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D.P.R. n. 309/1990 - Wikipedia

D.P.R. n. 309/1990

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Il D.P.R. n. 309/1990 costituisce il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Indice

[modifica] La "legge Fini-Giovanardi"

La normativa è stata recentemente modificata dalla legge n. 49/2006, fortemente voluta da Gianfranco Fini e Carlo Giovanardi.

La legge si caratterizza per l'inasprimento delle sanzioni relative alle condotte di produzione, traffico,detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti, e per la contestuale abolizione di ogni distinzione tra droghe leggere, quali la cannabis, e droghe pesanti, quali eroina o cocaina.

Ne è seguito un acceso dibattito pubblico, che ha avuto ad oggetto, in particolare, il trattamento sanzionatorio riservato al semplice consumatore, specialmente in relazione all'uso di cannabis.Tali discussioni sono generate anche in relazione ai risultati del Referendum popolare del 18-19 aprile 1993 in cui si sancì la non punibilità dei consumatori [1]

A norma dell'art. 75 del predetto T.U., per l'uso personale sono previste, alcune sanzioni amministrative, da applicarsi singolarmente o cumulativamente, a seconda delle peculiarità del caso concreto. Si tratta, in particolare, della sospensione del passaporto, la sospensione della patente di guida, o il divieto di conseguirla, nonché la sospensione del porto d'armi. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, dovrà a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.Tali sanzioni devono, oggi, avere durata compresa tra un minimo di un mese ed un massimo di un anno. In passato, le sanzioni amministrative avevano durata compresa tra uno e tre mesi nel caso di droghe leggere e tra due e quattro mesi, nel caso di droghe pesanti;

All'art. 73 del già citato T.U. è stato aggiunto il comma 1-bis, che disciplina le condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo e detenzione di sostanza stupefacente.

Si tratta di condotte che possono essere compiute tanto dallo spacciatore, quanto dal consumatore.

il Giudice dovrà stabilire quindi,caso per caso, se le condotte in esame costituiscano estrinsecazione di un mero uso personale della sostanza (punito con la sola sanzione amministrativa), oppure se siano preordinate alla successiva vendita (in questo caso la condotta è punita con la sanzione penale).

In particolare, a norma del comma 1-bis lettera a), la condotta ha rilevanza penale quando le sostanze stupefacenti "per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale"

Il giudizio su tale elemento deve essere condotto sulla base di tutti i criteri richiamati dalla norma, quindi tenuto conto non solo del superamento dei limiti indicati nella tabella ministeriale (relativa, comunque, alle quantità di principio attivo e non al peso in sè), ma anche di ogni altra circostanza dell'azione. Possono, pertanto, darsi casi in cui, pur essendo superate le soglie massime di principio attivo, altre circostanze dell'azione dimostrino la destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale, con applicazione della sola sanzione amministrativa. Parimenti, è possibile che, pur non essendosi superate le citate soglie massime, altre circostanze dell'azione dimostrino la destinazione della sostanza ad un uso non personale, con conseguente applicazione della sanzione penale.

In merito il Tribunale di Verona con sentenza del 24 luglio 2006 n.1339/06 ha sancito che:anche nel sistema introdotto dalle recenti norme riformatrici il parametro quantitativo abbia comunque una valenza meramente indiziaria dell’uso non solo personale della sostanza stupefacente.

[modifica] La produzione ad uso personale

Sotto altro aspetto, la legge non ha dato soluzione all'annoso problema della rilevanza penale della modesta produzione ad uso esclusivamente personale.

Infatti, non è chiaro se la coltivazione di modeste quantità di stupefacente, destinata ad uso esclusivamente personale, rientri nel concetto di "produzione", ai sensi del citato art. 73 del T.U. (con conseguente applicazione della sanzione penale), oppure se sia penalmente irrilevante (con conseguente applicazione della sola sanzione amministrativa per l'uso personale). È opportuno comunque rilevare, a questo proposito, che anche una sola pianta di canapa (a titolo di esempio) può comunemente arrivare a contenere una quantità di principio attivo decine di volte superiore al limite tabellare riicordato.

La Corte di Cassazione in merito non ha maturato un orientamento uniforme.

Secondo un'interpretazione,la coltivazione costituirebbe reato, a prescindere dall'uso che il coltivatore intenda fare della sostanza. Ciò perché coltivazione e detenzione sono due condotte del tutto distinte. (Per tutte, si veda Cass. 5/4/2000 n. 4209 Sez. IV penale).

Secondo altra interpretazione, al contrario, dovrebbe distinguersi tra "coltivazione in senso tecnico-agrario", ovvero imprenditoriale, costituita da una serie di elementi (disponibilità del terreno, preparazione dello stesso, semina, governo dello sviluppo delle piante, ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti) e "coltivazione domestica", costituita dalla messa a dimora in vaso di poche piante nella propria abitazione. Solo il primo tipo di coltivazione sarebbe penalmente rilevante, rientrando il secondo tipo nel concetto di uso personale. (Si veda Cass. 12/7/1994 n. 3353 Sez. VI penale).

Più recentemente, nel 2003, la Corte di Cassazione, ricostruendo la fattispecie in esame come reato di pericolo concreto, ha affermato che non può considerarsi reato la coltivazione di modeste quantità di stupefacente ad uso strettamente personale, in quanto non è ravvisabile in tale condotta il "minimo grado di offensività".

Nel 2004, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta, questa volta rivenendo nella fattispecie in esame un reato di pericolo astratto e, conseguentemente affermando che: "La coltivazione di piantine di canapa indiana integra un reato di pericolo astratto per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanze drogante da esse estraibile, trattandosi di fattispecie volta a vietare la produzione di specie vegetali idonee a produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dal principio attivo estraibile(Cass. 1/12/2004 n. 46529 Sez. IV penale),ritenendo quindi l'azione,reato penale, a prescindere dalla quantità.Pertanto, chi coltivi modeste quantità di stupefacente, ad uso strettamente personale, potrebbe essere colpito da sanzione penale,punita ora con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Nel 2007 la Corte di Cassazione,Sezione VI Penale,con sentenza 18 gennaio 2007,sancisce che non è reato penale coltivare nel giardino di casa qualche piantina di marijuana perché ciò equivale alla detenzione per uso personale.[2][3] Di parere opposto la sentenza datata 10 Gennaio 2008, in cui la Corte di Cassazione sancisce invece che la coltivazione, sul balcone di casa, anche di una sola piantina di marijuana, indipendentemente dalle sue caratteristiche droganti è penalmente perseguibile.

[modifica] Note

  1. ^ .[1], «Risultati del referendum popolare».
  2. ^ Testo completo della sentenza: [2]
  3. ^ Storica sentenza della Cassazione: coltivare qualche piantina di marijuana non è reato

[modifica] Collegamenti esterni

  • Testo della legge sul sito del Ministero della Giustizia
  • Testo della legge 49/2006 (legge "Fini-Giovanardi") : "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi",


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