Libertà religiosa
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La Libertà religiosa per una persona (ad esempio un cittadino di fronte allo Stato) viene misurata[citazione necessaria] in base a vari fattori quali la possibilità di cambiare la propria fede religiosa o di abbandonarla senza limitazioni o ritorsioni da parte di autorità precostituite o l'avere gli stessi diritti dei cittadini che hanno una fede differente, ovvero ancora non essere oggetto di disprezzo o di persecuzione.
Essa è tutelata dalla maggior parte degli Stati moderni attraverso Costituzioni e, in sede internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo firmata all'ONU nel 1948.
In Italia la Costituzione difende questo diritto agli articoli 3, 7, 8, 19, 20, 117/c a cui si rimanda per approfondimenti. Inoltre concorrono leggi apposite, come il Concordato fra Stato e Chiesa (chiamato nella sua prima stesura col nome di Patti Lateranensi), e intese analoghe fra lo Stato ed altre religioni.