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Pedofilia - Wikipedia

Pedofilia

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La pedofilia è l'attrazione sessuale verso bambini in età pubere o pre-pubere, cioè di età generalmente inferiore a 13 anni circa. La parola pedofilia deriva dal greco παις (fanciullo) e φιλία (amicizia, affetto). Un termine simile, di significato leggermente diverso ma correlato, è il termine pederastia.

In ambito psichiatrico è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale. Nell'accezione comune, al di fuori dall’ambito psichiatrico, talvolta il termine pedofilia si discosta dal significato letterale e viene utilizzato per indicare quegli individui che abusano sessualmente di un bambino, o che commettono reati legati alla pedo-pornografia. Questo uso del termine è inesatto. La psichiatria e la criminologia distinguono i pedofili dai child molester (molestatori o persone che abusano di bambini)[1]. Le due categorie non sono coincidenti. La pedofilia è una preferenza sessuale dell’individuo o un disturbo psichico, non un reato. Il termine medico, infatti, definisce l’orientamento della libido del soggetto, non un comportamento oggettivo, e vi sono soggetti pedofili che non attuano condotte illecite, come si hanno casi di abusi su bambini compiuti da individui non affetti da pedofilia.

Spesso il termine pedofilia viene usato per definire un'intera tipologia di reati, cioè gli atti illeciti che sono conseguenza del desiderio sessuale pedofilo. Anche se questi atti illeciti possono comprendere atti gravissimi di violenza, il coinvolgimento del minore in attività sessuali - anche non caratterizzate da alcun tipo di violenza o minaccia - è di per sé considerato reato. "L'abuso sessuale costituisce sempre e comunque un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo" (cfr. Loredana Petrone in [2]).

Indice

[modifica] La diagnosi in psichiatria

L’attrazione sessuale - in qualche misura - verso i bambini non è sufficiente per la diagnosi di pedofilia. La psichiatria (secondo il criterio DSM IV-TR) definisce pedofili solo quelle persone, aventi più di 16 anni, per le quali i bambini o le bambine costituiscono l’oggetto sessuale preferenziale, o unico. Occorre inoltre che il sintomo persista in modo continuativo per almeno 6 mesi. Non si considera pedofilia il caso di persone maggiorenni quando la differenza di età rispetto al minore è meno di 5 anni. Non sono da considerare pedofili i soggetti attratti principalmente da persone in fasce di età pari o superiori ai 14 anni (l’attrazione per teenagers è definita con i termini poco usati efebofilia e ninfofilia o «sindrome di Lolita»).

Il criterio psichiatrico DSM prevede diverse specificazioni, la pedofilia può essere: di Tipo Esclusivo (attratto solo da bambini\e) oppure di Tipo Non Esclusivo (persona attratta anche da persone adulte); di Tipo Differenziato (attrazione solo per uno dei due sessi) oppure di Tipo Indifferenziato. L’attrazione per bambini maschi risulta mediamente più resistente fra i child molester: il tasso di recidiva dei soggetti attratti da bambini è circa doppio di quelli attratti da bambine. Tali aspetti sono anche meglio dettagliati nell'ambito della psicopatolgia sessuale dei "Sexual Offender", vale a dire di quella categoria di persone che a motivo della loro compulsività sessuale rientrano nelle casistiche giudiziarie e attuano comportamenti che vengono riconosciuti come penalmente rilevanti[citazione necessaria]. Il Tipo Indifferenziato inoltre sembra essere mediamente più grave del Tipo Differenziato. Vi è inoltre una forma di pedofilia limitata all'Incesto (interesse rivolto solo a figli/e o a fratelli/sorelle).

D'altra parte, il criterio categoriale del DSM non considera l'aspetto dimensionale del disturbo: vale a dire che nell'ambito della stessa diagnosi esistono svariate manifestazioni di gravità della stessa che solamente un accurato esame della psicopatolgia sessuale è in grado di definire con precisione[citazione necessaria].

