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Fondazioni bancarie - Wikipedia

Fondazioni bancarie

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Le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private senza fini di lucro, introdotte per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 218 del 1990, la cosiddetta legge-delega Amato-Carli, con lo scopo di perseguire valori collettivi e finalità di utilità generale.

Indice

[modifica] Origine storica

Le fondazioni bancarie hanno origine dalle antiche casse di risparmio, associazioni private nate nell'Europa centrale ed affermatesi in Italia agli inizi del XIX secolo, quando si manifestò il bisogno di sostenere lo sviluppo produttivo dei ceti medio-piccoli dopo le disastrose guerre napoleoniche e di raccogliere i flussi di liquidità derivanti dalla nascente Rivoluzione industriale.
L'attività delle casse di risparmio (nate su iniziativa prevalentemente privata) era diversa dall'attività bancaria vera e propria:

  • le casse raccoglievano capitali con una sottoscrizione iniziale e poi con successivi depositi, mentre le banche nascono su iniziativa di gruppi ristretti ed hanno fini commerciali e speculativi;
  • le casse svolgevano attività di assistenza e beneficenza, mediante elargizione di beni indirizzati gratuitamente verso i ceti più umili, mentre le banche raccoglievano e remuneravano il piccolo risparmio.


[modifica] La privatizzazione delle Casse di risparmio

A partire dagli anni Ottanta, la Comunità europea ha innescato un processo di forte liberalizzazione e privatizzazione dell'economia, contraria ad ogni forma di «aiuti di Stato» e volta a privilegiare il regime di piena Concorrenza tra le imprese.
L'impianto legislativo che ne è derivato è composto da:

L'impianto legislativo va letto alla luce del novellato art. 118 della Costituzione, che ha introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale come criterio informatore dei rapporti tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di carattere collettivo.

[modifica] La nascita delle fondazioni bancarie

All'inizio degli anni Novanta è emersa dunque la necessità di trasformare l'intero sistema bancario italiano per aggiornarlo rispetto alla cosiddetta «unità economica europea» che si va delineando. L'Italia doveva affrontare l'apertura dei propri mercati ai partner europei. All'epoca, più della metà degli enti creditizi era di diritto pubblico.
Il Governatore della Banca d'Italia (Carlo Azeglio Ciampi) trovò la soluzione per rendere le banche più appetibili per gli investitori stranieri: separare in due diverse entità le funzioni di diritto pubblico dalle funzioni imprenditoriali, cioè scorporare le fondazioni dalle banche ex pubbliche (s.p.a.): la legge-delega Amato-Carli n. 218 del 1990 dispose che gli enti bancari diventassero società per azioni, sotto il controllo di fondazioni, le quali successivamente avrebbero dovuto collocare le proprie azioni sul mercato.
La legge-delega del 1990 configura le fondazioni bancarie come holding pubbliche che gestiscono il pacchetto di controllo della banca partecipata ma non possono esercitare attività bancaria; i dividendi sono intesi come reddito strumentale ad un'attività istituzionale (quella indicata nello Statuto, che deve perseguire «fini di interesse pubblico e di utilità sociale». Nella prima fase (1990-1997), prevale una ambiguità di fondo: attività bancaria e finalità istituzionali sono ancora piuttosto confuse, anche perché le fondazioni bancarie da un lato devono controllare la banca e dall'altro devono perseguire scopi non di lucro.
L'unico elemento chiaro di attività "sociale" delle fondazioni bancarie si ritrova nel dettato della legge 266/1991 istitutiva delle organizzazioni di volontariato: l'art. 15 che dispone che un quindicesimo dei proventi di questi enti venga devoluto ai fondi regionali per il volontariato. L'evoluzione normativa degli anni seguenti mira proprio ad eliminare questa confusione: un sistema misto di incentivi e vincoli mette in moto il mercato, nonostante la regolamentazione delle attività istituzionali sia ancora carente.

