Direttiva Seveso
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L'incidente di Seveso ha spinto gli stati dell'Unione Europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali a partire dal 1982.
La direttiva europea detta "direttiva Seveso" impone agli stati membri di identificare i propri siti a rischio. La direttiva è evoluta nel corso del tempo, la versione più recente è la direttiva 96/82/CE ("Seveso 2"), in vigore dal 3 febbraio 1999, concernente il controllo dei rischi da incidente rilevante che coinvolgano sostanze pericolose.
Indice |
[modifica] Disposizioni della direttiva
- il censimento degli stabilimenti a rischio, con identificazione delle sostanze pericolose
- l'esistenza in ogni stabilimento a rischio di un piano di prevenzione e di un piano di emergenza
- la cooperazione tra i gestori per limitare l'effetto domino
- il controllo dell'urbanizzazione attorno ai siti a rischio
- l'informazione degli abitanti delle zone limitrofe
- l'esistenza di un'autorità preposta all'ispezione dei siti a rischio
La direttiva non include le installazioni militari ed i rischi connessi all'emissione di radiazioni ionizzanti.
In Italia il controllo dei siti a rischio è affidato alle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA, VVF, CTR).
[modifica] SEVESO II
Si pensò successivamente di cambiare il sistema di approccio ai sistemi di sicurezza nell'ambito industriale con la direttiva 96/82 CEE, successivamente recepita in Italia con D.Lgs. 334/99, in cui venne diminuita il numero di sostanze nominali delle materie pericolose da 180 a 50, ma si affiancò a questo elenco, una lista di classi di pericolosità che ampliò di conseguenza il campo di applicazione del decreto.
[modifica] SEVESO III
Dopo l'incidente di una fabbrica di fertilizzanti a Tolosa che ha causato uno sversamento di nitrato di ammonio nell'ambiente circostante e lo scoppio di una azienda di materiale pirotecnico in Olanda si è vista l'esigenza di attuare delle modifiche alla Seveso II con la direttiva CEE 105/2003, meglio conosciuta come Seveso III (o "Seveso ter").
In questa normativa si sono introdotti nuovi limiti per le aziende che detengono nitrato di ammonio, materiale pirotecnico e per le aziende minerarie, oltre all'abbassamento dei valori limite per le sostanze tossiche e l'innalzamento dei limiti per le sostanze ritenute cancerogene.
ADEMPIMENTI DELLE DIVERSE CATEGORIE • Art. 5.2
- Individuare i rischi di incidente rilevante;
- Integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di cui al D.Lgs.626/94;
- Provvedere all’informazione, formazione e addestramento come previsto dal D.M.16/03/98.
• Art.6
- Trasmettere la notifica, con le modalità dell’autocertificazione, a: Min. Amb., Regione, Provincia, Comune, Prefetto e CTR;
- Trasmettere la Scheda di Informazione di cui all’allegato V a: Min. Amb., Regione, Sindaco e Prefetto;
- Redigere e riesaminare ogni 2 anni il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all’articolo 7;
- Attuare il SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) di cui allo stesso documento.
• Art.8
- Trasmettere il RdS (Rapporto di sicurezza) all’autorità competente ;
- Riesaminare il rapporto di sicurezza: a) ogni 5 anni; b) ad ogni modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di rischio; c) ogni volta che intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza;
- Predisporre il Piano di Emergenza Interno;
- Trasmettere al Prefetto e alla Provincia le informazioni per la stesura del Piano di Emergenza Esterno.
[modifica] Collegamenti esterni
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