Contraffazione
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La contraffazione, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 473 del Codice penale.
L'art. 473 recita: "Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni.
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati."
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Nel variegato fenomeno dell'abusivismo commerciale, inteso come commercializzazione di beni in mancanza della autorizzazione prescritta o di beni non previsti in quella concessa, iniziano ad assumere particolare rilevanza la contraffazione e la pirateria.
Anche se l'uso di questi due termini non è sempre univoco si intende per "contraffazione", la riproduzione di un bene in maniera talmente fedele da ingannare, salvo attenta perizia, anche un esperto o un commerciante.
Mentre la "pirateria" consiste nella riproduzione di un bene in maniera sufficientemente grossolana, tanto che l'utente non può essere ingannato e quindi è perfettamente consapevole di trattare, commercializzare o acquistare un bene in violazione della privativa industriale o sul diritto d'autore.
La contraffazione e la pirateria sono oggi un fenomeno di portata internazionale, avente gravi ripercussioni in ambito economico e sociale, sul corretto funzionamento del mercato interno e anche dal punto di vista della tutela dei consumatori.
[modifica] Merci contraffatte e merci usurpative
Il Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003 fornisce le seguenti definizioni:
- per merci contraffatte si intendono:
- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
- qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato separatamente;
- gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente;
- per merci usurpative le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.
[modifica] Voci correlate
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