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Agente riscossione - Wikipedia

Agente riscossione

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Indice

[modifica] Nascita dell'Agente della Riscossione

La riforma del 1990 abolì le esattorie comunali e gli esattori privati, migliorando l’incisività dell’azione di riscossione sul territorio nazionale. Per sedici anni i concessionari, in genere Istituti di Credito,affidatari della riscossione hanno organizzato in maniera più capillare la riscossione. Vi fu un salto di qualità dopo la riforma del 2000 che permise l’abbandono del la documentazione cartacea per ottenere il rimborso delle quote inesigibili e l’abolizione dell’obbligo propedeutico dello svolgimento della procedura mobiliare. Essa portò tra l’altro l’abolizione del non riscosso come riscosso, la cartella unica sulla base del domicilio fiscale del contribuente, le procedure cautelative ed esecutive, l’accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria. Con la legge 248 del 2 dicembre 2005 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed è nato l'agente di riscossione: le funzioni sono state attribuite all’agenzia delle entrate che le esercitarà mediante la società riscossione spa. Il 18 gennaio 2007 il viceministro Visco annunciò il cambio di denominazione da Riscossione Spa ad Equitalia Spa con l’intenzione di dare il via ad un processo di rinnovamento generale, instaurando un rapporto diverso, più collaborativo con i contribuenti.

[modifica] Premessa

La responsabilità patrimoniale è la responsabilità che scaturisce dall’art 2740 c.c. che stabilisce il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, perciò il creditore può aggredire i beni del debitore sottraendoli dal possesso dello stesso con l’esecuzione forzata e la successiva vendita.


[modifica] La riscossione

In Italia la riscossione nazionale dei tributi è espletata dagli agenti di riscossione, che nell’adempimento del loro compito si avvalgono delle disposizioni di legge previste dal dpr 602/29 settembre 1973, articoli del codice procedura civile, dpr 600 /1973, dl 46/1999 , dl 112/1999, rd 26/1942,dl 546/1992, l 248/2005.

Di questa vasta materia ho tentato un breve sunto che possa dare le linee guida e un breve manuale per capire il meccanismo e i vari strumenti propri dell’agente della riscossione.

D.P.R 602 /29 settembre 1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art 1 le imposte sui redditi sono riscosse con: ritenuta diretta, versamenti diretti (rit fonte iperf irpeg), iscrizione nei ruoli

Art 8 i versamenti diretti devono essere eseguiti entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Art 10 specifica chi è l’agente della riscossione e cos’è il ruolo (elenco dei debitori e delle somme dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo agente della riscossione)

Art 11 il ruolo è distinto in ordinario e straordinario (quando vi è rischio per la riscossione)

Art 12 l’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali ove operano i concessionari, nel ruolo sono indicati il c.f. specie di ruolo, la data in cui è reso esecutivo, riferimenti della pretesa: in difetto non può farsi l’iscrizione. Il ruolo è sottoscritto dal titolare dell’ufficio o un delegato e quindi diventa esecutivo. Importo minimo 10,32 €.

a) l'ente creditore; b) la specie del ruolo; c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori; d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo; e) il codice dell'ambito; f) l'anno o il periodo di riferimento del credito; g) l'importo di ogni articolo di ruolo; h) il totale degli importi iscritti nel ruolo; i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse; l) la data di consegna al agente della riscossione.

L’elenco deve contenere, per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali e' stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

Art 14 le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo sono le imposte liquidate ex art 36 bis e ter dpr 600; le imposte liquidate in base ad accertamenti definitivi, i redditi agrari determinati in base risultanze catastali.( in tutti comprensive di interessi pene pecuniarie)

Art 15 le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio le imposte accertate d’ufficio, ma ancora non definitive, dopo la notifica dell’atto di accertamento vengono iscritte per la metà dell’ammontare.

Art 15 bis in deroga all’art 15 nei ruoli straordinari (e quindi rischiosi)vengono inserite per intero le imposte derivanti da accertamenti non ancora definitivi.  

Art 19 l’ufficio in caso di difficoltà economiche e prima dell’inizio della procedura esecutiva può concedere la ripartizione delle somme in 60 rate (o 48 e sospensione per un anno). Se l’importo è superiore a 50000€ è necessaria fidejussione. In alternativa a garanzia del credito ipoteca dell’agente della riscossione ai sensi art 77 o ancora ipoteca volontaria di primo grado su immobile di proprietà del debitore per un importo pari al doppio. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive decade dal beneficio della rateizzazione, qualora vi sia (art 19 comma 4 bis) il fideiussore deve versare l’importo dovuto entro 30 gg dalla notifica di apposito invito dell’agente della riscossione ( in omissione si procede verso lo stesso sulla base del ruolo del debitore inadempiente).Modificato

Con la conversione in legge del milleproroghe, il potere di concedere la rateizzazione delle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali dei debiti passa agli agenti della riscossione, che può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili (e non più solo 48 rate), «nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà». Per gli altri soggetti creditori, come enti locali, consorzi e ordini professionali, le modalità per dilazionare i pagamenti delle somme possono essere regolate in maniera diversa, ma condizioni e modalità devono essere comunicate all'agente della riscossione. Inoltre la fideiussione, prima necessaria se l'importo iscritto a ruolo era superiore a 50mila euro, non è più obbligatoria


Art 20 sulle imposte o le somme accertate a partire dal giorno successivo al mancato pagamento e fino alla consegna dei ruoli all’agente della riscossione viene calcolato un interesse pari al 2,75% annuo.

Art 21 gli interessi sulle somme sospese o rateizzate ex art 19 sono il 4% annuo.

Art 22 gli interessi spettano all’ente che ha emesso il ruolo e sono in ragione dello 0.023% giornaliero cioè circa l’8% annuo.

Art 25 la cartella contiene oltre i dati anche la data di quando il ruolo è stato reso esecutivo. L’agente della riscossione notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo, pena decadenza entro il 31 dicembre: del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione art 36 bis dpr 600 (attività liquidazione) del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione art 36 ter dpr 600 (controllo formale) del 2° anno successivo a quello in cui accert. divenuto definitivo somme dovute in base ad accertamento dell’ufficio. La cartella contiene l’intimazione al pagamento entro 60 gg altrimenti si procederà ad esecuzione forzata. Ai fini della scadenza il sabato e considerato festivo.

Art 26 dpr 602 la cartella è notificata dagli ufficiali o messi o anche a mezzo posta. Quando la notificazione della cartella avviene nelle mani proprie del destinatario o persona di famiglia non è richiesta la sottoscrizione dell’originale dal consegnatario. Per tutte le modalità di notifica si seguono le disposizioni del cpc art 137 e succ. La matrice va conservata per 5 anni e deve essere esibita su richiesta del contribuente.

[modifica] La notifica

(come da codice procedura civile)

Art 137 consegna copia conforme all’ originale

Art 138 notificazione a mani proprie ovunque nel territorio di pertinenza è data per eseguita anche in caso di rifiuto.

Art 139 notifica nella residenza dimora domicilio… se non trovato il destinatario nel domicilio l’atto può essere consegnato a persona di famiglia purché mag 14 anni e pales non incapace in busta chiusa e sigillata – invio raccomandata entro 1 mese ai sensi art 60 dpr 600 b /bis . può essere consegnato a portiere e vicino di casa previa firma e raccomandata. Quando non è nota la residenza l’atto va notificat presso la dimora altrimenti presso il domicilio.

Art140 se impossibile consegnare l’atto per assenza o rifiuto deposito c/o comune e affissione avviso +raccomandata.

