arginare il fenomeno dell'illegalità e renderla così conforme ai principi della Convenzione dell'Aja.[12][13]
[modifica] Note
- ^ Codice di Hammurabi - artt. da 185 a 193
- ^ Codice napoleonico - libro I - titolo VIII - capitolo I
- ^ La L. 431/67 opera delle modifiche nella disciplina codicistica vigente e introduce, nel Titolo VIII del libro I del codice civile, un capo III, contenente circa trenta articoli riguardanti la cosiddetta adozione speciale cioè quella finalizzata all'entrata dell'adottando nella famiglia.
- ^ (LA)Apostolicam actuositatem - nel Capitolo III si legge «infantes derelictos in filios adoptare»
- ^ (EN) US Department of State - Bolivia intercountry adoption - viene testualmente scritto «Bolivia does not allow intercountry adoptions to countries that have not ratified the Hague Convention on Intercountry Adoption, including the United States»
- ^ a b Rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - a cura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza - pag 81.
- ^ Sentenza 425/2005 della Corte Costituzionale
- ^ Coppie e bambini nelle adozioni internazionali - a cura della Commissione adozioni internazionali - pag. 41
- ^ Direttiva del 21 febbraio 2007 dei Ministri dell'Interno e delle Politiche per la Famiglia
- ^ Per una famiglia adottiva a cura della Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio e del Ministero per le Pari Opportunità - pag. 35.
- ^ Inchiesta de L'espresso sul racket delle adozioni in Nepal
- ^ Adozioni in Nepal (11-06-2007)
- ^ Adozioni in Nepal: sblocco vicino, ma poi il governo salta - da Vita del 20 settembre 2007
[modifica] Voci correlate
- Abbandono di minore
- Adozione da parte di coppie dello stesso sesso
- Affido familiare
- Bambini di strada
- Famiglia (società)
- Adozione a distanza
[modifica] Altri progetti
- Wikisource contiene opere originali di o su Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993
[modifica] Collegamenti esterni
[modifica] Siti istituzionali
- (EN) (ES)(FR) (IT) Commissione Adozioni Internazionali
- (EN) (IT) Ministero Affari Esteri - adozione internazionale
- Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza
- Indirizzi dei Tribunali per i Minorenni
[modifica] Riferimenti legislativi
- Legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche (Legge numero 149 del 2001)
- (EN) (FR) Conferenza dell'Aja - testo convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale
- Parlamento Italiano - ratifica della Convenzione dell'Aja (Legge 31 dicembre 1998, n. 476)
[modifica] Associazioni di famiglie adottive
- ANFAA - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
- Genitori si diventa onlus
- Le Radici e le Ali
- Associazione Raccontiamo l'Adozione onlus
- BATYA Associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione
[modifica] Altri
- (EN) AICAN - Statistiche sull'adozione internazionale.
- (EN) Center for Adoption Policy - Legislazioni sull'adozione nell'Unione Europea.
- Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Diritto
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