Tribunale di prima istanza
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
« In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di prima istanza composto di cinque giudici con due aggiunti nelle Delegazioni di prima classe, e di tre giudici con un aggiunto nelle Delegazioni di seconda, e di terza classe. » | |
(Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 30 comma 1)
|
Il tribunale di prima istanza è stato un tribunale per l'amministrazione della giustizia civile attivo nello Stato Pontificio tra il 1816 ed il 1870.
Venne detto di prima istanza perché costituiva il primo livello dell'aministrazione della giustizia civile pontificia. Ne venne istituito uno per ognuna delle diciotto Delegazioni dello Stato Pontificio.
Sede | Delegazione di | Classe | |
---|---|---|---|
Bologna | Delegazione di Bologna | I | – |
Ferrara | Delegazione di Ferrara | II | – |
Ravenna | Delegazione di Ravenna | II | – |
Forlì | Delegazione di Forlì | III | – |
Urbino | Delegazione di Urbino e Pesaro | II | – |
Ancona | Delegazione di Ancona | I | – |
Macerata | Delegazione di Macerata | II | – |
Fermo | Delegazione di Fermo | III | – |
Camerino | Delegazione di Camerino | III | – |
Ascoli | Delegazione di Ascoli | II | – |
Perugia | Delegazione di Perugia | I | – |
Spoleto | Delegazione di Spoleto | II | – |
Rieti | Delegazione di Rieti | III | – |
Viterbo | Delegazione di Viterbo | II | – |
Civitavecchia | Delegazione di Civitavecchia | III | – |
Roma[1] | Comarca di Roma | I | – |
Frosinone | Delegazione di Frosinone | II | – |
Benevento | Delegazione di Benevento | I | – |
Nei tribunali di prima istanza costituiti nelle Delegazioni di prima classe i giudici erano in numero di cinque più un aggiunto; nelle Delegazioni di seconda e terza classe invece i giudici scendevano a tre più un aggiunto[2]. Per giudicare, occorreva il numero legale di tre giudici[3]; di questi giudici, il più anziano svolgeva le funzioni di presidente della corte, mentre gli altri a turno svolgevano le funzioni di relatori[4].
I tribunali di prima istanza potevano giudicare sui reati non di competenza del Tribunale criminale la cui causa avesse valore superiore a 100 scudi[5]; potevano anche funzionare come Tribunale di appellazione per le cause già giudicate dai Governatori[6].
[modifica] Note
- ^ Per Roma e Comarca faceva le funzioni di tribunale di prima istanza il tribunale dell'Alta Camera, che era anche tribunale di appellazione per il resto dello Stato Pontificio. Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 39.
- ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 30 comma 1.
- ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 31 comma 1.
- ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 30 comma 2.
- ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 25.
- ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 33.
[modifica] Voci correlate
- Stato Pontificio
- Tribunale di appellazione
- Tribunale criminale
[modifica] Bibliografia
- Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica
- AA.VV., Atlante storico poltico del Lazio, Bari, Editori Laterza, 1996, ISBN 88-420-4803-8