[modifica] Pratiche diffuse fra i pedofili

Gli psicologi distinguono tre tipologie di pedofilia: latente, attiva e killer.[citazione necessaria]

La prima è quella caratterizzata da una morbosa passione per i ragazzini, ma fortunatamente resta a livello di fantasie erotiche (latente viene dal verbo latino "lateo", cioè nascondo).

La pedofilia attiva, dalla quale si può passare in qualunque momento dalla latente, è quella che si realizza in violenze sia psichiche che fisiche a danno dei bambini; ad esempio somministrando loro droga e/o sostanze afrodisiache che li stordiscano in modo da facilitare l'abuso sessuale.

Il tipo killer è l'ultimo stadio, quello più tragico, perché il pedofilo diventa un sadico e spietato assassino il cui massimo godimento rappresenta la morte della vittima.

Tra le pratiche diffuse vi è anche quella di filmare gli abusi per serbarne memoria, per una condivisione tra pedofili o per una commercializzazione ad esempio attraverso internet pare essere una modalità particolarmente usata negli ultimi anni. Il mercato della pedo-pornografia su internet presenta un indice di crescita elevato[3]

[modifica] La normativa italiana

In Italia la pedofilia come reato è stata disciplinata dalla legge 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale[4], che ha introdotto i seguenti articoli del codice penale:

  • art. 609 quater: Atti sessuali con minorenne
  • art. 609 quinquies: Corruzione di minorenne
  • art. 609 sexies: Ignoranza dell'età della persona offesa
  • art. 609 decies: Comunicazione al tribunale per i minorenni

Successivamente è stata emanata la legge 269/1998 [5], che introduce "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" . Sono stati pertanto creati gli articoli 600 bis e seguenti del codice penale:

La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006 (38/2006)[6], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, recante titolo: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet" (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea). Queste le principali novità:

  • inasprimento delle pene
  • ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito
  • modifica dell'art. 600 bis del codice penale (prostituzione minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni)
  • obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
  • introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene previste (dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i reati di pedo-pornografia si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
  • agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito.
  • introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

[modifica] Analisi del fenomeno

Reati di pedofilia si sono verificati in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, scuole d'infanzia, associazioni giovanili (in USA i boy-scouts), centri religiosi (seminari, oratori). Data l'estrema ampiezza di tipologie di reati, che talvolta non richiedono nemmeno il contatto fisico col bambino (es. esibizionismo, riproduzione di materiale pedopornografico, ecc.), la diffusione dei reati di pedofilia è considerata elevatissima. Secondo il MOIGE il 30% delle donne e il 15% degli uomini hanno subito atti illeciti da parte di pedofili.

Nel maggio 2007 tutti i media hanno parlato ripetutamente di notizie su reati svolti da membri del clero, sulla base del fatto che oltre 4000 sacerdoti sono stati accusati di abuso di minori in USA e Canada. Si tratta però del numero totale delle accuse raccolte in un arco di 50 anni e comprende non solo i casi di pedofilia in senso stretto, ma anche i rapporti con adolescenti minori di anni 18. Sino ad oggi le condanne per pedofilia hanno riguardato solo 40 casi su 4000. Sulla 'Stampa' del 1 giugno 2007, p. 35, Filippo Di Giacomo conclude: «fonti non confessionali stabiliscono allo 0,3 per cento del clero la percentuale di infamia che si riferisce alla Chiesa Cattolica. Una percentuale del tutto simile a quella che colpisce i ministri di culto di altre confessioni religiose i quali forse perché non cattolici e perché operanti in terre anglosassoni , finiscono in tribunale ma vengono ignorati dai giornali». 0,3%, quindi, 3 sacerdoti ogni mille.