Art 141 notificazione presso domiciliatario (a mani del domiciliatario corrisponde art 138)

Art 142 notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliato nella repubblica italiana l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario a mezzo posta con avviso di ricevimento e mediante consegna altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al ministero degli esteri per la consegna alla persona, III copia affissione all’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede. (per la notifica delle entrate tributarie non si applica vi è art 60 dpr 600)

Art 145 notificazione persona giuridica c/o la sede al rappresentante o persona incaricata o altra persona addetta (impiegati etc.); può essere eseguita anche ai sensi art 138-141 alla persona fisica che rappresenta l’ente ( rap legale a.u. socio accomandatario) presso la residenza . nel caso di assenza del rappresentante notifica sensi art 140. Qualora la società sia irreperibile si ricerca l’amministratore o equivalente se anche lo stesso è irreperibile o non residente presso il comune della sede legale allora affissione art 140 cpc e art 60 dpr 602 /1973. Importante in caso di irreperibilità della persona giuridica nella sede legale, si può notificare la cartella di pagamento al rappresentante legale solo se quest’ultimo abbia il domicilio fiscale nello stesso comune della persona giuridica.

Art 147 tempo notifica tutti i giorni non prima ore 7 non dopo ore 21

Art 148 relazione datata e sottoscritta con indicazione persona consegnataria qualità luogo della consegna.

Art 149 notifica mezzo servizio postale in tal caso l’ufficiale giudiz scrive la relazione di notifica sull’originale e la copia facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia con a/r. La notifica si perfezione per il notificante al momento della consegna all’ufficio e per il destinatario all’atto del ricevimento anche ex art 60 dpr 600 4 comma.

Art 60 dpr 600 regolamenta la notifica degli atti o avvisi che devono essere notificati a contribuenti per imposte e tasse è eseguita a norma art 137 e succ. con le seguenti modifiche: A la notifica può essere eseguita dai messi comunali, o messi speciali autorizzati all’agenzia delle entrate;

B il messo deve far sottoscrivere l’atto dal consegnatario o indicare i motivi per i quali lo stesso non lo ha sottoscritto.

B/Bis se il consegnatario non è il destinatario il messo consegna copia dell’atto in busta chiusa e sigillata, citando questo nella relazione, sulla busta non vi devono essere segni che possano far desumerne il contenuto. Il consegnatario deve sottoscrivere la ricevuta e il messo ne da notizia al destinatario con raccomandata semplice.

C salvo la consegna dell’atto in mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.

D è in facoltà del contribuente eleggere domicilio presso persona o ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti, tale elezione deve risultare dalla dichiarazione annuale o da altro atto comunicato a mezzo lettera raccomandata, in quest’ultimo caso ha effetto dal 30° giorno. Se la comunicazione è stata omessa la notifica è eseguita validamente nel comune del domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione.

Comma E- quando nel comune non vi è abitazione o altro del contribuente l’avviso prescritto dall’art 140 si affigge in busta chiusa e sigillata c/o il comune e la notifica si ha per eseguita l’ottavo giorno.

comma E bis è facoltà del contribuente che non ha residenza nello stato comunicare all’agenzia delle entrate l’indirizzo estero per la notifica degli atti I seguire la disciplina convenzioni internazionali II avvalersi delle autorità consolari III affiggere una copia nell’albo ufficio giudiziario seconda copia inviata a mezzo posta raccomandata terza copia al pubblico ministero che cura la trasmissione al ministero degli affari esteri.

Novità comma 4 qualunque notificazione a mezzo del servizio postale è fatta nella data della spedizione: con questa disposizione il procedimento notificativo si perfeziona in tempi diversi nei confronti del notificante la notifica si perfeziona momento della consegna dell’atto all’agente addetto alla notifica, nei confronti del destinatario nel momento in cui l’atto è ricevuto, i termini per il destinatario decorrono dalla data della ricezione.


[modifica] Varie

Art 34 le persone che cumulano il reddito sono responsabili in solido con il soggetto dichiarante.

Art 35 qualora il sostituto d’imposta non ha effettuato le ritenute, li sostituito è obbligato in solido.

Art 36 il liquidatore è responsabile in solido con le imposte dovute se ha soddisfatto crediti con ordine inferiore, ciò è valido anche per gli amministratori se allo scioglimento non si è nominato un liquidatore.

Art 37 il rimborso delle ritenute dirette (e dei versamenti diretti art 38) può essere vantato entro 48 mesi (se entro 90 gg dal ricorso non vi è decisione dell’intendente di finanza si può effettuare ricorso commissione di primo grado). Gli interessi sono calcolati in misura del 2,75 %

Art 39 il ricorso ex art 19 dl 546 1992 avverso il ruolo non sospende la riscossione, ma l’agenzia delle entrate ha facoltà di disporre sospensione amministrativa. Dopo sentenza contraria della commissione tributaria si applicano gli interessi pari al 5% che saranno riscossi con la compilazione di un nuovo ruolo.

Art 42 un rimborso su ruolo pagato emesso dall’ agenzia entrate è comunicato sia al agente della riscossione che al contribuente è rimborsato ( o compensato con rate scadute non riscosse) dal agente della riscossione insieme eventuale mora versata. A terzi può essere rimborsata solo se minore di 25 € e previo ritiro della quietanza.

Art 43 le somme erroneamente rimborsate sono recuperate con nuovo ruolo da notificare pena decadenza entro il terzo anno dall’avvenuto rimborso.

Art 44 il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per importi non dovuti ha diritto alla corresponsione di interessi semestrali del 2,5% sulla somma versata dalla data del versamento fino alla data del rimborso.


[modifica] Pagamento

Art 27 il pagamento può essere fatto presso gli sportelli, le poste e le banche, fuori del territorio nazionale mediante bonifico su c/c bancario che è indicato nella cartella. Art 28bis i soggetti tenuti al pagamento delle imposte (eccetto i sostituti d’imposta) possono cedere in pagamento beni culturali.

Art 28 ter in sede di erogazione di un rimborso d’imposta l’ agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta debitore per somme iscritte a ruolo, in caso affermativo fa segnalazione all’agente della riscossione e mette tali somme a disposizione dello stesso. Dopo la segnalazione il agente della riscossione notifica all’interessato proposta di compensazione volontaria. Nel contempo sospende la riscossione per 60 gg; in caso di rifiuto o silenzio cessa la sospensione e avverte di ciò l’agenzia delle entrate. Vengono rimborsate le spese di notifica + un rimborso forfettario.

Art 29 per ogni pagamento una quietanza.

Art 30 decorso inutilmente il termine ex art 25 (60gg) iniziano a decorrere gli interessi di mora dalla data della notifica fino al pagamento. La misura è decretata con decreto del ministero delle finanze (media dei tassi bancari attivi).

Art 31 non può esse rifiutato il pagamento di rate scadute e acconti, ma tuttavia se esistono rate scadute e mora maturate sulle stesse non può essere imputata alcuna somma su quelle a scadere. I diritti e le spese possono esse percepiti solo a saldo sorte e mora.


[modifica] Il Titolo esecutivo

Art 474 cpc l’esecuzione forzata non si può effettuare se non esiste titolo esecutivo (sentenze, provvedimenti, cambiali). Art 479 cpc l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo a norma art 137 e succ


[modifica] Espropriazione forzata mobiliare presso il debitore

L’agente della riscossione ora può iniziare ogni tipo di esecuzione senza l’ordine che era previsto dall’art 78 abrogato dalla riforma (necessità propedeutica dell’esecuzione mobiliare)

Art 483 cpc il creditore può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione

Art 45 dpr 602 l’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo secondo le seguenti disposizioni.

Art 46 qualora l’attività di riscossione debba essere svolta al di fuori dell’ambito territoriale di pertinenza occorre delegare altro agente della riscossione

Art 47 stabilisce la gratuità di trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di ipoteche e pignoramenti.

Art 484 cpc l’espropriazione è diretta dal giudice dell’esecuzione.

Art 52 dpr602 prevede che sia l’ufficiale di riscossione a presiedere l’incanto.

