See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Statuto regionale - Wikipedia

Statuto regionale

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Istituzioni in Italia


Sistema politico della
Repubblica Italiana














modifica

Categorie: Politica, Diritto e Stato
Portale Italia Portale Politica

Tutte le Regioni hanno uno Statuto (fonte dell’ordinamento regionale), ma gli statuti sono di tipo diverso: proprio per questa diversità si distinguono le regioni dotate di statuti speciali da quelle da quelle dotate di statuti ordinari . La differenza si computa in base alle funzioni: lo statuto speciale definisce le forme e le condizioni di autonomia, mentre per quanto concerne le Regioni ordinarie tali forme e condizioni sono dettate dalla Costituzione.


Indice

[modifica] Processo di formazione

Lo statuto delle regioni speciali è una legge costituzionale particolare perché:

  • parte delle sue disposizioni possono essere derogate da una legge regionale rinforzata;
  • le future ed eventuali modifiche allo statuto non possono essere apportate con referendum costituzionale.

Per quanto concerne lo statuto delle regioni ordinarie, il processo di formazione è disciplinato dall’art 123 della Costituzione. Il suddetto art. prevedeva che lo statuto dovesse essere deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e approvato con legge del Parlamento. Tale disciplina è stata però modificata dal legislatore ordinario: il “nuovo” art. 123 Cost. prevede che lo statuto sia approvato e modificato dal “Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non inferiore di 2 mesi”. Entro 30 giorni dalla sua pubblicazione può essere impugnato dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale. Entro 3 mesi dalla sua pubblicazione può essere sottoposto a referendum approvativi sospensivo su richiesta di 1/50 degli elettori della regione o di 1/5 dei componenti del consiglio Regionale. In seguito alla promulgazione da parte del Presidente della Regione si passa alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per quanto riguarda le materie, lo Statuto deve disciplinare obbligatoriamente “la forma del governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” della Regione, l’iniziativa delle leggi, il referendum e la pubblicazione degli atti normativi.

[modifica] Statuto ordinario

Nel 2001 il Parlamento ha modificato il titolo V, parte II della Costituzione. Tale riforma ha profondamente mutato i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali, ma piuttosto che demarcare uno “Stato Federale” ha disegnato una “Repubblica delle Autonomie” articolata in più livelli territoriali di Governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni). Nonostante la Costituzione del 1948 avesse previsto la presenza delle Regioni,tuttavia queste sono state istituite concretamente solo nel 1970. Lo Stato trasferiva con legge o atto equiparato alle Regioni le funzioni amministrative, anche se si trattava di un trasferimento parziale. Una prima svolta nella ripartizione delle funzioni si è avuta con la legge 59/1997, ossia la c.d. “Legge Bassanini”, che prevedeva l’attribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni anche per quanto riguarda la cura e la promozione dello sviluppo delle rispettive comunità e non solo per le materie in cui aveva competenza legislativa. Inoltre la legge Costituzionale 1/1999 ha modificato la forma di governo regionale, introducendo l’elezione popolare diretta del Presidente della Giunta. Un altro passo verso la maggiore autonomia delle Regioni si è avuto nel 2001 con la riforma costituzionale del titolo V ed in particolare dell’art. 117 Cost. il testo precedente elencava le materie su cui le regioni avevano potestà legislativa (concorrente), riservando tutte le altre materie alla potestà legislativa dello Stato. Ora invece il nuovo art. 117 prevede: art. 117. 2 elenca le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato; art. 117.3 elenca le materie di potestà legislativa concorrente; art. 117.4 riserva alle regioni la potestà legislativa (residuale) per le materie non espressamente riservate alla legislazione statale. Inoltre sempre con la riforma del 2001 si è superato il “principio di parallelismo delle funzioni”, per cui l’attribuzione della generalità delle funzioni amministrative è riservata ai Comuni sulla base dei principi di: sussidiarietà (il livello di livello superiore interviene solo quando l’amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere al compito), differenziazione (enti dello stesso livello possono avere competenze diverse) ed adeguatezza (le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza).


Sono regioni a statuto ordinario:

Il Molise è stato istituito, come Regione a statuto ordinario, con la legge costituzionale n.3 del 27 dicembre 1963.


[modifica] Statuto speciale

Per approfondire, vedi la voce Regione autonoma a statuto speciale.

Con la legge 2/2001 anche le Regioni a statuto speciale hanno la facoltà di scegliersi la propria forma di governo, come era avvenuto per le Regioni ordinarie con la legge 1/1999. Gli statuti delle Regioni Speciali prevedono 3 tipi di potestà legislativa: a) potestà esclusiva, che è la più caratteristica perché le Regioni ordinarie ne sono prive; b) potestà legislativa concorrente, che incontra gli stessi limiti per quanto concerne le competenze delle Regioni ordinarie, ma differisce da queste per le materie elencate; c) potestà interpretativa e attuativa che permette alle Regioni di creare norme su determinate materie, che possano adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali, evitando, dunque la competenza delle Regioni e riservando le materie residuali allo Stato. Tra l’altro la riforma del titolo V, ha introdotto anche il Regionalismo differenziato ai sensi dell’art. 116.3 che rinvia allo statuto speciale <<forme e condizioni particolari di autonomia>>.

Sono regioni a statuto speciale:

[modifica] Limiti

Nel precedente paragrafo abbiamo parlato della potestà legislativa concorrente. Quest’ultima consiste nel compito da parte dello Stato di dettare i principi fondamentali della materia (legge cornice), mentre spetta alle Regioni la disciplina di dettaglio, nel rispetto dei limiti statali. Qualora ciò non avvenga la violazione da parte della Regione è costituzionalmente illegittima perché la legge cornice rappresenta una norma interposta tra una disposizione costituzionale e una legge regionale. Casi particolari sono quelli in cui manchi o la disciplina di dettaglio o la legge cornice: nel primo caso è permesso l’intervento statale nel dettare la disciplina di dettaglio in attesa della competente legge regionale. Da ricordare che questi atti normativi statali sono “cedevoli” poiché perdono efficacia quando la regione adotta una sua disciplina di attuazione. Nel caso in cui manchi la legge cornice, la regione può emanarla rispettando quelli che sono i principi legislativi in via interpretativa delle leggi vigenti in quella determinata materia. Per quanto riguarda la potestà esclusiva dello Stato, diverse sono le materie che tagliano la competenza regionale. Tali materie sono definite trasversali e un esempio è rappresentato dalla lettera m) art. 117.2, determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (es. LEA: LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA). Prima della riforma le Regioni incontravano vari limiti nell’esercizio della potestà legislativa: limiti di legittimità e di merito. I primi potevano essere fatti valere dal Governo davanti alla Corte Costituzionale, i secondi di fronte alle Camere. Per quanto riguarda i limiti di legittimità essi erano divisi in limiti generali, validi per ogni tipo di legge locale e limiti specifici dei vari livelli di potestà. I limiti generali erano connessi in parte alla “natura” della legge regionale come fonte primaria (legge Costituzionale) e in parte alla “natura” derivata dell’ente Regione (limite degli obblighi internazionali). Nell’art. 117.1 il Legislatore statale è parificato al Legislatore regionale nel rispetto non solo degli obblighi comunitari ma anche degli obblighi internazionali. Inoltre ai sensi dell’art. 117.9 alle Regioni è consentito stipulare “accordi con gli Stati e intese con enti territoriali interni di altro Stato”, riservando alla legge statale la disciplina dei “casi e delle forme” di tale esercizio.

[modifica] Fonti normative e bibliografia

  • Artt. 114;117;118;123. Costituzione
  • Leggi: 59/1997; 1/1999; 2/2001; 3/2001
  • “Diritto Pubblico” di Roberto Bin e Giovanni Petruzzella
  • “Guida Alla Costituzione” di Carlo Bortolani


Altre lingue


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -