Età del consenso
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Età del consenso è chiamata, in diritto, l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti sessuali (e nel linguaggio colloquiale quando si parla di "età del consenso" si intende di solito l'età per i rapporti sessuali).
L'età del consenso non va confusa con la maggiore età, o con l'età minima per il matrimonio.
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[modifica] L'età del consenso per i rapporti sessuali
L'età del consenso varia di nazione in nazione; la media oscilla fra i 14 e i 16 anni, con punte verso il basso di 12 e verso l'alto di 21.
In Italia è 14 anni[1][2] e sale a 16 se uno dei due partner ha una qualche forma di autorità o ascendente sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, tutori, educatori, genitori anche adottivi, conviventi di un genitore biologico; se uno dei partner è un infraquattordicenne ma ha già compiuto 13 anni e la differenza d'età con l'altro partner non supera i tre anni,non si è di fronte a un fatto di reato.
Ogni atto sessuale con una persona che non abbia raggiunto l'età del consenso è illegale, ed è considerato automaticamente una violenza, indipendentemente dal fatto che la persona minorenne avesse o no dato un consenso: in questo caso, infatti, la o il minore non è considerato in grado di dare un consenso legalmente valido.
È inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l'intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti.
Infine, la legge non permette di offrire denaro a un/a minorenne per indurla/o ad atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni (prima della modifica operata dal Governo Berlusconi III, il limite era di 16 anni).
La verifica dell'età del/la partner minore spetta al/la partner eventualmente maggiorenne. L'articolo 609-sexies specifica che:
« Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. » |
In Italia, a differenza di quanto accade in alcune nazioni, la legge non distingue fra età del consenso per gli atti eterosessuali e per quelli omosessuali.
È da notare che con le modifiche apportate con la Legge 6 febbraio 2006, n. 38[3] che, tra le altre cose, hanno sostituito all'articolo 600-ter primo comma del codice penale (che punisce la produzione di materiale pornografico con minori)
« Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni » | |
(articolo 600-ter primo comma vecchia formulazione)
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con
« Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 » | |
(articolo 600-ter primo comma)
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Cambiando lo "sfuttamento" con il mero "utilizzo", sono ora considerate reato anche le riprese o fotografie "pornografiche" realizzate consenzientemente, anche se senza fine di diffusione, da persone che abbiano raggiunto l'età del consenso, ma di cui almeno una sia ancora minorenne (o da un singolo minore), pur essendo teoricamente le attività sessuali raffigurate perfettamente legali dal punto di vista dell'età del consenso.[4][1][5]
[modifica] Abolizione della legge sull’età del consenso
Fra il 1977 e il 1979, all’epoca in cui in Parlamento era in discussione la riforma del Codice penale, numerosi intellettuali francesi si sono schierati a favore dell'abolizione della legge sull'età del consenso. Nel 1977, molti filosofi e pensatori, tra i quali Michel Foucault, Jacques Derrida e Louis Althusser, hanno sottoscritto una petizione indirizzata al Parlamento, chiedendo l'abrogazione di numerosi articoli di legge e la depenalizzazione di qualsiasi rapporto consenziente tra adulti e minori di quindici anni (l'età del consenso in Francia).
Il 4 aprile 1978, Michel Foucault, lo scrittore e attore Jean Danet e lo scrittore e attivista a favore degli omosessuali Guy Hocquenghem - che avevano tutti sottoscritto la petizione del 1977 - hanno partecipato alla trasmissione "Dialogues" sulla radio France Culture, esponendo dettagliatamente le ragioni per le quali erano a favore dell'abolizione della legge. Le tesi dei due pensatori convergevano in particolare nel sottolineare come sia in corso l'istituzione di una vera e propria "società dei pericoli", edificata sulla paura della sessualità e sulla repressione dei comportamenti considerati socialmente "devianti", in particolare attraverso la psichiatrizzazione del sistema penale, che comporta un costante monitoraggio e controllo totalizzante e invasivo in particolare nella sfera intima e privata dei singoli individui. Essi inoltre sottolineavano le potenzialità suggestive e manipolatorie dovute all'intervento degli psichiatri sui bambini, necessario per valutare attraverso le loro testimonianze la sussistenza di un eventuale abuso.
[modifica] Note
- ^ a b Daniele Minotti. Sed Lex/ Dal camera-phone al pedoporno. Punto Informatico, 22 novembre 2006. URL consultato il 19 maggio 2008.
- ^ Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12 della decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (DOC). Europa.eu, 16 novembre 2007. URL consultato il 19 maggio 2008.
- ^ Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006. Camera.it, 6 febbraio 2006. URL consultato il 19 maggio 2008.
- ^ XIV Legislatura. Atto parlamentare - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Itnernet - disegno di legge n 4599. Camera.it. URL consultato il 19 maggio 2008. Il disegno di legge, presentato inizialmente il 13 gennaio 2004, motiva in questo modo la modifica dell'articolo:
« L’articolo 1, modifica l’articolo 600-ter del codice penale.
La lettera a) del comma 1 sostituisce il primo comma dell’articolo 600-ter. La fattispecie di cui al suddetto primo comma, è stata, in primo luogo, riformulata in termini di dolo generico, anziche´ specifico come nel testo attuale, in termini cioè di realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico mediante l’impiego di minori degli anni diciotto. In secondo luogo si è ritenuto di sostituire, nella formulazione della fattispecie, il termine « sfruttamento » di minori, con il termine « utilizzazione ». Ciò al fine di evitare interpretazioni, affacciatesi in dottrina, pur se non nella giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, sul punto, in particolare, Corte di cassazione, sezioni unite, 31 maggio 2000 [depositata il 5 luglio 2000], n. 13, Bove), condizionate dal concetto di sfruttamento elaborato in relazione alla prostituzione ed alla legge Merlin, ed orientate a richiedere, ai fini della sussistenza dello sfruttamento, e del reato, l’esistenza di una finalità lucrativa o commerciale, pur se la stessa non appare necessitata dal dato testuale.
Ciò per l’estrema difficoltà , che, verosimilmente, spiega anche la scelta di segno analogo del legislatore del 1998, di fornire una definizione di pornografia prescindendo dai contesti in cui i comportamenti siano, nelle varie ipotesi concrete, tenuti. Si è dunque mantenuto il riferimento alla pornografia come elemento elastico della fattispecie, definito attraverso un concetto normativo extragiuridico e suscettibile di essere « riempito di contenuto» nel caso concreto. »
Tra le condotte sanzionate è stata infine inserita, in ossequio al disposto della decisione quadro, quella di chi « induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche ».
Nell’opera di revisione dell’articolo 600-ter, primo comma, del codice penale e, in generale, di tutto l’articolo 600-ter e delle altre fattispecie in materia di pornografia minorile, non si è invece ritenuto, con ciò ribadendo una opzione già fatta propria dal legislatore della legge n. 269 del 1998, di fornire una definizione del concetto di pornografia. - ^ Daniele Minotti. Pedoweb, i rischi della nuova legge. Punto Informatico, 5 maggio 2005. URL consultato il 19 maggio 2008.
[modifica] Voci correlate
- Sessualità infantile
- Corruzione di minore
- Pedofilia
- Stupro
- Maggiore età
- Consenso
- La legge del pudore
[modifica] Altri progetti
- Wikisource contiene opere originali di o su Codice penale, art. 609-quater, "Atti sessuali con minorenne"
[modifica] Collegamenti esterni
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