Art 49/602 per le somme non pagate l’agente della riscossione procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo; il agente della riscossione anche se non titolare del credito può altresì attivare procedure cautelari e conservative ( art 77 ipoteca art 86 fermo amministrativo), viene superato il limite della mancanza della qualifica di creditore, che secondo le norme del rito ordinario è premessa sostanziale per promuovere azioni cautelari e conservative. Prevede le stesse disposizioni dell’art 483, prevede che l’espropriazione forzata segui le norme ordinarie, inoltre il comma tre stabilisce che le funzioni dell’ufficiale giudiziario sono esercitate dagli ufficiali di riscossione. Per iniziare la procedura esecutiva è quindi necessario preliminarmente la notificazione del titolo esecutivo e quindi della cartella. Il precetto è l’intimazione ad adempiere l’obbligo del titolo esecutivo entro un termine (proc ordinaria 10 gg) con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. In esso sono necessari tutti i dati relativi al titolo esecutivo pena la nullità.

( nota..)Per procedere per ruoli resi esecutivi fino alla data del 30 settembre 1999 il agente della riscossione prima di cominciare la procedura deve notificare l’avviso di mora. Art 50 dpr 602 si procede ad espropriazione forzata decorsi 60 gg (< 1 anno) dalla notifica della cartella, Dopo 1 anno necessita la notifica di un nuovo avviso, l'intimazione che diventa esecutivo decorsi 5gg (esecuzione entro i 180 gg).

Inizia la procedura con l’art 492 ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario ad astenersi da ogni atto volto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati a pignoramento e l’intimazione ad adempiere al pagamento entro 10 gg pena la vendita all’incanto dei beni pignorati.

Abrogato l’art 64 che impediva il pignoramento di beni mobili per un valore superiore al doppio del debito. L’art 19 dpr 46 /1973 prevede che PER NON PERDERE IL DIRITTO AL DISCARICO delle quote inesigibili l’agente della riscossione deve dimostrare tra l’altro di aver pignorato beni mobili o immobili per un valore almeno pari al doppio del debito.

Art 517 preferire denaro contanti e preziosi

Art 519 cpc si procede solo giorni lavorativi e dalle ore 7 alle ore 21 (art 147 dpr 600)

Art 64 nomina del custode e nel caso di indisponibilità consegna al comune

Art 65 il pignoramento deve essere notificato al debitore

Art 494 il debitore per evitare il pignoramento può versare la somma nelle mani dell’Ufficiale giudiziario o porre la somma + i 2/10 come oggetto di pignoramento.

Art 61 estinzione procedimento quando prima del pignoramento viene pagata la somma dovuta nelle mani dell’ufficiale di riscossione, o successivamente ex art 27.

Art 513 ricerca cose da pignorare l’ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, nel caso in cui il terzo possessore consente di esibire le cose del debitore

Art 514 beni impignorabili cose sacre oggetti necessari, beni commestibili e combustili per un mese

Art 515 beni relativamente impignorabili beni necessari alla coltivazione del fondo pignorabili solo se non esistono altri beni da assoggettare a pignoramento, gli strumenti e gli oggetti necessari all’esercizio della professione pignorabili solo nei limiti del 1/5 del valore globale. Tale limite non si applica qualora i debitori siano costituiti in forma societaria e se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Art 516 beni pignorabili solo in alcune circostanze (es. frutti pendenti)

Art 520 il denaro oggetti preziosi e titoli vanno depositati presso la cancelleria del tribunale.


[modifica] Vendita

Art 52 l’incanto è tenuto dall’Ufficiale di riscossione

Art 66 affissione avviso vendita 5gg, I incanto non prima di 10gg entro 120 giorni dal verbale ( ordinario cessazione efficacia 90 gg) , II incanto non lo stesso giorno ma comunque entro 10gg dal primo incanto.

Art 67 deroga tempistica beni deteriorabili

Art 68 prezzo vendita al primo incanto valore stimato dall’ufficiale di riscossione.

Art 69 prezzo vendita secondo incanto non inferiore alla metà valore stima ( ordinario art 538 prezzo base – 1/5) Unica eccezione oggetti d’oro e altro art 539 i quali non possono essere venduti a prezzo inferiore al valore intrinseco.

Art 70 il terzo incanto entro i tre mesi succes. con: trattativa privata a metà del valore base del secondo incanto o tramite offerta libera (preceduto avviso vendita 5 gg). Se restano invenduti i beni sono posti a disposizione del debitore che deve ritirare gli oggetti entro 15 gg altrimenti vengono distrutti e devoluti a società di beneficenza.

499 cpc possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato e il ricorso deve essere presentato prima dell’udienza; l’intervento (art 500) da diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata

Art 54 dpr 602 intervento i creditori devono notificare atto al agente della riscossione con indicazione credito titolo e domanda a partecipare alla distribuzione

Art 501 l’istanza di assegnazione o vendita dei beni non può essere proposta se non dopo 10 gg dal pignoramento Durante la vendita viene ad opera dell’ufficiale di riscossione redatto un verbale con l’indicazione delle generalità dell’acquirente e delle somme ricavate, la registrazione dell’atto deve essere effettuata entro venti giorni ed è a carico dell’acquirente l’imposta di registro pari al 3% del ricavato con un minimo di € 129,11. Se trattasi di beni d’impresa si deve aggiungere l’iva da versarsi ad opera del debitore o, se lo stesso impossibilitato, dal agente della riscossione con f23. Art 540 cpc se il prezzo non è pagato dall’aggiudicatario si indice nuovo incanto a spese dell’inadempiente.

Art 56 dpr 602 deposito degli atti entro 10 giorni presso la cancelleria, se intervenuti altri creditori anche le somme vengono depositate presso la cancelleria.

Art 71 dpr 602 come prescrive l’ art 16 dpr 46 1999 il agente della riscossione si può avvalere per lo svolgimento delle fasi relative alle vendite degli istituti vendite giudiziarie ai quali va conferito l’ incarico entro 25 gg dal verbale. All’istituto va un compenso a carico dell’aggiudicatario pari al 14 % sulla somma ricavata, più un rimborso spese in misura predeterminata. L’istituto deve versare cauzione per un importo non inferiore al 60% del valore dei beni pignorati, assumere qualità di custode, effettuare il primo incanto entro 45 gg dal conferimento, riversare le somme entro 48 ore.


Astensione pignoramento

Art 63 l’ufficiale di riscossione si deve astenere dal pignoramento quando dimostrato mediante esibizione di un atto, con data certa anteriore all’anno cui l’entrata iscritta a ruolo si riferisce, che i beni da assoggettare appartengono a terzi (quindi diversi dal debitore, coobbligati coniuge parenti e affini fino al III grado) (art 58). Se trattasi di familiari (art 58 comma III) l’atto deve essere di data certa anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o se non presentata alla data della violazione o alla data in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo.


Opposizione al pignoramento

Art 58 II comma L’opposizione non può essere proposta quando i beni hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale

Se già redatto verbale pignoramento è necessario fare opposizione prima della celebrazione del I incanto presso il giudice dell’esecuzione ex art 619 il quale fissa un’udienza ed eventualmente sospende l’esecuzione (ex art 624);

Art 57 non sono ammesse le opposizioni ai sensi art 615 (diritto a procedere ad esecuzione forzata) e art 616 (regolarità formale del titolo esecutivo)

Art 620 cpc in caso di opposizione tardiva i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata

Art 59 risarcimento danni.


Varie

Art 48 bis le pubbliche amministrazioni (soggette alla corte dei conti) prima di effettuare pagamenti per un importo superiore ai 10.000 € devono verificare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo del versamento derivante da art 50 (60 gg dalla notifica) per un somma pari ad almeno tale importo, in caso affermativo non effettuano il pagamento e lo segnalano all’agente di riscossione ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione.

Art 493 cpc più creditori possono con più pignoramenti colpire lo stesso bene.

Art 51/602 surroga del agente della riscossione: qualora sui beni del debitore sia già iniziato processo di espropriazione il agente della riscossione può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare e ciò viene notificato sia al creditore che al debitore. In alternativa può proporre intervento ai sensi art 525..529 cpc.