Per quanto riguarda i crimini più efferati, uno studio del Centro Aurora di Bologna (Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sessualmente abusati)[7] ha evidenziato che in Italia dal 2004 al 2007 sono scomparsi 3.399 minori, non ritrovati nel periodo considerato. Lo stesso studio, coadiuvato dalle denunce del Procuratore Nazionale Antimafia, Pier Luigi Vigna, suggerisce che i mercati illeciti principali per questi bambini e ragazzi sono essenzialmente tre:

È indispensabile però mettere in conto il fatto che molto spesso è estremamente difficile sia verificare sia smentire le accuse di pedofilia. Altri autori, quindi, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Secondo Fabrizio Tonello: "meno di cento bambini viene rapito ogni anno e quasi nessuno di questi rapimenti ha a che fare con crimini a sfondo sessuale". Anche il grande numero di accuse di pedofilia sarebbe spesso dovuto a isteria collettiva[8]. Un grande numero di condanne di innocenti o di assoluzioni solo dopo anni di indagini e processi sono citati in siti vicini agli accusati[9][10].

[modifica] Alcune questioni aperte

[modifica] La castrazione chimica

La castrazione chimica è un trattamento farmacologico, che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento ed è utilizzato in diversi paesi, spesso in combinazione con misure di sospensione condizionale della pena. Nel corso del 2005, l'allora ministro delle riforme Roberto Calderoli ne ripropose l'utilizzo in Italia[11].

[modifica] La perdita del diritto alla privacy del pedofilo

Negli USA ha destato polemiche[citazione necessaria] la decisione di alcuni stati di rendere pubblica la fedina penale dei pedofili e di quanti si sono macchiati di reati a sfondo sessuale. Il dibattito cerca di bilanciare il diritto alla privacy dei criminali e delle loro famiglie con la sicurezza degli altri minori.

[modifica] L'attendibilità delle testimonianze infantili

L'interazione con genitori e psicologi può indurre nel bambino la formazione di falsi ricordi (vedi nel seguito di questa voce). A seguito di gravi errori giudiziari, che avevano provocato danni morali e materiali gravissimi agli innocenti accusati (l'esempio più clamoroso, negli Stati Uniti, è stato quello del Caso McMartin), è stato messo a punto un protocollo, che prescrive le attenzioni da seguire nell'interrogatorio del bambino (Carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002). La valutazione della cura, con cui questo protocollo è stato effettivamente applicato è parte essenziale di ogni nuovo caso giudiziario in Italia, relativo a bambini nell'età della Scuola d'Infanzia.

[modifica] Carnefici e vittime

Secondo alcuni studi, una rilevante percentuale dei condannati per pedofilia ha a sua volta subito abusi durante l'infanzia. Diversi studiosi della problematica hanno dimostrato attraverso studi scientifici come sia importante trattare il disturbo al fine di prevenire ulteriori recidive che in alcuni casi possono essere quantificate[citazione necessaria]

Freud affermò che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva, relazionale, sociale, comportamentale di varia profondità.

Tale fatto determina due elementi di rilievo per la legislazione in materia: da un lato evidenzia la gravità del danno subito dal bambino (e quindi della colpa del reo), dall'altro lascia intuire la difficoltà di stabilire capacità di intendere e di volere del reo, in quanto è possibile che sia affetto da turbe psichiche (o raptus improvvisi) a causa di violenze pregresse subite nell'infanzia. D'altra parte la complessità del problema emerge chiaramente in ambito clinico a fronte delle difficoltà nelle quali si vengono a trovare i professionisti (psichiatri e psicologi) che trattano le persone affette da pedofilia[citazione necessaria].

L'Organizzazione mondiale della sanità classifica la pedofilia fra i disturbi del comportamento sessuale, senza peraltro escludere una responsabilità penale nell'atto.

[modifica] Le fantasie infantili secondo Freud

Molti accusati di pedofilia sono stati assolti nonostante testimonianze oculari (il ricordo vivo e particolareggiato dei minorenni coinvolti), rivelatesi poi non attendibili e in contrasto con i riscontri probatori.

In psicologia, è noto che una persona può avere un ricordo molto vivo e dettagliato di eventi, che sinceramente crede che siano accaduti, ma che non si sono mai verificati in realtà. Perciò, anche se la testimonianza proviene da un bambino, che non può avere interesse a testimoniare il falso, le indagini devono trovare riscontri probatori oggettivi, per non fondare la pubblica accusa solo sulla base di testimonianze oculari.

Le accuse di pedofilia talora rivolte da bambini minorenni nei confronti dei genitori potrebbero rientrare in «sogni ad occhi aperti», che sono un appagamento compensativo nell'immaginazione di desideri che il bambino avverte come pericolosi, reprime e tende a dimenticare. La soddisfazione avviene in un modo semplice, producendo un ricordo che è identico a quello che si sarebbe voluto che accadesse nella realtà. Quando la personalità diviene più forte, nell'adulto, la compensazione e rimozione divengono più capaci di soddisfare un desiderio in modo diverso dalla volontà iniziale, ma con azioni nella vita reale, senza forzare la memoria e i ricordi.

La tesi di Sigmund Freud e della figlia Anna (che parlò più esplicitamente di queste fantasie infantili) è stata a volte portata come prova nei tribunali per smentire accuse di pedofilia.

Presunti abusi infantili sono anche riemersi nella memoria di migliaia di pazienti adulti sottoposti a psicoterapia o altre cure analoghe, determinando un vivace dibattito scientifico sulla loro attendibilità e un seguito di contenziosi legali (cfr. Repressed Memory).

[modifica] Collaborazione e conflitti fra diversi ordinamenti giuridici

Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza degli Stati Sovrani, che emanano leggi nel loro ordinamento giuridico. Uno stesso reato potrebbe in uno Stato appartenere alla sfera del diritto penale e in un altro essere punito con sanzioni amministrative. Vediamo il caso dei rapporti fra la giustizia italiana e quelle estere per reati di pedofilia. La nostra legge persegue anche i reati compiuti all'estero: gli italiani che compiono turismo sessuale potrebbero essere inquisiti nello Stato estero, su denuncia delle vittime, e poi in Italia, d'ufficio dalla magistratura. Le autorità competenti straniere non sono obbligate dal diritto internazionale a dare comunicazione dei fatti alla magistratura italiana perché avvii un procedimento, né a fornire prove, atti processuali in caso di rogatoria, né collaborazione nelle indagini delle forze di polizia. Analogo discorso, vale per la magistratura italiana nei confronti delle leggi e autorità competenti del Paese in cui è stato commesso il reato. Un eventuale coordinamento può essere stabilito tramite un accordo bilaterale.

Il rapporto fra l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, il diritto canonico, e il diritto penale degli stati laici è cosa molto differente dal rapporto fra le legislazioni di stati diversi, sopra descritto. Il diritto canonico si interessa dei peccati, mentre il codice penale ha a che vedere solo con i reati. Per lo più i reati sono anche peccati, e nel caso della pedofilia peccati gravissimi, ma si tratta di cose concettualmente diverse. E' indispensabile non confondere sul piano giuridico il Vaticano con la Chiesa Cattolica. La Città del Vaticano è uno Stato, una monarchia assoluta, dotata di un territorio e di un proprio sistema legislativo e in quanto tale ha in comune con la Chiesa Cattolica solo il fatto di essere guidato dal Papa e nulla più. La Chiesa, invece, è una comunità internazionale (articolata in chiese nazionali) retta da una "costituzione" (il diritto canonico, appunto), che gioca un ruolo identico a quello svolto dallo statuto di qualunque associazione.

Come tutte le comunità, la Chiesa ha stabilito anche delle regole per sospendere o escludere i membri indegni e dei tribunali per applicare queste regole (in una associazione è il collegio dei probiviri). Chi abbia commesso un grave crimine, come ad esempio di pedofilia, sarà sottoposto dallo stato (o dagli stati) competenti a processo penale e simultaneamente sarà sottoposto a un giudizio da parte delle comunità a cui appartiene. Si tratta di giudizi autonomi sia nei tempi di svolgimento del processo sia nel verdetto.