[modifica] La riforma Ciampi-Amato

La legge delega n. 461 del 1998 e il successivo Decreto legislativo n. 153 del 1999 afferma l'idea per cui le fondazioni devono operare nel mondo non-profit, pur potendo conservare una certa vocazione economica (ma sempre nell'ambito degli scopi non lucrativi). Il decreto individua sei settori rilevanti, nei quali le fondazioni bancarie possono scegliere di impiegare il proprio patrimonio: assistenza e sanità; ricerca scientifica; attività culturali; arte; ambiente; istruzione. Le fondazioni bancarie possono così assumere la struttura di "fondazioni grant-making" (erogare denaro ad organizzazioni non profit che operano nei sei settori individuati) oppure possono scegliere quella di "fondazioni operative", svolgendo direttamente attività d'impresa nei suddetti settori, attività strumentale al raggiungimento dello scopo di utilità sociale.
Tale assetto legislativo necessitava di alcuni aggiustamenti, poiché vi era una dispersione di impiego dei proventi patrimoniali da parte delle fondazioni (che erogavano "a pioggia" importi modesti e solo in alcune aree del Paese).
La legge del 1998 introduce perciò la «programmazione triennale» dell'attività delle fondazioni e indebolisce il legame fondazioni-banche, affidando la partecipazione a delle «società di gestione del risparmio» (scelte con gare pubbliche) ma soprattutto ribadisce l'appartenenza della materia al diritto privato e non al diritto pubblico.
Il Decreto legislativo n. 153 del 1999 attribuisce alle Fondazioni la natura giuridica di associazione privata senza fini di lucro e la piena autonomia statutaria e di gestione: di conseguenza, le Fondazioni (a partire dal 1999) hanno dovuto adottare nuovi statuti sottoposti all'approvazione dall'Autorità di Vigilanza (Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze) e hanno assunto la piena autonomia statutaria e di gestione.

[modifica] La riforma operata dalle leggi finanziarie 2002 e 2004

A partire dal 2001, la disciplina delle fondazioni registra ulteriori modifiche, non essendo ancora chiaro che cosa deve fare la fondazione una volta dismesso il controllo della banca conferitaria.
L'articolo 11 della c.d. legge Tremonti n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle fondazioni così come impostata dalla precedente legge del 1998, ribadendo in primo luogo il regime giuridico privatistico di questi enti.

[modifica] Trattamento tributario delle fondazioni bancarie

Nell'attuale configurazione dettata dalle ultime riforme legislative, le fondazioni bancarie sono enti tipici del c.d. Terzo settore, cioè enti non lucrativi con connotazione non imprenditoriale. Questo aspetto comporta alcuni problemi in sede fiscale, in quanto si ripropongono per le fondazioni le stese difficoltà che riguardano gli enti non profit che però gestiscono un capitale e quindi producono proventi in astratto tassabili.
Le fondazioni infatti hanno obiettivi di carattere sociale o umanitario o culturale, e la loro attività è resa possibile dal possesso di un capitale che genera delle rendite.
In più, quasi il 90% delle risorse economiche delle fondazioni deve essere, per la legge Tremonti, destinato ad iniziative di carattere locale, cioè nell'ambito della Regione di appartenenza.

[modifica] Lista delle fondazioni

Per approfondire, vedi la voce Fondazione cassa di risparmio.

[modifica] Normativa

  • Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
  • Art. 153 ed Art. 172, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
  • Art. 7 Legge 28 dicembre 2005, n. 262
  • Art. 1, comma 1, Decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189
  • Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la legge di conversione
  • Art. 2 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)
  • Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 coordinato con la legge di conversione
  • Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 coordinato con la legge di conversione
  • Art. 80, comma 20, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)
  • Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 coordinato con la legge di conversione
  • Art. 11 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002)
  • Testo iniziale del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto attuativo legge "Ciampi")
  • Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (legge "Ciampi")
  • Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 coordinato con la legge di conversione
  • Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato)
  • Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (decreto attuativo legge "Amato")
  • Legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge "Amato")

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni


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