Art 53/602 quando il pignoramento cessa la sua validità, poiché entro il termine di 120 gg non è stato celebrato almeno il primo incanto, qualora si sia provveduto alla trascrizione c/o pubblico registro mobiliare o immobiliare, si deve provvedere alla cancellazione della trascrizione.


Espropriazione mobiliare presso terzi

Art 543 l’espropriazione c/o terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma art 137 e succ. L’atto contiene oltre l’ingiunzione ai sensi art 492 (sottrazione alla garanzia del credito) tutti i dati: debito + citazione del terzo e del debitore davanti al giudice per dichiarazione ex art 547 ( specifica beni e somme in suo possesso e tempi pagamento delle somme) o richiesta comunicazione dichiarazioni al creditore entro 10 gg a mezzo raccomandata. L’ufficiale giudiziario deposita l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo.

È stata estesa la procedura speciale di espropriazione nel pignoramento c/o terzi come sostituito dall’art 2 comma 1 dl 286/2006 (consistente anziché nella citazione ex art 547, bensì l’ordine al terzo di assolvere il credito effettuando il versamento all’agente di riscossione) a tutte le tipologie (eccetto il pignoramento dei crediti pensionistici). In caso di inadempimento si procede con prassi ordinaria.

Art 72 pig fitti e pigioni l’atto di pignoramento contiene in luogo della citazione in giudizio l’ordine all’inquilino di pagare le somme dovute al agente della riscossione entro 15 gg; in caso di omissione si procederà a citazione in giudizio ex art 543.

Art 545 crediti impignorabili sono i crediti alimentari i sussidi di grazia di maternità e da enti di assistenza. Le somme dovute da privati come stipendio o indennità relative a rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura di un quinto. ( nelle cause alimentari possono essere pignorate nella misura decretata dal giudice) nel caso di concorso varie cause non oltre la metà delle somme predette.

Art 546 dalla notifica del’atto al terzo ex art 543 scattano gli obblighi del terzo come custode relativamente alle somme da lui dovute nei limiti dell’importo del credito sommato alla meta dello stesso.

548 mancata dichiarazione del terzo

552 se il terzo si dichiara possessore di cose appartenenti al debitore il giudice provvede all’assegnazione o alla vendita ai sensi art 529 e succ

75 bis dichiarazione stragiudiziale di terzo decorso il termine art 50 prima di procedere ai sensi art 72, 72bis, art 73 ai sensi art 543 può chiedere a terzi debitori nei confronti dell’esecutato di indicare per iscritto le cose e somme dovute entro 30gg. In omissione una sanzione viene erogata su segnalazione all’agenzia delle entrate da parte dell’agente di riscossione. I dati acquisiti possono essere trattati senza rendere l’informativa ai sensi art 13 dl 196 del 30/06/2003.

Art 75 se negativa la dichiarazione gli enti non possono pagare somme all’esecutato per 5 anni dalla data della dichiarazione resa.

72 bis salvo quanto previsto ai sensi art 545 circa i limiti di pignoramento di crediti l’atto di pignoramento crediti del debitore verso terzi ( es stipendio) può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al agente della riscossione entro 15 gg se inadempienti citazione. Tale atto può essere redatto anche da dipendenti diversi dall’ufficiale di riscossione. (regola pig crediti anche banche)

Art 73 pig cose del debitore c/o terzi

Se il terzo presso il quale il agente della riscossione ha proceduto al pignoramento si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni al agente della riscossione, il pignoramento può essere fatto anche con le modalità del 72 bis( richiesta consegna di beni entro 30gg e poi successivamente come da modalità pignoramento mobiliare).

[modifica] Procedura immobiliare

Art 555 il pignoramento immobiliare si esegue mediante notifica al debitore di un atto nel quale sono indicate generalità del debitore , la descrizione dell’immobile con indicazione dati catastali il debito per cui si procede e ingiunzione ai sensi art 492 cpc (astenersi da sottrarre…). Dopo la notifica l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto all’agenzia del territorio che lo trascrive e poi restituisce nota.

557 il titolo esecutivo, l’atto di pignoramento e la nota vanno immediatamente depositate nella cancelleria del tribunale

559 col pignoramento il debitore è costituito custode (se nessuno contrario) al quale è fatto divieto di dare in locazione l’immobile. Il giudice delegato può disporre la liberazione dell’immobile.

Art 562 come nella procedura mobiliare il pig diviene inefficace (art 497) dopo 90 gg alche va cancellata la trascrizione.

Art 563-564 come nel mobiliare ai sensi art 499 possono intervenire tutti coloro che nei confronti del debitore vantano dei crediti, chi interviene dopo la prima udienza art 565 (creditori chirografari) concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza.

Art 567 dopo 10 gg( art 501) il creditore pignorante o i creditori intervenuti possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato. Gli stessi devono entro 120 gg allegare l’estratto catastale e atto notarile che attesta le risultanze delle visure catastali.

Art 568 determinazione valore immobile ex art 52 dpr 131 1986: il valore per i terreni è 75 volte il reddito domenicale risultante in catasto; per i fabbricati a.b.c. 100 volte la rendita catastale rivalutata del 5 % A10 50 volte C1 34 volte

Art 569 dopo l’istanza ai sensi art 567 entro 30 gg dal deposito della documentazione il giudice fissa udienza per la comparizione delle parti e dei creditori (entro 120 gg) in udienza il giudice dispone ordinanza di vendita, fissa un termine non inferiore a 90 gg e non superiore a 120 gg entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto e l’importo della cauzione ( 1/10 del prezzo proposto) che deve essere prestata il giorno successiva alla scadenza del termine.

Istanza vendita (10 gg dal pig) entro 30 gg dal deposito dei documenti il giudice fissa udienza (entro 120 gg) dopo udienza a non meno 90 gg ne più 120 dispone ordinanza vendita


[modifica] Vendita senza incanto

Art 570 il cancelliere pubblica avviso dell’ordine di vendita contenente il valore dell’immobile, il sito internet pubblicata la relazione di stima.

571 tutti possono fare offerte entro il temine stabilito, non è efficace se l’offerta è inferiore al prezzo determinato ai sensi 568 o se non viene prestata la cauzione stabilita.

572 se l’offerta è maggiore del valore dell’immobile + 1/5 è sicuramente accolta, se inferiore e i creditori o il giudice ritengono esista la possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto il giudice non da luogo alla vendita.

573 gara tra gli offerenti( gara in base offerta più alta)

Vendita con l’incanto

576 il giudice quando ordina l’incanto stabilisce se unico lotto, prezzo base, il giorno l’ora l’ammontare della cauzione(base /10) (se non ci si presenta vengono rimborsati i 9/10) la misura minima di aumento offerta, il termine ultimo (entro 60 gg dall’aggiudicazione) entro il quale il prezzo deve essere depositato.

581 l’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione nella sala delle pubbliche udienze e le offerte devono superare il prezzo di base, l’offerta successiva entro tre minuti deve superare la precedente con il rilancio minimo stabilito (art 576).

584 dopo l’incanto entro 10 gg possono essere presentate offerte per n prezzo maggiore di almeno 1/5 di quello raggiunto nell’incanto

586 avvenuto il versamento il giudice pronuncia decreto col quale trasferisce il bene all’aggiudicatario e ordina che si cancellino le ipoteche e le trascrizione

587 se l’aggiudicatario è inadempiente perde la cauzione, viene indetto nuovo incanto. Se il prezzo ricavato (unito alla cauzione) è inferiore a quello dell’incanto precedente l’inadempiente deve pagare la differenza.

