Organi giudiziari della Repubblica di San Marino
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San Marino |
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Categorie: Politica, Diritto e Stato |
Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino è di civil law e risente dell'influenza del diritto italiano. È organizzato sulla falsariga di quello italiano. I giudici ordinari devono essere stranieri mentre i Giudici Conciliatori, invece, possono essere sia di San Marino che forestieri ma possono occuparsi solo di cause civili fino a un valore di 13.000 euro. I Magistrati Giudicanti che vengono eletti dal Consiglio Grande e Generale. Tutte queste cariche hanno quasi sempre una durata di quattro anni, ma possono anche essere riconfermate fino a tempo indeterminato. L'organo giudicante sia di primo grado che in appello è monocratico. San Marino inoltre non accetta la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia.
La giustizia penale ha due istanze:
- I Commissario della Legge
- II Giudice delle Appellazioni
La giustizia civile ha tre istanze:
- I Commissario della Legge
- II Giudice delle Appellazioni
- III Consiglio dei XII
La giustizia amministrativa ha tre istanze:
- I Giudice di Primo Grado
- II Giudice d´Appello
- III Consiglio dei XII
[modifica] Voci correlate
Per approfondire, vedi la voce Istituzioni di San Marino. |
- Consiglio Grande e Generale
- Congresso di Stato
- Consiglio dei XII
- Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme