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Diritto d'autore italiano - Wikipedia

Diritto d'autore italiano

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Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti, è quella branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli diritti morali ed economici.

È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Codice Civile. Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana.

Indice

[modifica] Opere tutelate

Gli artt. 1-5 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. A titolo esemplificativo, la legge fornisce un elenco di categorie in cui siano ricomprese le opere tutelabili:

  • alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale
  • alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
  • alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
  • all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
  • al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
  • alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche
  • al disegno industriale che presenti di per sé valore artistico e carattere creativo.

Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/EEC inoltre, sono ora ricompresi nell'elenco:

[modifica] I diritti dell'autore

Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica in una particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).

L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore, ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.

Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:

  • pubblicazione
  • riproduzione
  • trascrizione
  • esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
  • comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand)
  • distribuzione
  • traduzione e/o elaborazione
  • vendita
  • noleggio e prestito.

Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.

Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto patrimoniale. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali.

[modifica] Diritto morale

Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività.

Si specifica in una serie di facoltà:

  • A) Il diritto d'inedito. È un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione.
  • B) Il diritto alla paternità dell'opera.
    • L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
    • L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
    • Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
    • Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.
    • Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore.
  • C) Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
  • D) Il diritto di pentimento. L'art. 2582 del codice civile prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.

Il diritto morale non si estingue mai ed è tutelabile dagli eredi, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera.

Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.

[modifica] Diritti di utilizzazione economica

Come si legge all'art.25: i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte: se l'autore fosse morto il 2 gennaio 1940, i diritti di esecuzione economica scadrebbero il 31 dicembre 2010.

Nel caso in cui l'opera sia frutto del lavoro di più coautori, si considera come termine sulla vita il coautore che muore per ultimo. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione dell'opera come un tutt'uno è di settant'anni dalla prima pubblicazione.

Per le opere anonime o pseudonime devono trascorrere settant'anni dalla prima pubblicazione (qualunque sia la forma in cui viene effettuata): se l'autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l'opera torna a sottostare alle normali leggi.

In caso di parti di opera, di volumi e/o di opere periodiche, la durata dei diritti decorre dall'anno della pubblicazione.

Il diritto di utilizzo economico si estingue decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Tale tutela è nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l'Italia) di settant'anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera.

[modifica] Opere o parti di opere soggette al libero utilizzo

Esistono alcune opere che possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate; questi alcuni esempi (per un elenco completo si vedano gli artt. 65-71 quinquies della legge n. 633/41 che regola il diritto d'autore):

  • articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali; possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata e vengano indicati
    • nome della rivista/giornale,
    • data e numero della rivista/giornale,
    • nome dell'autore (se l'articolo è firmato);
  • discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi
    • la fonte,
    • il nome dell'oratore,
    • la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso.

Allo stesso modo esistono taluni scopi e modalità di utilizzo di un'opera protetta, tipizzati dalla legge, che ne consentono la libera utilizzazione; in particolare:

  • il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati:
    • titolo dell'opera
    • autore
    • editore
    • eventuale traduttore.

[modifica] L'articolo 70

L'art. 70 della legge sul diritto d'autore prevede il diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di una qualsiasi opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento («nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera»).

La dottrina tradizionale ha però dato una lettura fortemente restrittiva alle utilizzazioni libere, considerato che nell'ordinamento italiano non esiste il concetto di fair use che permette la riproduzione di opere per scopi educativi o scientifici.

In seguito alla pretesa della SIAE di esigere compensi per diritto d'autore anche per l'utilizzo di opere coperte in attività didattiche, si è aperto un dibattito sull'introduzione del fair use in Italia, sulla falsariga di quello statunitense e del fair dealing di Common law. D'altro canto, il Parlamento dell'Unione Europea in sede di approvazione della direttiva sull'armonizzazione delle norme penali contro la pirateria informatica (Ipred2), aveva già sottolineato la particolarità delle esigenze didattiche o scientifiche. Questa estensione trova resistenza negli interpreti e nella giurisprudenza italiani, sebbene agli inizi del 2008 il governo italiano in risposta ad una interrogazione parlamentare del senatore Bulgarelli, abbia affermato che il testo dell'art. 70 debba interpretarsi in senso sostanzialmente analogo al fair use degli Stati Uniti.

Oltre alle libere utilizzazioni previste dall'art. 70, è comunque utilizzabile il meccanismo convenzionale delle "licenze libere".

[modifica] Il comma 1-bis

Un contestato[1] passo verso le tutele alla didattica previste dal fair use si ravvisa nella modifica legislativa approvata con la legge n. 2/08, il cui art. 2 ha aggiunto all'art. 70 della legge n. 633/1941 il comma 1-bis, secondo cui è consentita «la libera pubblicazione su internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico».