588/9 590 istanza di assegnazione entro 10 gg dalla data dell’incanto se la vendita non ha luogo per mancanza offerte, eventualmente l’assegnatario deve versare la somma a conguaglio. 591 se non vi sono offerte ne domande di assegnazione il giudice può fissare un prezzo base inferiore di un quarto al precedente

591 bis il giudice può con ordinanza delegare notai, avvocati, commercialisti al compimento delle operazioni di vendita sostituendolo nelle sue mansioni. Se il prezzo raggiunto non viene versato entro il termine sul conto indicato dal giudice il professionista ne dà notizia al giudice e trasferisce il fascicolo.

592 l’amministrazione giudiziaria dell’immobile può essere disposta per max tre anni e tenuta dal debitore , dal creditore o istituto autorizzato; ogni tre mesi va presentato in cancelleria il rendiconto, al termine della gestione il rendiconto finale e durante la gestione le rendite riscosse sono assegnate ai creditori.

Art 596 cpc Dopo il versamento del prezzo il giudice dell’esecuzione entro 30 gg provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori. Se approvato in udienza viene ordinato il pagamento delle singole quote.

Art 599 cpc possono essere pignorati i beni indivisi anche quando il debitore è uno solo dei comproprietari, e va notificato avviso anche ai comproprietari.

Art 600 cpc il giudice dell’esecuzione su istanza dei creditori provvede alla separazione ed eventualmente divisione del bene salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.


[modifica] Esecuzione per consegna o rilascio

Art 608 cpc notifica da parte dell’ufficiale giudiziario almeno 10 gg prima alla parte che è tenuta a lasciare l’immobile e la data in cui procederà. Con il titolo esecutivo alla data stabilita immette la parte istante nel possesso dell’immobile e consegna le chiavi ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore ( eventualmente richiesta forza pubblica ex art 613)

Art 609 cpc se nell’immobile vi sono beni mobili gli stessi devono essere asportati immediatamente, altrimenti affidati in custodia alla parte istante se accetta, altrimenti vanno trasportati in altro luogo.


[modifica] Espropriazione ex art 62/dpr602

Art 76 il agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del debito supera gli ottomila euro. Il agente della riscossione non procede all’espropriazione quando il valore residuale dell’ immobile al netto delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito è inferiore alle 8000 euro. Se l’importo complessivo del debito per cui si procede non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre ad esecuzione, si può iscrivere ipoteca (art 77 II comma). Trascorsi sei mesi senza il pagamento si può procedere all’espropriazione.

Art 77 (ipoteca) decorso il termine dei 60 gg dalla notifica della cartella il ruolo costituisce il titolo per iscrivere ipoteca per un valore pari al doppio del debito (procedura cautelativa, il possesso resta al debitore, decade dopo venti anni), si iscrive solo se il valore del bene è superiore all’ammontare delle spese e dei diritti dovuti per l’iscrizione della formalità. La domanda di iscrizione ipotecaria sottoscritta dall’agente di riscossione (con la documentazione e cioè certificato catastale ed estratti di ruolo) deve essere depositata presso l’ufficio del territorio il quale rilascia nota

Art 78 il pignoramento immobiliare si esegue con la trascrizione a norma art 555 di un avviso contenente le informazioni generali, il giorno l’ora il luogo del primo secondo e terzo incanto con un intervallo minimo tra gli stessi di 20 giorni l’importo complessivo del credito, il prezzo base dell’incanto e la misura minima del rilancio, l’avvertenza che le spese sono a carico dell’aggiudicatario, l’ammontare della cauzione e il termine entro il quale va prestata e come sempre ex art 492 l’ingiunzione ad astenersi a sottrarre alla garanzia del credito il bene oggetto della vendita. Entro 5 giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita va notificato al debitore (senza notifica non può essere fatta la vendita).

Art 79 il prezzo è stabilito come art 568 cpc o in alternativa richiedendo l’attribuzione della rendita catastale all’ufficio del territorio(entro 120 gg) la cauzione è pari al 10 % del prezzo base.

Art 80 il pignoramento immobiliare perde efficacia se non viene effettuato il primo incanto o quantomeno il deposito degli atti in cancelleria entro 120 gg dalla data della trascrizione. Almeno venti gg prima del giorno fissato per la vendita l’avviso è inserito nel foglio degli annunci legali e affisso a cura dell’ufficiale alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione, all’albo del comune, su istanza del debitore o del agente della riscossione il giudice può disporre che sia data notizia al pubblico a mezzo dei giornali.

Art 81 se la vendita non ha luogo al I incanto, si procede al secondo incanto con un prezzo base inferiore di un terzo e un terzo con un prezzo ancora inferiore di un terzo. 82 l’aggiudicatario deve versare il prezzo entro 30 gg dall’aggiudicazione. Se il prezzo non viene versato il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione. quindi il agente della riscossione procede ad ulteriore incanto per un prezzo base pari all’ultimo incanto. Se il prezzo ricavato compresa la cauzione confiscata (come art n587) è inferiore del prezzo precedente l’aggiudicatario inadempiente deve versare la differenza.

Art 83 se vi è intervento di altri creditori il agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione entro 10gg dal versamento del prezzo un progetto di distribuzione delle somme.

Art 84 il giudice se non vi sono creditori intervenuti provvede ex art 510 cpc altrimenti in caso di intervento di altri creditori ex art 596.

Art 85 se il terzo incanto ha esito negativo il agente della riscossione entro 10 gg chiede al giudice l’assegnazione dell’immobile allo stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale procede, e deposita gli atti del procedimento presso la cancelleria. Il giudice dispone l’assegnazione ex art 590 e fissa il termine per il versamento del prezzo con data non inferiore a sei mesi.

In caso di mancato versamento del prezzo il processo esecutivo si estingue se il agente della riscossione nei trenta giorni successivi non dichiara (su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo)di voler procedere ad ulteriore incanto per un prezzo ancora inferiore di un terzo. Comunque il processo esecutivo si estingue anche se tale incanto ha esito negativo. Disposizioni particolari in materia di espropriazione beni mobili registrati.

Art 86 i principali mezzi di locomozione a causa del loro valore sono equiparati ai beni immobili e, per questo motivo soggetti all’obbligo di registrazione: dopo la scadenza ex art 50 dpr 602 il agente della riscossione può disporre, per debiti superiori ad € 50, il fermo amministrativo di tali beni mobili iscrivendo il provvedimento nel pubblico registro e dandone notizia al debitore e alla direzione regionale delle entrate.(chi circola con veicoli sottoposti a fermo amministrativo è soggetto alla sanzione da €656 a € 2628 e confisca del veicolo).

Dopo un stop iniziale l’agenzia delle entrate con nota del 2/2006 ha disposto l’operatività del fermo (finanziaria 2006 248/2005 il fermo può essere eseguito fino all’emanazione decreto attuativo, la stessa ha stabilito che il ricorso avverso esso sia di competenza del giudice tributario solo per vizi propri o notifica delle cartelle precedenti). Una volta emesso il provvedimento prima dell’iscrizione dello stesso presso il PRA è opportuno venga inviato un preavviso di fermo con l’intimazione al pagamento entro 20 gg. Tale invito in caso di reiterato mancato pagamento tiene luogo della comunicazione dell’avvenuta iscrizione. Nel caso di pagamento sono comunque dovute le spese esecutive previste per l’iscrizione di fermo, ma non quelle di cancellazione. Particolarità essendo procedura cautelativa è ininfluente il termine previsto per l’inizio dell’esecuzione. Non è ostativo alla concessione delle rateizzazioni ex art 19 dpr 602 e ex 26 dl 46/1999. Nel provvedimento di fermo deve essere esposto il debito la data notifica della cartella l’ente creditore , l’organo dinanzi al quale fare ricorso. Se viene concessa rateizzazione previa fidejussione (>50.000) su carico per il quale è stato predisposto un fermo il agente della riscossione su segnalazione dell’ufficio dovrà cancellare il fermo.

Per importi inferiori l’ipoteca o il fermo restano a garanzia della rateizzazione,( può sempre essere cancellato previa prestazione di polizza fideiussoria). Non vanno caricate le spese di notifica del fermo (già l’aggio copre le spese).

