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Presidente della Repubblica Italiana - Wikipedia

Presidente della Repubblica Italiana

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Giorgio Napolitano, attuale presidente della Repubblica italiana
Giorgio Napolitano, attuale presidente della Repubblica italiana
Istituzioni in Italia


Sistema politico della
Repubblica Italiana


  • Presidente della Repubblica












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Categorie: Politica, Diritto e Stato
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Stendardo presidenziale.
Stendardo presidenziale.

Il presidente della Repubblica Italiana, è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana. Viene eletto dal Parlamento e dura in carica sette anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

Il presidente risiede a Roma presso il palazzo del Quirinale, ma può anche non abitarvi, come scelsero di fare i presidenti Sandro Pertini, Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro. Ha anche a disposizione per legge la tenuta Presidenziale di Castelporziano, presso Roma, e Villa Rosebery, a Napoli.

L'attuale presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano, undicesimo a ricoprire la carica.

Indice

[modifica] Elezione

Viene eletto da un apposito corpo elettorale formato dal Parlamento riunito in seduta comune insieme a tre delegati per ciascuna regione (uno solo per la Valle d'Aosta) eletti, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli Regionali che ne scelgono due tra la maggioranza ed uno tra le minoranze. Per garantire un consenso il più possibile esteso intorno ad un'istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea; per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta (il 50% più uno degli aventi diritto al voto). La carica dura sette anni e si prevede la rieleggibilità dello stesso presidente uscente; ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati. Il Presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.

[modifica] Il ruolo del Presidente

La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del Presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:

  1. in relazione alla rappresentanza esterna:
    • accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
    • ratificare i trattati internazionali, su proposta del governo e previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere;
    • effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
    • dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere;
  2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
    • nominare fino a cinque Senatori a vita;
    • inviare messaggi alle Camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
    • indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere;
  3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:
    • autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
    • promulgare le leggi approvate in Parlamento,
    • rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non approvate e chiedere una nuova deliberazione (essendo obbligato a promulgare se questa viene effettuata senza modifiche del testo);
    • emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;
  4. in relazione all'esercizio della sovranità popolare:
    • indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;
  5. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
    • nominare dopo opportune consultazioni il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri;
    • accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni;
    • emanare gli atti amministrativi del governo;
    • nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
    • presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
    • decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;
  6. in relazione all'esercizio della giurisdizione:

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale.

La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene ad esempio per la nomina dei giudici costituzionali).

Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del Presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.

La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del Presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale ovvero derivi dai "poteri propri" del Presidente, che non necessitano della "proposta" di un ministro, oppure sostanzialmente governativi, come si verifica la maggior parte delle volte. Nel primo caso il ministro firmando non ha motivo di opporsi alla decisione del capo dello Stato, nel secondo, il Presidente, non avendo obiezioni insormontabili di legittimità e di merito, si limita ad accettare la loro proposta.

Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali, atti formalmente presidenziali ma in realtà sostanzialmente governativi, ed atti complessi.

Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia ed al ruolo del Ministro della Giustizia, tra l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e l'ex Guardasigilli Castelli: la Corte Costituzionale nel maggio 2006 ha stabilito che il potere di concedere la Grazia è di prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decreto di concessione, pur mantenendo questi un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.

Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative ad essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica.

Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono gli atti che il presidente compie nell'esercizio delle funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni) e dare le proprie dimissioni.

[modifica] Mandato Presidenziale

Oltre che alla naturale scadenza, il mandato può essere interrotto per:

  • dimissioni volontarie;
  • morte;
  • impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
  • destituzione, nel caso di giudizio sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
  • decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato (supplenza)

Gli ex presidenti della Repubblica prendono il nome di presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica, salvo rinunzia, di Senatore a vita.

[modifica] Responsabilità

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica l'irresponsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè la collusione con Stati esteri) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).

In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere a maggioranza assoluta. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.

Nella storia repubblicana si è giunti in un solo caso alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre '91 contro il presidente Cossiga; il caso si chiuse con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare, peraltro giunta quando il settennato si era già concluso.

Per i reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente è responsabile come qualsiasi cittadino.