A seguito di tale aggiunta, il giurista Guido Scorza e l'editorialista Luca Spinelli hanno promosso un'iniziativa nazionale per la sua definizione e l'introduzione di alcune ingenti liberalizzazioni nel diritto d'autore italiano[2]. L'iniziativa, sostenuta da personalità della ricerca e della politica italiana (Elio Veltri, Fiorello Cortiana, Mauro Bulgarelli, Salvatore Gaglio, Bruno Mellano ed altri), ha portato ad una proposta di decreto attuativo ai ministri per i beni e le attività culturali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

[modifica] Le "Edizioni nazionali"

Una particolare disciplina speciale è prevista per le così dette edizioni nazionali: che si hanno quando lo Stato od enti culturali particolarmente qualificati intendono onorare un grande personaggio del mondo dell'arte o della scienza mettendo a disposizione l'opera omnia o una sezione particolarmente interessante (ad esempio i carteggi).

In tal caso il ministro con proprio decreto provvede alla costituzione di una commissione per affrontare i problemi scientifici della fissazione di un testo critico ed altresì gli aspetti operativi.

La particolare situazione delle Edizioni nazionali, che richiedono evidenti contemperamenti dell'ordinaria legislazione in tema di diritto d'autore con le esigenze culturali dell'intera nazione ha spinto il legislatore del 1942 a dedicare ad esse apposite norme:

L'art. 11 della legge del diritto d'autore dispone: «Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni». Il successivo articolo 29 disciplina gli aspetti economici della questione, sancendo che per 20 anni i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettano alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici o accademie che hanno promosso l'edizione nazionale. Uno speciale regime, con esclusiva ridotta a due anni, spetta invece alle accademie e agli altri enti pubblici culturali per le comunicazioni e le memorie da essi pubblicate. Trascorso il regime speciale torna ad applicarsi la normativa ordinaria.

[modifica] Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore

Sono una serie di diritti che nascono in capo a soggetti diversi dall’autore dell'opera, ma la cui esistenza è direttamente "connessa" appunto all’esercizio dei diritti d’autore, poiché si riferiscono ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il sistema dell'industria culturale.

Tradizionalmente sono i diritti disciplinati dal Titolo II della legge 633/1941 (artt. 72 e seguenti) relativi all’incisione e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche, quelli relativi all’emissione radiofonica e televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori.

[modifica] Diritti relativi al ritratto

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto tranne quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può essere messo in commercio o esposto se pregiudica l'onore, la reputazione o comunque il decoro della persona ritratta.

[modifica] La riforma del diritto d'autore italiano

Dopo più di mezzo secolo dalla sua promulgazione, si è sostenuta la necessità di una revisione della legge italiana sul diritto d'autore, per adeguarla ai mutamenti della società e al progredire della comunicazione digitale. Il consiglio dei ministri ha, pertanto, approvato un DDL di legge-delega al governo per l'emanazione di un decreto di riforma della legislazione. Nel frattempo il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dall'articolo 190 della legge stessa, ha iniziato un coinvolgimento del mondo accademico e delle associazioni rappresentative degli interessi toccati da detta normativa. Il presidente Alberto Maria Gambino, dopo l'ascolto di esponenti dell'editoria, delle associazioni dei consumatori, delle biblioteche, dell'open content e dei creative commons, ha presentato le proposte il 18 dicembre 2007 al Ministro per i beni e le attività culturali [3].

[modifica] Bibliografia

  • Aliprandi, Capire il copyright - Percorso guidato nel diritto d'autore, PrimaOra, 2007
  • Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza (ed. Giappichelli, 2005).
  • Antonella De Robbio, Diritto d'autore: la proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali Roma: AIB, Sezione Lazio. 2001. 180 p. ISBN 88-7812-071-5
  • Pascuzzi e Caso, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano (ed. CEDAM, 2002).
  • Patron A., Il nuovo diritto d'autore, manuale teorico-pratico, (ed. Simone, 2001).
  • Domenico Piccichè, Elementi di diritto dello spettacolo, ultima ed. aggiornata, Rugginenti editore, Milano.
  • David Terracina La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi Giappichelli editore ISBN 88-348-631-9
  • Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza Cedam, Padova, 2007.
  • Ubertazzi, I diritti d'autore e connessi, (ed Giuffrè, 2003).

[modifica] Voci correlate

[modifica] Fonti

  1. ^ Interlex - "Una norma "degradata" nella forma e nella sostanza" di Manlio Cammarata
  2. ^ Diritto.it - Dare un senso al degrado
  3. ^ Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore - Proposte di riforma del diritto d'autore

[modifica] Collegamenti esterni


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