Per procedere al pignoramento del mezzo è necessario il rispetto dell’articolo 50. Il pignoramento così come il successivo verbale di aggiudicazione deve essere immediatamente trascritto presso il pubblico registro automobilistico; entro 5 gg ai creditori inscritti si deve notificare un avviso con tutti i dati affinché possano intervenire nell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione autorizza il agente della riscossione a trattenere le somme ricavate o a distribuirle tra gli intervenuti (art 84 dpr 602) e ordina la cancellazione dei privilegi inscritti. In caso di perdita efficacia pig (120)gg si deve richiedere la cancellazione della trascrizione al PRA (art 53). Nel caso di reperimento del bene presso l’abitazione si può effettuare l’espropriazione indipendentemente dalla iscrizione del fermo.


[modifica] Procedure concorsuali disciplina del fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa

                                   Regio decreto 26/1942

Art 87 dpr 602 il agente della riscossione può per conto dell’agenzia delle entrate far ricorso per dichiarare il fallimento (art 6 regio decreto) del debitore (entro un anno dalla cessazione dell’attività o dalla morte del debitore). Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo ove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.

Affinché l’imprenditore possa essere dichiarato fallito (art 5 rd ) si deve trovare in stato d’insolvenza (quindi non più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni). Se il debitore è dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa (anche su iniziativa di altri creditori) l’agente della riscossione chiede sulla base del ruolo, per conto degli enti, l’ammissione al passivo della procedura ( insinuazione del credito) che va presentata entro il termine stabilito nella sentenza dichiarativa del fallimento.

Fin quando non è stata effettuata la ripartizione dell’attivo fallimentare e dopo la verifica dei crediti, le domande di ammissione possono essere presentate con ricorso ex art 101 r.d. al giudice dell’esecuzione se entro 30 gg (insinuazione tardiva).
Quindi si ha una insinuazione tempestiva o tardiva, l’atto va corredato di estratto di ruolo depositato presso cancelleria dove viene fissata udienza dal giudice dell’esecuzione  e poi notificato al curatore fallimentare. Il giorno prefissato si svolge udienza alla quale oltre al curatore partecipa un delegato dell’ agente della riscossione ex art 41 dpr 112/1999. L’esito può essere positivo, negativo o non definito.

Il fallimento delle società con soci a responsabilità illimitata( snc e sas) produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (soci , accomandatari) viceversa il fallimento del socio non porta al fallimento della società.

Art 88 se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva. La riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, nella liquidazione coatta amministrativa dal commissario liquidatore. Tale riserva è resa nota all’ agente della riscossione con lettera A.R.

Art 89 i pagamenti di imposte scadute non sono soggette alla revocatoria dell’art 67 R.D.

Art 90 dpr 602 se il debitore è ammesso al concordato preventivoo amministrazione controllata l’agente della riscossione deve inserire i crediti nell’elenco crediti della procedura.

Art 51 del R D stabilisce che nessuna azione individuale esecutiva e cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Altresì sono revocati art 67 r d )(salvo se la parte può dimostrare che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno precedente alla dichiarazione del fallimento, gli atti di estinzione debiti non effettuati con denaro,ipoteche e vincoli per debiti preesistenti ancora non scaduti (revocatoria un anno) o debiti scaduti (revoc sei mesi).

Non sono soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi, le vendite di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti entro 3 grado, i pagamenti oculati effettuati in un tentativo di risanamento, i pagamenti per prestazioni di lavoro dei dipendenti del fallito.

Art 93 R.d la domanda di ammissione al passivo di un credito si propone con ricorso da depositare c/o la cancelleria del tribunale almeno 30 gg prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Esso contiene generalità del creditore, la somma che si intende insinuare,l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione (privilegio chirografo) il recapito ove ricevere le comunicazioni.

Art 98 regio decreto contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione.

Art 101 regio decreto le domande al passivo di un credito depositato oltre il termine di 30 gg e comunque entro 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive, tale termine in caso di difficoltà può essere elevato a 18 mesi. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni 4 mesi e questo viene comunicato al creditore.

      Dpr 600 /1973 accertamento imposte sui redditi e disposizioni peculiari

Art 23 ogni ente e società sui propri dipendenti deve operare all’atto del pagamento ritenute sui redditi di lavoro dipendente con le aliquote dell’irpef. Art 24 ritenute redditi assimilati dipendenti. Art 25 ritenute sul lavoro autonomo: gli enti e le società che corrispondono a soggetti residenti in Italia compensi per lavoro autonomo devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% come acconto dell’irpef dovuto dai percipienti. Nel caso di non residenti 30 % con un minimo di 25€.

Art 25bis gli enti e società che corrispondono provvigioni per prestazioni occasionali inerenti a rapporti di commissione, mediazione, rappresentanza devono operare all’atto del pagamento una ritenuta d’acconto del’irpef o irpeg con aliquota pari al I scaglione di reddito.

Art 26 ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale da parte di banche è pari al 27% ; per le azioni con plusvalenza il 12.5%

Art 27 ritenute sui dividenti è pari al 12.50%

Art 30 ritenute su premi e vincite 10% premi lotterie, tombole; 20 % sui premi dei giochi radio televisivi; se i beni sono costituiti da beni diversi dal denaro è facoltà del vincitore di chiedere l’assegnazione di un premio con valore minore dell’importo dell’imposta che grava sul premio. La ritenuta sulle vincite del lotto e lotterie nazionali è compresa nel prelievo operato dallo stato.

Art 36 bis avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo alla liquidazione delle imposte e contributi nonché ai rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. Sulla base delle dichiarazioni e dell’anagrafe tributaria l’amministrazione provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e nella determinazione delle somme dovute ( riporto eccedenze errato, detrazioni errate). Quando dai controlli risultano errori e mancati versamenti l’esito è comunicato al contribuente per evitare nuovi errori e per consentire la regolarizzazione. Entro 30 giorni si possono comunicare elementi non considerati o valutati erroneamente. I dati contabili finali della liquidazione si considerano come dichiarati dal contribuente e dal sostituto.

Art 36 ter gli uffici periferici (ag. Entrate) procedono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione al controllo formale delle dichiarazioni presentate dal contribuente e dal sostituto d’imposta, in base a criteri fissati dal ministero delle finanze. Gli uffici possono escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni del sostituto d’imposta, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti, possono altresì determinare i crediti d’imposta e liquidare la maggiore imposta irpef da più cud, correggere gli errori materiali commessi dai sostituti d’imposta.

Il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato a fornire chiarimenti relativi ai dati contenuti nella dichiarazione e a trasmettere eventuali ricevute o documenti non allegati alla dichiarazione. L’esito di tale controllo formale è comunicato al debitore che ha 30 gg per eccepire elementi diversi.

Art 42 gli accertamenti sono portati a conoscenza del contribuente mediante notifica di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio. L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile, delle aliquote applicate e tutti gli altri dati necessari. L’accertamento è nullo se non reca la firma del responsabile del procedimento.

Art 43 gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla dichiarazione, nei casi di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello nel quale la dichiarazione doveva essere presentata.

                               I ricorsi dl 546 1992 

Art 2. (1) (Oggetto della giurisdizione tributaria). 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati (2), compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (3).

Art 19 Il ricorso presso la commissione tributaria provinciale può essere proposto avverso avviso accertamento tributo, avviso liquidazione tributo, ruolo, cartella di pagamento, iscrizione ipoteca (ex art 77) fermo beni mobili registrati (art 86 ) diniego o revoca di agevolazioni o condoni.

