Diocesi suffraganea
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Nell'organizzazione territoriale della Chiesa cattolica, la diocesi suffraganea è una diocesi (o, più raramente, un'arcidiocesi) retta da un vescovo suffraganeo e legata ad una sede metropolita, guidata da un arcivescovo. Sull'etimologia del termine c'è incertezza:
- per alcuni deriva dai suffragi: la partecipazione preghiere comune alle preghiere di una provincia ecclesiastica
- per altri dallo ius suffragi esistente canonicamente tra le sedi vescovili.
Il vescovo di una sede vescovile suffraganea inizialmente non aveva territorio di diocesi al di là dei confini cittadini e dipendeva dall'arcivescovo metropolita.
Anticamente, tale legame comportava anche degli obblighi di carattere canonico; ora, dopo il Concilio Vaticano II, il rapporto tra diocesi suffraganee e metropolite è principalmente formale, testimone, tutt'al più, del legame storico che ha legato tra loro le varie sedi episcopali.
Il Codice di Diritto Canonico assegna tuttavia al Metropolita alcune limitate funzioni:
- vigilare sulla fede e la disciplina ecclesiastica, e informare il Pontefice romano degli abusi [1];
- effettuare, con il consenso della Sede Apostolica, la visita canonica nel caso che il vescovo della diocesi suffraganea la trascuri [2];
- nominare l´amministratore della cattedra episcopale resasi vacante, qualora non venga nominato entro 8 giorni [3];
il Canone 463 par 3 esclude espressamente che il metropolita abbia altre facoltà nelle diocesi suffraganee.