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Certificazione Ambientale - Wikipedia

Certificazione Ambientale

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Indice

[modifica] UNI

L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) è l’organismo nazionale riconosciuto per svolgere attività normativa tecnica in tutti i settori (compreso quello ambientale) ad esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico dei quali si occupa il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Questi sono gli unici Enti formatori nazionali: il loro riconoscimento definitivo è stato effettuato con la legge n. 317 del 21 giugno 1986.
Questi enti sono fonte di norme tecniche, elaborate con il concorso di tutti i soggetti interessati: prontuari, consumatori, pubbliche amministrazioni, rappresentanze sindacali e organismi di ricerca scientifica.

[modifica] Norme tecniche e limiti soglia (Standard)

Le norme tecniche sono dunque norme volontarie perché frutto dalla collaborazione tra i soggetti sopraindicati.
Esse rappresentano la mediazione fra interessi che sono in conflitto: gli interessi dei consumatori spesso divergono da quello dei produttori.
Queste norme hanno il pregio di un continuo aggiornamento e quindi rappresentano le tecnologie più avanzate esistenti in un determinato settore (compreso il settore ambientale).
Le tecnologie più evolute in materia ambientale espresse dalle norme tecniche non sono però direttamente vincolanti per i soggetti che svolgono una attività produttiva o che utilizzano beni di consumo inquinanti.
Perché una norma tecnica diventi obbligatoria per i soggetti che con la loro attività inquinano, occorre che una legge dello Stato espressamente rinvii, cioè faccia riferimento, alle norme tecniche espressione della tecnologia più evoluta.

[modifica] Legislazione italiana e migliore tecnologia

Nella legislazione italiana, un esempio di rinvio all’applicazione della migliore tecnologia disponibile è ad esempio rappresentata dall’articolo 13 del D.P.R. n. 203 del 1988, posto a tutela della qualità dell’aria.
L’articolo 13 citato ha il seguente tenore: «La Regione, tenuto conto oltre che dello stato dell’ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e della quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall’applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni, stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento».

[modifica] Leggi volontarie in norme cogenti

Come si evince dall’articolo sopraccitato, le norme tecniche espressamente richiamate dall’articolo 10 del D.P.R. n. 203 del 1988 con la dizione “applicazione della migliore tecnologia disponibile”, diventano legge dello stato: si trasformano cioè da norme volontarie a norme cogenti e obbligano pertanto non solo gli imprenditori che intendono continuare le emissioni ma anche la Regione che non può rilasciare l’autorizzazione correlativa se il soggetto interessato nella scheda tecnica non abbia adeguato il suo depuratore alla tecnologia che in quel momento è la più evoluta.
Quando le norme tecniche non sono come invece avviene nel caso sopraccitato, non sono cioè recepite dal legislatore, esse non sono vincolanti e quindi non sono obbligatorie.
La loro violazione non può costituire fonte di responsabilità giuridica per i trasgressori.
La Cassazione penale tuttavia, in una sua decisione (Cassazione, sez. IV penale, 15 marzo 1988) ha disatteso questa opinione della dottrina e ha ritenuto che la violazione di norme tecniche volontarie (quindi non obbligatorie) costituisca una forma di responsabilità giuridica per il soggetto inosservante, in quanto lo stesso avrebbe violato le norme di prudenza espresse dalla norma tecnica.
Il trasgressore, pur non avendo violato alcuna legge, sarebbe tuttavia un soggetto imprudente e come tale responsabile del danno cagionato. Le norme tecniche sono infatti norme di prudenza e, ancorché non recepite dalla legge e quindi non obbligatorie, non possono essere ignorate dai soggetti che svolgono attività produttive.
Un esempio utile per chiarire quanto appena enunciato è costituito da una sentenza della Cassazione (Cassazione, sez. I 7 luglio 2000 n. 8094), che ha disatteso l’indirizzo della precedenza sentenza del 1988 sopraccitata ed ha stabilito il seguente principio a proposito del reato di emissioni moleste di cui all'art. 674 del Codice penale.
Questa sentenza ha enunciato questo principio: quando le emissioni rispettano le norme tecniche recepite dalla legge, e cioè i limiti soglia (cd. parametri di tollerabilità), esse non possono costituire reato.
Ciò perché la legge penale ha recepito le norme tecniche e le ha quindi fatte diventare obbligatorie, e solo la loro violazione può costituire illecito penale.
Quando invece le emissioni rispettose delle norme tecniche cagionano pur tuttavia un fastidio alle persone, si avrà un illecito civile – cioè un illecito che a differenza di quello penale non incide sulla libertà della persona ma solo sul suo patrimonio perché il soggetto è tenuto a risarcire il danno - per violazione dell’articolo 844 del codice civile che sanziona le emissioni quando eccedono la normale tollerabilità.
Risulta dunque evidente che il riferimento alle norme tecniche anche per la Cassazione penale è obbligatorio solo quando esse siano espressamente recepite dalla legge; negli altri casi, varranno criteri diversi dai criteri prevenzionistici o di prudenza enunciati dai parametri tecnici, come appunto il criterio della normale tollerabilità. Ciò comporta che per quei settori ove le norme tecniche non sono obbligatorie dalla legge dello Stato, esse non possono essere fonte di responsabilità giuridica.
Le norme tecniche in questi casi restano norme volontarie, norme cioè che non può essere imposte ma che sono attuate solo ove i soggetti interessati ritengono con libera scelta di osservarle.

[modifica] Norma UNI, ISO 14001

È questo il caso della norma UNI, ISO 14001, che è una norma tecnica ambientale la quale, se spontaneamente osservata. migliora il sistema di gestione ambientale. Quelle imprese che spontaneamente ritengono di osservare le norme ISO 14001 si sottopongono alla valutazione di un soggetto certificatore esterno alla organizzazione, che verifica periodicamente il rispetto da parte dell’impresa controllata delle norme ambientali relative agli scarichi, alle emissioni, ai rifiuti.


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