Gli atti elencati devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente. Ognuno degli atti può essere impugnato per vizi propri. La mancata notifica di atti, già di per se impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentono l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. Non è atto impugnabile il preavviso di fermo in quanto non ricompreso; (la mancata notifica del fermo amministrativo rende illegittimo il procedimento: sentenza 399/2007)

                   Limiti temporali vari ricorsi.

a) Avverso le iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (inps inail) è ammesso il ricorso entro 40 gg dalla notifica della cartella davanti al giudice del lavoro (ex 24 dpr 46/1999), il giudizio di opposizione contro il ruolo nel merito della pretesa contributiva art 442 cpc . La rateizzazione per le entrate diverse dalle imposte sui redditi ex art 26 dpr 46/1999, va richiesta prima dell’inizio della procedura esecutiva. b) Avverso le iscrizioni a ruolo delle sanzioni amministrative e pecuniarie è ammesso il ricorso entro 30 gg dalla notifica della cartella davanti al giudice di pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione, l’opposizione deve essere depositata presso la cancelleria del giudice di pace.

c) Avverso le iscrizioni a ruolo di imposte sui redditi, tasse automobilistiche (agenzia entrate) camera commercio, tasse comunali etc.. è ammesso il ricorso ex dl 546 1992 art 19 entro 60 gg dalla notifica della cartella alla commissione tributaria; il ricorso va notificato tramite ufficiale giudiziario o posta a/r all’ente; entro 30 gg dalla notifica il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della commissione il fascicolo contenente copia conforme del ricorso notificato con fotocopia della raccomandata (o originale con notifica uff giud) e fotocopia della cartella con notifica. Si po’ chiedere sospensione all’ente o, se derivante dall’iscrizione danno grave economico alla commissione tributaria provinciale.

In tutti i casi quando il valore della controversia è >= 2582,28 ai sensi art 12 dl 546/92 deve essere assistito da un difensore abilitato.

Strumento alternativo al ricorso è l’istanza di annullamento ai sensi della legge dell’autotutela (inoltro istanza annullamento all’ente impositore solo nel caso di evidente nullità: sentenza perdita possesso, pagamento effettuato, perdita possesso precedente). Ad esempio il prefetto può annullare la cartella nel caso di vizi di notifica, multa già pagata, trasgressore deceduto, notifica più vecchia di 5 anni etc… La cartella segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ma anche se evidente la nullità (es multa prescritta in quanto notificata da più di cinque anni) va fatto comunque ricorso entro 60 gg poiché a norma dell’art 2967 cc la cartella si prescrive dopo 10 anni da quando è stata notificata.

               Decreto Legislativo 22 febbraio 1999, n. 37

Art. 2 Eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso 1. È abrogato l'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data.


[modifica] La riforma del 1999 dl (46/1999) (previsioni gen. per tributi diversi da quelli stato)

Art 17 (46/1999) si effettua mediante ruolo oltre la riscossione coattiva delle entrate dello stato ed enti pubblici previdenziali anche quella delle regioni, provincia,comuni, enti locali; altresì il ministero dell’economia e della finanza può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo anche dei crediti delle società per azioni se sono di rilevanza pubblica. In tal caso la società interessata procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione di pagamento ex art 2 rd 1910 (2. Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore (1) nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura () o da un messo addetto all'Ufficio del giudice di pace (2) (3).)

Art 20bis compensazione ex art 28 ter /602 la compensazione volontaria riguarda il pagamento delle entrate agenzia entrate, comunque l’ agente della riscossione formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo. Gli altri enti possono stipulare convenzione con Agenzia entrate per regolare la trasmissione da parte di quest’ultima della segnalazione di cui all’art 28 ter. Art 22 (decreti di attuazione) dispone che i decreti previsti dagli articoli 12 e 24, del D.P.R. n. 602/73, sono adottati anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi, sancendo quindi di fatto, la costituzione di un ruolo unico per tutti i tributi. Art 24 i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati o accertati sono iscritti a ruolo con sanzioni e somme aggiuntive d’interessi. L’ente richiede mediante l’avviso bonario il pagamento, se pagato entro 30 giorni non effettua l’iscrizione a ruolo. Se a seguito dello stesso il contribuente richiede la rateizzazione ’importo sarà iscritto a ruolo ripartito in rate. L’iscrizione a ruolo viene effettuata nei sei mesi successivi alla data prevista per il termine ultimo di pagamento. Il ricorso va fatto al giudice del lavoro entro 40 gg dalla notifica della cartella e notificato all’ente impositore. Nel corso del giudizio il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione e la stessa deve essere notificata a cura del contribuente all’ agente della riscossione.

Art 25 (46/1999) tali contributi (inps) sono iscritti a ruolo e resi esecutivi pena decadenza : quelli non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; per gli accertati entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla notifica del provvedimento; per quelli oggetto di ricorso entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Art 26 (46/1999) regola la rateizzazione per le entrate diverse da quelle dello stato (art 19 dpr 602) e le non tributarie, le stesse sono concesse in conformità delle singole disposizioni che le regolano. La richiesta deve sempre essere precedente all’inizio della procedura esecutiva. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.

Art 27 accessori dei crediti previdenziali in deroga all’art 30 dpr 602 (misura indennità di mora per tributi erariali) dopo il termine previsto ex art 25 (60gg) le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate secondo altre disposizioni che le regolano, comunque il conteggio parte dalla data della notifica fino al pagamento

Art 29 per le entrate tributarie diverse da quelle dell’art 2 dpr 546 e quelle non tributarie (a differenza art 57/702) l’opposizione è ammessa oltre che per la pignorabilità dei beni e la regolarità formale della notificazione del titolo esecutivo, anche agli atti esecutivi nelle forme ordinarie. Il giudice può sospendere la riscossione mentre se è iniziata l’esecuzione si può sospendere solo ex art 60 dpr 602 (gravi motivi).

Art 30 (esito negativo III incanto) la disposizione dell’art 85 dpr 602 (assegnazione dell’immobile allo stato ) si applica solo per le entrate tributarie dello stato. Il processo esecutivo si estingue se l’agente della riscossione nei sessanta giorni successivi non dichiara (su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo)di voler procedere ad ulteriore incanto per un prezzo base ancora inferiore di un terzo. Comunque il processo esecutivo si estingue anche se tale incanto ha esito negativo.

Art 32 la riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto per ogni entrata scadono l’ultimo giorno del mese; Si considera riscossione spontanea: a) iscrizione a ruolo non da inadempimento, b) iscrizione a ruolo in più rate richiesta dal debitore. Nel caso b l’agente della riscossione provvede alla notifica della cartella entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna dei ruoli (es ruolo 5 settembre entro 30 novembre) Se il ruolo è emesso in più rate l’intimazione ad adempiere al pagamento produce effetto su tutte le rate.

Art 33 modifica art 2752 hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti irpef e irpeg ilor iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui l’agente della riscossione procede e nell’anno precedente.

La riforma del 1999 dl (112/1999): i diritti e doveri dell’ agente della riscossione Art 3 i concessionari sono obbligati ad accettare previa convenzione gli incarichi di svolgimento servizio riscossione coattiva mediante ruolo su richiesta degli enti locali. Nel caso che l’attività sia solo coattiva spetta al l’agente della riscossione un compenso maggiorato del 25% rispetto all’ordinario.

Art 17 l’aggio è una percentuale stabilita con decreto ministero delle finanza ed è a carico del debitore, per ruoli conseguenti ad inadempimento, in caso di pagamento entro il 60gg in misura non superiore al 5% (4,65%) ( in tal caso la restante parte 25% dell’aggio è a carico dell’ente creditore), integralmente oltre il 60° giorno. Tale disposizione vale anche art 32 , iscrizione a ruolo in più rate richiesta dal debitore. Unica eccezione ruoli emessi ex art 32 iscrizione a ruolo non da inadempimento in tal caso l’aggio entro i 60 gg è a carico dell’ente. L’aggio per i ruoli non statali viene trattenuto all’atto del versamento delle somme all’ente. Al l’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese esecutive sulla base di tabelle del ministero delle finanze ed è a carico del debitore ( a carico dell’ente se il ruolo viene annullato o se l’ agente della riscossione ha trasmesso comunicazione di inesigibilità ex art 19). In caso di delega i compensi vengono ripartiti. Le spese di notifica della cartella sono a carico del debitore (€ 5,88) o se caso precedente a carico dell’ente.