Nella chiesa cattolica la repressione dei crimini più infamanti contro i sacramenti e contro la morale, fra cui la pedofilia, è regolata dalla De Delictis Gravioribus, che ha sostituito nel 2001 la Crimen Sollicitationis a seguito della riforma del codice di Diritto Canonico.

Già la Crimen Sollicitationis equiparava la pedofilia, dal punto di vista penale, ai casi più gravi di molestie sessuali durante il Sacramento della Penitenza (§73); per questi reati è prevista la pena massima della riduzione allo stato laicale (§61).

È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati, data la natura infamante delle accuse. L'eventuale verdetto di condanna, però, è ampiamente diffuso per consentire l'implementazione delle pene (sospensione a divinis, scomunica, ecc.). Il secondo grado di appello è presso la Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma.

Il tribunale ecclesiastico non ha il diritto e normalmente non chiede al colpevole di costituirsi presso le autorità civili e subire anche un processo da parte dello Stato, né a membri del tribunale o testimoni oculari di denunciare il fatto. Resta però l'obbligo morale.

Gli Stati laici riconoscono sia l'autonomia del diritto canonico sia la legittimità del segreto confessionale e non sottopongono a processo quanti, sacerdoti o vescovi, erano a conoscenza di reati di pedofilia o altri reati e non li hanno denunciati. Ovviamente gli stessi sacerdoti o vescovi, se esecutori di atti penalmente rilevanti, sono assoggettati come chiunque al giudizio delle corti statali, secondo quanto è previsto dall'ordinamento giuridico di ogni nazione.

Resta naturalmente l'obbligo morale grave di fare tutto quanto è possibile per impedire che eventuali atti di pedofilia vengano ripetuti. Perciò i dettami del "diritto divino naturale" (uno dei fondamenti del diritto canonico) comportano l'obbligo perentorio di denunciare il presunto reo alle istituzioni ecclesiali. [12] Lo stesso obbligo morale sussiste implicitamente verso i tribunali civili, fatte salve le notizie coperte da segreto pontificio (cioè quelle acquisite dalle udienze del processo: ad esempio una eventuale confessione del reo), che sono coperte dal segreto confessionale, e fatto salvo il diritto di autotutela di vittime e testimoni, spesso riluttanti a procedere a denunce penali.

[modifica] Riferimenti e note

  1. ^ Lanning K. V. (1992) Child Molester: a Behavioral Analysis, National Center for M. a. Exploited Children, Arlington, Virginia; Picozzi M., Maggi M, (2003) Pedofilia: inquadramento clinico e analisi del fenomeno in Italia, Guerini E., cap. I
  2. ^ Sito informativo di prevenzione della pedofilia del MOIGE
  3. ^ http://www.minori.it/pubblicazioni/rapporti/pdf/Infanzia.pdf Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia] Minori.it, relazione discussa e approvata dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia il 14 marzo 2006
  4. ^ Legge n. 66, 15 febbraio 1996
  5. ^ Legge italiana sulla pedofilia (n.296/1998)
  6. ^ Aggiornamento della legge italiana sulla pedofilia (n.38/2006)
  7. ^ Viaggio nelle tenebre (cfr. bibliografia)
  8. ^ Fabrizio Tonello, 'La fabbrica dei mostri - Un caso di panico morale negli Stati Uniti' Feltrinelli 2006 (cfr. bibliografia)
  9. ^ The National Center for Reason and Justice
  10. ^ Centro di documentazione sui Falsi Abusi sui Minori
  11. ^ Calderoli: «Castrazione per i reati sessuali» Corriere della Sera, 22 giugno 2005
  12. ^ Cfr. Crimen sollicitationis, §16-20

[modifica] Bibliografia

  • Centro Aurora, Viaggio nelle tenebre – Pedofilia, traffico d’organi e culti distruttivi, Bologna, Centro Aurora, 2007. ISBN
  • Debbie Natan and Michael Snedeker, Satan's silence. Ritual abuse and the making of a modern American witch hunt, Basic Books 1995.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Altri progetti

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