Guardie delle province e dei comuni
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Le guardie delle province e dei comuni sono quelle la cui nomina è chiesta secondo le disposizioni di cui all'art.44 R.D. 18 agosto 1907 n.690, che di seguito si riporta:
Art.44. (Art.37 Legge 21 Agosto 1901, N. 409).
I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.
Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.
I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.
Regolamento d'esecuzione R.D. 20 agosto 1909 n.666
Art.82
Le guardie particolari, di cui all'art.44 del testo unico predetto, devono provare di avere i requisiti seguenti: 1. essere maggiori d'età e di avere adempiuto agli obblighi di leva; 2. saper leggere e scrivere; 3. non essere stati condannati per delitti portanti pene restrittive della libertà personale oltre ad un anno, o per reati contro la proprietà, qualunque sia la pena; 4. essere persone oneste e dabbene.
Art.83.
Le guardie particolari riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, nel quale saranno indicate le proprietà, della cui custodia sono incaricate. A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.
Art.84.
I prefetti possono revocare i decreti di nomina alle guardie particolari, qualora venga a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.
Art.85.
Il pretore, dopo la prestazione del giuramento prescritto dal citato art.44 del testo unico, stende, in calce al decreto del prefetto, una dichiarazione sottoscritta del tenore seguente:
Il pretore di . . . . . dichiara che n. n. ha prestato addì . . . . . il giuramento.
Art.86.
Le guardie suddette possono vestire quella divisa uniforme che, sulla domanda dei privati, sia stata dal prefetto approvata. La divisa deve essere però tale da non potersi confondere con quella dell'esercito e di ogni altro corpo armato a servizio dello stato, delle provincie e dei comuni.
Art.87.
Per portare armi, le guardie particolari dovranno munirsi della prescritta licenza, a termine della legge di pubblica sicurezza.