Magistratura (diritto)
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Istituzioni in Italia |
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Categorie: Politica, Diritto e Stato |
La magistratura è un complesso di organi con funzioni giurisdizionali. Secondo quanto stabilisce l'art. 104 della Costituzione italiana, costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale, che amministrano in nome del popolo.
In Italia l'organo di autogoverno della magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica. A tale organo spettano, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, al fine di garantire l’autonomia ed indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Indice |
[modifica] Indipendenza
Il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice è consacrato, oltre che nel ricordato art. 104, nell'art. 101 della Costituzione italiana, che stabilisce: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge".
Detta formula evidenzia, in primo luogo, che qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere fondato sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato ad interpretare ed applicare. In secondo luogo, l'avverbio "soltanto" rimanda, innanzitutto, al concetto di indipendenza "esterna" del giudice, vale a dire all'indipendenza da qualsiasi interferenza estranea alla legge.
Il giudice è, in altre parole, libero di decidere il caso concreto in piena autonomia di giudizio e coscienza. D'altro canto, l'avverbio in esame vuole richiamare, altresì, l'indipendenza "interna" del giudice, ossia l'assenza di vincoli e condizionamenti derivanti dalle precedenti decisioni della giurisprudenza.
Invero, nei paesi a tradizione romanistica, la previa decisione giurisprudenziale, sebbene possa costituire un autorevole, nonché persuasivo precedente interpretativo di norme esistenti, non è capace di vincolare in senso proprio il giudice che, successivamente, sarà chiamato a decidere in ordine ad una questione di diritto analoga. Questi potrà pertanto discostarsi dalla precedente decisione, debitamente motivandone le ragioni.
L'art. 107 della Costituzione italiana stabilisce, inoltre, che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (funzione giudicante propria del giudice e funzione requirente propria del pubblico ministero). Ciò implica che, con riferimento a quanto detto poc'anzi circa l'indipendenza "interna", la Magistratura sia priva di una organizzazione gerarchica in senso tecnico, essendo il potere giudiziario esercitato in modo "diffuso" da ciascun magistrato nell'ambito della funzione svolta.
Ulteriore corollario dell'indipendenza della magistratura è, altresì, la regola della inamovibilità dei magistrati, i quali non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di decisioni assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura. Conseguenza di tale principio è che nessuno può scegliersi il giudice da cui venire giudicato ("nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"), né il giudice può scegliere i soggetti da giudicare.
In ragione di questo articolo, poi, non possono essere istituiti ex post giudici straordinari o giudici speciali (come previsto dall'articolo 102). Di fatto però, all’articolo 103, si deroga costituzionalmente a tale principio con l’istituzione di giudici speciali (amministrativi, tributari, contabili e militari). Oltre a questi non sarà possibile istituirne altri: mai i giudici potranno essere straordinari, dato che devono esser "precostituiti per legge".
[modifica] Reclutamento
I magistrati ordinari togati sono nominati per concorso pubblico ad uditore giudiziario, sulla base della valutazione delle conoscenze tecniche possedute. Esistono anche magistrati onorari, come il giudice di pace, il vice procuratore onorario ed il giudice onorario di tribunale. Inoltre, l'art. 106 della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di consigliere di cassazione può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad avvocati con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.
[modifica] Retribuzione
Qualifica | Stipendio annuo lordo (in €) |
---|---|
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) | 78.474,39 |
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) | 75.746,26 |
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) | 73.018,13 |
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità | 66.470,60 |
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità | 56.713,83 |
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità | 50.521,10 |
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità | 44.328,37 |
Magistrati ordinari | 31.940,23 |
Magistrati ordinari in tirocinio | 22.766,71 |
Qualifica | Stipendio annuo lordo (in €) |
---|---|
Magistrati |
Gli avanzamenti di carriera in magistratura avvengono in base all'anzianità professionale.
Gli automatismi di carriera sono stati introdotti da una legge del 1966 e da una successiva del 1973, integralmente elaborata dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 25 settembre.
Tale meccanismo "egualitario" per gli avanzamenti è stato oggetto di critiche perché la retribuzione non adotta criteri quali la produttività, il merito e l'aggiornamento professionale.
L'assegnazione delle promozioni e degli incarichi spetta al CSM. L'anzianità professionale è uno dei parametri per tali decisioni, non il prevalente.
Un sistema di nomine slegato dagli automatismi retributivi è una maggiore garanzia del merito professionale per l'accesso alle cariche più importanti. Nello stesso tempo, introduce una seconda distorsione, una parità retributiva fra persone che hanno la stessa anzianità, delle quali solo una parte una assunto funzioni e responsabilità maggiori.
[modifica] Responsabilità civile
Un referendum del 1987 e una sentenza della Corte di giustizia europea hanno affermato la responsabilità civile dei magistrati. Il principio della responsabilità civile, non ancora attuato dalle leggi italiane, comporta che, al pari di altre professioni, gli atti del magistrato possano essere perseguiti con sanzioni amministrative.
[modifica] Ruolo organico
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
Numero di posti |
Carica |
1 |
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della corte di cassazione) |
1 |
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) |
2 |
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) |
1 |
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
59 |
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità |
368 |
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità |
53 |
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti |
24 |
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti |
393 |
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado |
9.207 |
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado e semidirettive di primo grado e di secondo grado |
? |
Magistrati ordinari in tirocinio |
10.109 + tirocinanti |
Totale |
[modifica] Categorie
I magistrati si distinguono in:
- ordinari: civili e penali, competenza ordinaria civile e penale;
- amministrativi: Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, che hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica amministrazione e, in materie particolari indicate per legge, anche dei diritti soggettivi;
- contabili: Corte dei Conti, competenza in materia di risarcimento del danno erariale, ovvero di chiunque maneggi pubblico denaro;
- tributari: Commissioni Provinciali e, per l'appello, in Commissioni Regionali, competenza in materia di controversie relative a qualunque tipo di imposta o tassa;
- militari: tribunali militari, competenza relativa ai reati commessi dai militari;
- costituzionali: Corte Costituzionale, competenza relativa alla costituzionalità delle leggi, e limitatamente al Presidente della Repubblica, giudice penale (nella struttura della Corte Costituzionale integrata).
[modifica] Voci correlate
[modifica] Testi normativi di riferimento
[modifica] Collegamenti esterni
- Sito del Consiglio Superiore della Magistratura
- Sito dell'Associazione Nazionale Magistrati
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