Art 18 accesso dei concessionari agli uffici pubblici, al sistema informativo del ministero delle finanze e altri soggetti creditori. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati senza rendere l’informativa ex art 13 dl 30/2003.

Art 19 ai fini del discarico per inesigibilità l’ agente della riscossione trasmette in via telematica una comunicazione di inesigibilità.

a)Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione imputabile all’ agente della riscossione entro l’undicesimo mese successivo alla consegna dei ruoli ordinari, entro il sesto mese successivo per i ruoli straordinari, entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo per i ruoli ex art 32. b)Mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli (prima comunicazione entro 18 mesi consegna del ruolo) c)Mancata presentazione entro il terzo anno della comunicazione di inesigibilità d)Mancato svolgimento dell’attività esecutiva su tutti i beni del debitore la cui esistenza al momento del pignoramento risultava dal sistema informativo del ministero delle finanze ( a meno che i beni pignorati non fossero almeno pari al doppio del debito iscritto a ruolo ( il pignoramento ora si può estendere oltre tale limite data l’abrogazione del vecchio art 64 dpr 602. e)Il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni dell’ufficio impositore f)Mancata riscossione imputabile al agente della riscossione, vizi e irregolarità nella notifica e nella procedura esecutiva se le stesse hanno determinato modifiche nell’esito della procedura.

Dopo tre anni dalla comunicazione di inesigibilità l’agente della riscossione è discaricato e la documentazione cartacea non deve più essere mantenuta. Essa nei tre anni può sempre essere richiesta: se non fornita entro 30 gg dalla richiesta perde il diritto al discarico.

Art 20 in caso di diniego al discarico l’agente della riscossione è tenuto al versamento all’ente entro 10 gg dalla notifica del provvedimento: la somma sarà maggiorata dagli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella. Le somme discaricate possono essere re iscritte a ruolo. La prescrizione è decennale.

Art 22 l’agente della riscossione riversa all’ente creditore le somme riscosse entro i 10 giorni successivi alla riscossione. Per gli enti diversi della stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ogni mese.

Art 23 il concessionari rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti.

Art 24 le quietanze possono essere compilate con mezzi informatici

Art 26 se le somme iscritte a ruolo e pagate sono indebite l’ente creditore incarica l’agente della riscossione di effettuare il rimborso: entro trenta giorni dall’incarico invia comunicazione e lo invita a presentarsi per ritirare il rimborso. Riversa allo stesso tali somme immediatamente quando si presenta. L’ agente della riscossione anticipa le somme e l’ente le rimborsa allo stesso ( corrisponde eventuali interessi).

Art 27 cauzione nei verso dell’ente 1/72 dell’ammontare delle somme iscritte a ruolo,con polizza fidejus

Art 33 relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali l’agente della riscossione provvede all’insinuazione del credito iscritto a ruolo dagli enti creditori. Art 35 segreto d’ufficio

Art36 entro la fine di ogni mese l’agente della riscossione trasmette all’ente creditore l’andamento delle riscossioni effettuate il mese precedente.

Art 41 il legale rappresentante dell ‘ agente della riscossione può delegare 1 o più dipendenti a rappresentarlo davanti al giudice dell’esecuzione per: dichiarazione tardiva di credito ex art 101 rd 1942; intervento ex art 499, citazione ex art 543 c.c.

Art 42 la nomina come la cessazione dell’uff riscossione va fatta alla competente direzione generale delle entrate, gli stessi sono autorizzati alle funzioni dalla prefettura; in un rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito dell’ agente della riscossione che lo ha nominato, lo stesso è sotto la sua sorveglianza(art 43); nell’esercizio delle sue funzioni è tenuto alla registrazione degli atti esecutivi posti in essere sul cronologico art 44.

Art 47 L’ agente della riscossione che non riversa alle scadenze le somme riscosse è tenuto a versare all’ente gli interessi legali + una sanzione pari alla somma omessa ridotta del 95% se entro 10 gg 90% se 30gg 75% se entro 6 mesi.

Art 48 sanzione pari alla somma da versare al contribuente se non restituisce immediatamente le somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

Art 50 l’agente della riscossione che fa eseguire notifiche o atti esecutivi a personale non abilitato od autorizzato è punito con una sanzione di € 154,90 per ogni atto, se da parte dell’ufficiale viene fatta eseguire €51,64

Art 51 per il registro cronologico no vidimazione o numerazione 258.22 € pe entrambi i soggetti, per ogni atto non registrato €51,64

Art 52bis in caso di mancato rispetto del termine di notifica di cui all’art 32 dpr 46/1999 ( iscrizione a ruolo in più rate richiesta dal debitore) sanzione pari €516,45 per ogni cartella. Le sanzioni vengolo applicate dall’ufficio delle entrate.


[modifica] Legge n° 248/2005 (finanziaria 2006)

(La fine dei concessionari)

Art 3 dal 1° ottobre 2006 soppresso il sistema di affidamento in concessione, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’agenzia delle entrate (mediante società)

Art 6 equitalia effettua attività di riscossione senza obbligo di cauzione.

Art 8 entro il 31 dicembre 2010 i soci pubblici riacquistano le azioni cedute a privati.


[modifica] Apendice: le società

Società di persone

  • SdF: società di fatto i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente

Per ruolo sdf procedura sia sui beni della società che su quelli del socio. Per ruolo socio procedura sui beni del socio; procedura c/o terzi alla sdf per pignoramento utili futuri; pignoramento quota sociale di pertinenza e successiva messa in liquidazione per quantificare le somme spettanti al socio.


  • Snc: società nome collettivo i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente

Per ruolo snc procedura sui beni della società; procedura a carico dei soci (art 2291) solo dopo l’escussione patrimonio sociale; accesso c/o legale rappresentante per dichiarazione dei beni. Per ruolo socio procedura sui beni del socio; procedura c/o terzi per pignoramento utili futuri; non può essere sottoposta a pignoramento la quota del socio fino a quando dura la società.

  • Sas: società accomandita semplice i soci accomandatari e i soci accomandanti il cui nome figuri nella ragione sociale della società rispondono solidalmente ed illimitatamente alle obbligazioni sociali, gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Per ruolo sas procedura sui beni della società; procedura a carico i soci accomandatari e i soci accomandanti il cui nome figuri nella ragione sociale della società; accesso c/o legale rappresentante per dichiarazione dei beni. Per ruolo socio procedura sui beni del socio; procedura c/o terzi per pignoramento utili futuri; non può essere sottoposta a pignoramento la quota del socio fino a quando dura la società.

Società di capitale

  • Srl: società responsabilità limitata in essa risponde solo la società alle obbligazioni sociali con il suo patrimonio

Per ruolo srl procedura sui beni della società; accesso c/o legale rappresentante per dichiarazione dei beni. Per ruolo socio procedura sui beni del socio; procedura c/o terzi per pignoramento eventuali utili; deve essere pignorata la quota di proprietà del socio (citazione della società nella persona del legale rappresentante per conoscere numero quote, valore delle stesse e se cedibili a terzi).

  • Spa: società per azioni in essa risponde solo la società alle obbligazioni sociali con il suo patrimonio

Per ruolo spa procedura sui beni della società; accesso c/o legale rappresentante per dichiarazione dei beni. Per ruolo socio procedura sui beni del socio; procedura c/o terzi per pignoramento eventuali utili; deve essere pignorate le azioni del socio, tenendo presente che la stessa è un titolo di credito, si devono pignorare anche gli utili. Società poste in liquidazione in essa si deve procedere all’interpello dei liquidatori, i quali sono ritenuti responsabili in proprio al pagamento delle imposte per il periodo della liquidazione se con la loro attività hanno soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari.


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -