Consiglio comunale
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Categorie: Politica, Diritto e Stato |
Secondo il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il Consiglio comunale è l'assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Indice |
[modifica] Modalità di elezione
Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune. Più precisamente:
- da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- da 12 membri negli altri comuni.
La durata del mandato è di 5 anni. Le modalità di elezione differiscono secondo la grandezza del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è eletto Sindaco, in un solo turno di votazione, il candidato collegato alla lista più votata, anche a maggiornaza relativa: in questo caso 2/3 dei seggi sono assegnati alla lista più votata (9 nel caso di comuni con 12 consiglieri assegnati e 11 nel caso di 16 consiglieri da eleggere). I seggi attribuiti alle liste battute sono assegnati proporzionalmente con il sistema di Hondt e della media più forte.
Nei Comuni più grandi è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati qualora nessun candidato abbia raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. Al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto sono attribuiti il 60% dei seggi assegnati al Comune; ai gruppi di liste collegati a candidati sindaci 'perdenti' è attribuito il residuo 40% dei seggi, purché detti gruppi abbiano superato uno sbarramento del 3%. È ammesso un ulteriore collegamento tra liste e candidati tra il primo e il secondo turno (il cosiddetto apparentamento).
Per gravi motivi il Consiglio può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su parere del Ministero dell'Interno prima della scadenza naturale del mandato. In tal caso anche il sindaco e la giunta comunale decadono e sono sostituiti da un commissario.
[modifica] Funzioni
Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune. Le materie di competenza del Consiglio sono definita dalla legge. Tra le principali ci sono lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano regolatore generale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.
Il Consiglio comunale vota la fiducia al sindaco e alla giunta comunale. Al contempo può anche votare mozioni di sfiducia.
All'atto dell'elezione, il sindaco, sentita la giunta presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare.
I consigli comunali sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.
Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.
[modifica] Organizzazione
- Presidente del Consiglio Comunale, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
- Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
- Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
- Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consigliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.