Legge delle Guarentigie
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Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti del Governo Lanza, Matteo Raeli, all'indomani della Breccia di Porta Pia e l'insediamento del Governo Italiano a Roma, ebbe incarico di redigere una legge per disciplinare i rapporti tra il Regno d'Italia e il Vaticano, che prese nome di legge delle Guarentigie e che venne approvata dal Parlamento il 13 maggio 1871.
La legge constava di venti articoli e si divideva in due parti.
- La prima riguardava le prerogative del Pontefice a cui veniva garantita l'inviolabilità della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere al proprio servizio guardie armate a difesa dei palazzi, Vaticano, Laterano, Cancelleria e villa di Castel Gandolfo. Tali immobili erano sottoposti a regime di extraterritorialità che li esentava dalle leggi italiane e assicurava libertà di comunicazioni postali e telegrafiche ed il diritto di rappresentanza diplomatica. Infine si garantiva un introito annuo di 3.250.000 lire per il mantenimento del Pontefice, del Sacro Collegio e dei palazzi apostolici.
- La seconda parte regolava i rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica, garantendo ad entrambi la massima pacifica indipendenza. Inoltre al clero veniva riconosciuta illimitata libertà di riunione e ai vescovi era esentato il giuramento al Re.
[modifica] Rifiuto della Chiesa
La legge venne considerata dal papato come atto unilaterale dello Stato e come tale fu respinta dalla Chiesa, incontrando tra l'altro l'opposizione tanto dei clericali quanto dei giurisdizionalisti. Questi ultimi riuscirono però a strappare qualche successo, giacché nella legge i beni riconosciuti in godimento al Pontefice, rimanevano comunque parte dei beni indisponibili dello Stato italiano. In secondo luogo, la presente legge conservò il placet governativo sulle nomine dei vescovi e dei parroci e in genere di tutti gli uffici ecclesiastici, eccetto quelli delle diocesi di Roma e delle sedi suburbicarie.
Pio IX, che si era chiuso nei palazzi vaticani dichiarandosi prigioniero politico in seguito alla presa di Roma, aborriva categoricamente la legge approvata dal parlamento definendola "mostruoso prodotto della giurisprudenza rivoluzionaria".
Il pontefice in risposta a quelli che definiva "futili privilegi e immunità che volgarmente sono detti guarentigie", giunse perfino a sollecitare un intervento dell'allora cancelliere luterano tedesco Otto von Bismarck.
All'intransigenza di Pio IX lo Stato rispose con altrettanta intransigenza, sollecitato dalla sinistra ispirata ai principi dell'anticlericalismo, la quale ottenne che fossero soppresse tutte le facoltà di teologia dalle università italiane e i seminari sottoposti a controllo laico.
Il 15 maggio fu emessa l'enciclica "Ubi nos" con la quale veniva ribadito che il potere spirituale non poteva essere considerato disgiuntamente da quello temporale.
I rapporti tra la Chiesa e lo Stato liberale andarono peggiorando quando, nel 1874, la Curia romana giunse a vietare esplicitamente ai cattolici, con la formula del "non expedit" ("non conviene"), la partecipazione alla vita politica. Soltanto nell'età giolittiana tale divieto sarebbe stato eliminato progressivamente, fino al completo rientro dei cattolici "come elettori e come eletti" nella vita politica italiana.
[modifica] Voci correlate
- Donazione di Costantino
- Stato Pontificio
- Dictatus Papae
- Lotta per le investiture
- Costituzioni egidiane
- Potere temporale
- Questione romana
- Repubblica Romana (1798-1799)
- Repubblica Romana (Risorgimento)
- Storia della Repubblica Romana
- Regno d'Italia (1861-1946)
- Convenzione di settembre
- Battaglia di Mentana
- Presa di Roma
- Non expedit
- Patti lateranensi
- Accordi di villa Madama
- Concordato
- Rapporti Stato-Chiesa