Contratti reali
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Il contratto reale è quel contratto che si perfeziona con la consegna materiale della cosa (il bene oggetto del contratto), in quanto non basta il mero consenso affinché si produca l'effetto traslativo. Si parla di "traditio" della res, e si dice "re perficitur obligatio". I contratti reali costituiscono una categoria eterogenea e residuale, quasi di eccezione nella classificazione dei contratti. Se non avviene la "traditio", la consegna, , il contratto non è concluso. La consegna è un momento essenziale del contratto e si può parlare di "eccezione" rispetto ai contratti disciplinati comunemente dal codice, perché normalmente i contratti si concludono con la manifestazione del consenso. I contratti reali costituiscono una eccezione al 1322 2^comma (autonomia contrattuale). Difatti, non possono essere costituiti nuovi contratti reali diversi da quelli direttamente disciplinati dal Codice. Sono contratti reali: il contratto estimatorio, il comodato, il mutuo, il deposito (diritto), il pegno.
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