Regolamento dell'Unione Europea
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Un regolamento dell'Unione Europea è un atto comunitario così descritto:
« Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri » | |
(art. 249 TCE, 2ndo comma)
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Sono atti di natura normativa di portata generale, ovvero diretti a tutti gli stati membri.
Sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, trasformando un atto squisitamente comunitario come atto recepito interamente. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che gli stati intervengano con dei provvedimenti integrativi o d'esecuzione del regolamento (questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati è demandato di stabilire l'entità delle sanzioni o altri oneri). I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili.
I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta.
Di regola sono dotati di efficacia diretta sia verticale che orizzontale, ma se sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è esclusa.
[modifica] L'iter legislativo
Sul piano formale, i regolamenti devono essere motivati e far riferimento a proposte e pareri previsti obbligatoriamente, dopodiché devono essere firmati dal Presidente del Parlamento Europeo e dal Presidente del Consiglio dell'Unione europea, ovvero solo da quest'ultimo se è approvato esclusivamente dal Consiglio, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, prima di entrare in vigore 20 giorni dopo.
Con la Costituzione Europea i regolamenti comunitari prenderebbero il nome di legge europea
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