Diritto amministrativo
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. Il Diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini (detti privati nella terminologia pubblicistica ed amministrativistica).
La sua genesi è da collegare al principio di divisione tra i Poteri dello Stato, ovvero al principio di tripartizione dei poteri elaborato da Montesquieu. Il Potere Amministrativo, originariamente definito «Esecutivo», consiste nell'organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico definiti dall'ordinamento.
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[modifica] Cenni storici
L'espressione droit administratif e il termine fonctionnaire nascono per la prima volta in Francia per effetto della Rivoluzione francese e si diffondono sotto il primo impero, quando furono abbattute non solo le istituzioni politiche ma anche quelle amministrative dell'Antico regime.
Nella sua fase iniziale, il diritto amministrativo presentava i seguenti caratteri:
- rafforzamento del potere pubblico nei confronti dei cittadini, dei terzi contraenti e degli stessi dipendenti pubblici;
- sottoposizione del potere pubblico a norme speciali, derogatorie del diritto comune;
- centralizzazione dell'attività amministrativa in senso tendenzialmente monopolistico (vengono soppressi i poteri intermedi come il prefetto, le corporazioni, ecc.);
- ampio potere regolamentare dell'esecutivo;
- separazione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale, in modo che i giudici non possano interferire in alcuna maniera con l'attività degli organi amministrativi;
- creazione del Conseil d'Etat, come corpo amministrativo (i cui membri erano nominati e destituiti discrezionalmente dall'esecutivo) che redigeva testi normativi, svolgeva attività di alta amministrazione, decideva sui conflitti di attribuzione e decideva controversie amministrative.
Louis-Antoine Macarel fu il primo giurista che si impegnò in un effort d'inventaire, cioè lo sforzo di raccogliere ed inventariare le ottantamila leggi esistenti per mettere fine al caos derivante dalla Rivoluzione francese. Nel 1818 apparve il primo volume di Macarel sulla giurisprudenza amministrativa (in molti settori non vi erano leggi regolatrici e quindi la disciplina era quella individuata di volta in volta dalla giurisprudenza) e l'anno seguente inizia un insegnamento della materia all'Università di Parigi.
I primi quattro grandi giuristi, studiosi del neonato diritto amministrativo, furono Macarel, Vivien, Cormenin e Gerando, tutti componenti del Conseil d'Etat e impegnati nella vita pratica come amministratori pubblici.
In particolare, secondo quanto riferisce Tocqueville nel 1846, Cormenin e Vivien parteciparono alla redazione della costituzione italiana del 1848.
[modifica] Partizioni del diritto amministrativo
Il Diritto Amministrativo (come molti altri rami del diritto) consta di:
- una parte generale (procedimento amministrativo, enti pubblici, contratti, pubblico impiego,ecc.) che tratta di istituti sostanziali e costituisce l'oggetto centrale dei manuali tradizionali;
- una parte speciale che si interessa della sicurezza pubblica, del governo del territorio, dell'ambiente, delle professioni, dell'urbanistica e edilizia, ecc.;
- una parte prettamente processuale, dato che il processo amministrativo è regolato da norme parzialmente divergenti da quelle di altre discipline processuali.
Un importante settore del diritto amministrativo è quello denominato Diritto privato della pubblica amministrazione: si tratta di una complessa ed innovativa disciplina che si viene componendo all'intersezione fra il diritto privato e il diritto amministrativo.
In esso operano, accanto alle nuove regole sostanziali (si pensi alla privatizzazione delle fonti, avvenuta con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), nuovi criteri di riparto della giurisdizione (in particolare quello per materia), i quali sono applicabili a soggetti pubblici o privati, ed anche alle società miste: si pensi a quelle create nell'ordinamento dalle riforme di privatizzazione - i grandi enti pubblici nazionali sono stati trasformati in società per azioni (FS, Enel, Eni, solo per citare i più noti), mentre, sul versante locale, analoga trasformazione ha interessato le aziende municipalizzate (Acea, Aem, Hera).
Va infine ricordato che alla privatizzazione di soggetti gestori di servizi pubblici si è affiancato il processo di liberalizzazione dei relativi mercati con la conseguente riscrittura delle regole di riferimento.
[modifica] Le fonti del diritto amministrativo
Le fonti del diritto amministrativo possono essere adeguatamente rappresentate solo in chiave evolutiva, in quanto dal 1865 ad oggi vi sono stati profondi mutamenti istituzionali e ordinamentali che hanno rivoluzionato l'impianto originario.
Attualmente, per il diritto amministrativo si distinguono:
- fonti ordinarie : fatti o atti idonei a produrre norme giuridiche secondo le previsioni dell'ordinamento giuridico, al fine di innovarlo.
