Danno
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Un danno è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo, morale.
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[modifica] Tipologie di danno
Possono essere oggetto di tutela risarcitoria gli interessi procedimentali (gli atti di un procedimento) che siano ricollegabili ad un utilitas, ossia una bene della vita protetto.
La giurispdurenza individua una prima distinzione fra danni patrimoniali e non patrimoniali, dove i primi comportano una deminutio patrimonii.
L'evoluzione della giurisprudenza ha notevolemnte arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento.
I danni non patrimoniali si distinguono in :
- danno biologico;
- danno morale soggettivo;
- danno esistenziale.
Il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto all'art. 2059 del codice civile. La Corte Costituzionale ha stabilito che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è subordinato ad una sentenza per un reato penale. Non è necessario l'accertamento in concreto della fattispecie di reato , come ammesso dalla stessa legge.[1].
Nell'ambito dei rapporti di lavoro, il danno esistenziale viene a specificarsi in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che, nel campo del diritto del lavoro, sono:
- il danno professionale;
- il danno psicologico transeunte;
- il danno alla serenità della vita familiare;
- il danno alla serenità della comunità lavorativa;
- il danno alla salutare fruizione dei piaceri e delle gratificazioni della vita di relazione e dei rapporti sociali.
[modifica] Cause del danno
L'azione o l'evento che causano il danno possono essere fortuiti quali, ad esempio:
- Incendio
- Fulmine
- Inondazione
- Naufragio
- Guasto elettrico o meccanico
- Rottura
- Collisione
- Allagamento
- Incuria
Oppure volontari:
[modifica] Cosa e chi subisce il danno
Il danno può riguardare beni materiali e fisici quali:
- Immobili
- Macchinari
- Materie prime
- Aree geografiche
Oppure danni immateriali quali:
- Monetari / finanziari
- All'immagine o reputazione di un'impresa, società, persona
- Alle prospettive future aziendali, commerciali, di profittabilità
[modifica] Come prevedere, valutare, prevenire i danni
La valutazione preventiva dei possibili danni sta alla base di quella che viene definita gestione del rischio.
Occorre definire quali possono essere i rischi da danni che si possono correre nelle normali attività umane, aziendali, familiari.
La prima attività da sviluppare è: come prevenire e ridurre i rischi di danni.
Successivamente va quantificata l'entità dei danni possibili e il valore dei beni soggetti a rischio.
[modifica] La difesa da perdite da danno
Oltre che con scelte tecniche e scelte organizzative che minimizzino i possibili danni, ci si può proteggere attraverso coperture assicurative o con accantonamenti finanziari a riserva.
In tutti questi casi è buona norma valutare l'onerosità della copertura (tecnica, organizzativa o assicurativa) adottata con il valore del possibile danno che si andrebbe a subire.
Quando il danno è statisticamente certo o molto probabile, il costo della protezione tende ad aumentare in misura economicamente non sopportabile.
Valga per tutti la problematica dell'assicurazione contro la grandine in agricoltura.
È statisticamente accertato che in certe zone esistono dei corridoi climatici che sono particolarmente e frequentemente colpiti da grandinate, anche di grande violenza. Il danno da grandine non causa solamente il danneggiamento - parziale o totale - della produzione agricola, ma anche una perdita di produttività delle piantagioni per gli anni successivi a causa di un danneggiamento delle piante (da frutto, da uva e simili) e delle strutture.
Per un'efficace copertura assicurativa, nelle aree ad elevato rischio statistico, il costo dei premi da pagare sarebbe talmente alto da renderla antieconomica. Si è proceduto in due direzioni: una con un intervento dello Stato (in Italia) che abbassa il costo delle assicurazioni; l'altra: con l'impianto di sistemi di protezione (reti, ad esempio), con sistemi di previsione, con sistemi a calore (razzi, fuochi).
[modifica] Note
- ^ Sentenza della Consulta 233/2003, preceduta da vari pronunciamenti della Corte di Cassazione: IV Sezione Penale con sentenze 8827 e 8828/2003, e la 2050/2004