Confessoria servitutis
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L'actio confessoria servitutis o, in italiano Azione confessoria della servitù è regolato nel diritto italiano dall’art. 1079 c.c., che prevede che “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, onde il risarcimento dei danni”.
Legittimato passivo è chiunque contesti la servitù al fine di richiedere l’accertamento, la cessazione di eventuali impedimenti e turbative, la rimessione delle cose in pristino, il risarcimento dei danni L'actio confessoria viene considerata come un’azione petitoria reale, e ha come presupposto l’esistenza del diritto di servitù. Attraverso questa azione si avrà, pertanto l’accertamento del relativo diritto. Secondo le normali regole dell'onus probandi la prova dovrà essere data dall’attore
La dottrina riconosce anche l'esistenza di un'azione di mero accertamento della servitù, ogni volta che ci sia una contestazione sulla titolarità.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Bibliografia
Barbero, Domenico La *legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis - 2 edizione riveduta. - Milano : A. Giuffré, 1950 - 124 p.