In concreto, però, la dottrina dominante ritiene esista improcedibilità in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente Oscar Luigi Scalfaro (sotto accusa per peculato), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.[citazione necessaria]

Il capo dello Stato può dar vita ad illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, ed in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare , se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, ad esempio per un incidente stradale.

Secondo parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in Assemblea Costituente da Umberto Elia Terracini) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo alla fine del settennato: si dimetta o meno, egli deve rispondere subito per i reati di cui è accusato, pena l'ammissione di un privilegio che romperebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. Altra autorevole dottrina è favorevole al giudizio alla fine del settennato (sempre che nel frattempo non siano decorsi i termini di prescrizione), non escludendo le dimissioni del Capo dello Stato, sia pur solo qualora il reato commesso sia particolarmente grave.

Questa incertezza si è cercata di ripararla con il c.d. "lodo Schifani" disponendo che il presidente della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non potevano essere sottoposti a procedimenti penali , per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione , fino alla cessazione delle medesime. Ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Legge , la 140 del 2003 che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, almeno in questa parte, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il presidente della Repubblica può dar vita ad illeciti anche nell'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, stando alla lettera della Costituzione, il presidente della repubblica sarebbe irresponsabile, tranne appunto che per attentato alla Costituzione e alto tradimento.

Ma nella realtà le cose sono diverse, dovendosi distinguere almeno quattro diverse ipotesi di patologie comportamentali e tre tipi di responsabilità.

  • Comportamenti discutibili, o istituzionalmente inopportuni o comunque reputati scorretti sul piano dei rapporti politici. Il tal caso le sue azioni, pur formalmente legittime, potrebbero ingenerare la sensazione di un tentativo di modificare la Carta costituzionale contra constitutionem. Questo determinerebbe una responsabilità politico-costituzionale, che sarebbe idonea a determinarne le dimissioni, sotto pressanti influenze politiche.
  • Comportamenti penalmente rilevanti, sempre compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, diversi però dall'attentato alla costituzione o dall'alto tradimento. Si tratterebbe di crimini comuni e, configurandosi una semplice violazione della Costituzione, realizzata attraverso meri atti incostituzionali, che comportano una mera responsabilità giuridico-costituzionale, discenderebbe l'obbligo di immediate dimissioni.
  • Comportamenti invasivi o menomativi di altro potere dello Stato, risolvibili attraverso l'esperimento di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.
  • Comportamenti caratterizzati da dolo specifico (consapevolezza del danno che si vuole arrecare con quel comportamento), che sarebbero anti-costituzionali, determinerebbero una responsabilità giuridico-penale costituzionale del presidente della repubblica, necessariamente soggetto al giudizio d'accusa della Corte.

[modifica] Curiosità

Quando effettua un volo di Stato, l'aeromobile utilizzato, solitamente fornito dal 31° stormo dell'Aeronautica Militare, assume il nominativo I-9001.

[modifica] Stanziamenti e bilancio per la Presidenza della Repubblica

Il valore aggregato degli stanziamenti per la Presidenza della Repubblica è contabilizzato in un'apposita voce di costo nel bilancio dello Stato.

Diversamente dall'Inghilterra e dagli USA, il bilancio della Presidenza non viene pubblicato su Internet o sulla carta stampata. Da un bilancio dettagliato è possibile un controllo trasparente sulle modalità di impiego degli stanziamenti.

Di seguito, riportiamo il totale degli stanziamenti per la Presidenza della Repubblica, in milioni di euro:

  • 140 nel 2001
  • 167 nel 2002
  • 183 nel 2003
  • 195 nel 2004
  • 210 nel 2005
  • 217 nel 2006

L'ex presidente Carlo Azeglio Ciampi, alla conclusione del settennato, ha chiesto una riduzione di tali stanziamenti per il triennio fino al 2008 [1].


[modifica] Voci correlate

[modifica] Altri progetti

[modifica] Collegamenti esterni

Repubblica Italiana Alte cariche costituzionali della Repubblica Italiana Repubblica Italiana

Capo dello Stato: presidente della Repubblica
Parlamento: presidente del Senato della Repubblica · presidente della Camera dei deputati
Consiglio dei Ministri: presidente del Consiglio dei Ministri
Corte costituzionale: presidente della Corte costituzionale

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Parlamento: Camera - Senato | Governo: Consiglio dei Ministri - Presidente del Consiglio | Presidente della Repubblica | Corte costituzionale


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