La Costituzione non indica quali siano i fatti o gli atti idonei ad innovare l'ordinamento stesso: solo nelle Disposizioni sulla legge in generale (Codice Civile) dette "preleggi" è formulata una gerarchia delle fonti, peraltro non tassativa e quindi modificabile (ricordiamo infatti che nell'elenco sono ancora incluse le norme corporative e ovviamente, data l'epoca, nulla è detto sulla costituzione), tanto più che il Codice del 1942 è adottato con Regio decreto ed è quindi privo di forza costituzionale.
- fonti extra ordinem : norme poste da soggetti privi di potestà normativa e con modalità anomale rispetto alle previsioni dell'ordinamento, secondo il principio di necessità (ad es. il decreto legge).
- fonti atipiche : si collocano ad un livello intermedio tra le fonti di grado costituzionale e le leggi ordinarie (ad es. il diritto comunitario, i referendum abrogativi e le sentenze della Corte costituzionale).
La rilevanza pratica dell'individuazione delle fonti consiste nella possibilità di risolvere alcune questioni inerenti:
- i rapporti tra le varie fonti;
- il fenomeno della degradazione delle fonti;
- la conoscenza dei criteri che guidano un dato ordinamento al fine di interpretarne le disposizioni ed i precetti.
[modifica] Principi del diritto amministrativo
[modifica] Il principio di legalità
Le prerogative riconosciute all'Amministrazione sono circoscritte da ben precisi limiti, collegati, nel sistema giuridico italiano, al rispetto del principio costituzionale di legalità, secondo il quale l'Amministrazione può esprimersi solo attraverso l'emanazione degli atti amministrativi previsti e tipizzati dalla legge (principio di tipicità) e al solo scopo di perseguire il fine indicato dalla legge (principio di nominatività). Questi ed altri principi sono alla base delle cd. norme di azione, che disciplinano l'attività autoritativa dell'Amministrazione: dalla violazione di tali principi e norme deriva la patologia dell'atto amministrativo, in termini di loro nullità, inesistenza ed annullabilità. Oltre al principio di legalità espresso nell'art.97 della costituzione,quest'ultimo cita i principi di buon andamento e di imparzialità.Il principio di imparzialità è uno dei principi fondamentali in quanto l'azione della p.a non può essere faziosa e deve perseguire gli interessi collettivi e non quelli di singoli privati. Il principio di imparzialità oltre ad applicarsi alla attività della amministrazione (la quale deve quindi prendere in considerazione tutti gli interessi in gioco) si applica anche alla organizzazione della p.a( vedi i concorsi ad evidenza per la scelta dei candidati ad un posto di lavoro oppure la scelta di una ditta per quanto riguardi i concorsi).
Strettamente connessa alla disciplina dell'attività dell'Amministrazione pubblica è dunque la possibilità di reagire giurisdizionalmente contro gli atti amministrativi assunti in dispregio della legge. A tale scopo, in Italia, sussiste un plesso giurisdizionale apposito, composto dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato. Ad essi è assegnata la funzione di annullare gli atti amministrativi illegittimi.
[modifica] Gli strumenti del diritto amministrativo (atti amministrativi)
A tal fine, la P.A. dispone, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra privati, di strumenti peculiari che permettono di modificare unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) degli altri soggetti dell'ordinamento.
Tali strumenti consistono, di massima, nella categoria dei c.d. atti amministrativi, che a loro volta si distinguono in atti amministrativi in senso stretto e in provvedimenti.
Questi si caratterizzano per il fatto di essere il risultato pratico dell'esercizio di una funzione pubblica, per avere efficacia esterna rispetto all'ente pubblico da cui promanano, e per essere, infine, in linea di massima, manifestazioni della volontà dell'ente pubblico.
[modifica] Funzione giurisdizionale
Il diritto amministrativo è strettamente connesso alla funzione giurisdizionale svolta dai giudici amministrativi. Nonostante la dottrina non sia concorde, si possono annoverare tre giurisdizioni differenti all'interno del potere giurisdizionale amministrativo: la giurisdizione di legittimità', che si occupa di disposizioni di annullamento o confermatorie per gli atti o i provvedimenti della pubblica amministrazione impugnati a tutela degli interessi legittimi del ricorrente (oggi però il potere del giudice amministrativo si è molto ampliato); la giurisdizione di merito, che si occupa di verificare la rispondenza dell'azione della pubblica amministrazione alle norme extra-giuridiche della cd. "arte di amministrare" e l'opportunità dell'atto amministrativo emanato (è da notare che tale sindacato in via giudiziale è limitato a singole fattispecie tassativamente previste dalla legge al fine di non creare un "giudice-amministratore" in violazione del principio di separazione dei poteri); ed infine la giurisdizione esclusiva, che non rappresenta un tertium genus di giurisdizione, poiché sempre affidata al giudice amministrativo, il quale può però, in materie specifiche indicate dalla legge, essere adito a tutela dei diritti soggettivi
[modifica] Voci correlate
- Diritto
- Diritto pubblico
- Diritto tributario
- Ente pubblico
- Fonti del diritto
- Pubblica amministrazione
- Servizi pubblici
- Spesa pubblica
- Stato
[modifica] Altri progetti
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