Anticipazione bancaria
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L’anticipazione bancaria, è il contratto bancario con il quale una banca corrisponde al cliente detto sovvenuto una somma in danaro o costituisce una disponibilità in conto corrente.
Indice |
[modifica] L'anticipazione bancaria negli Usa e nel Regno Unito
[modifica] L'anticipazione bancaria in Italia
In Italia è regolata dagli articoli 1846-1851 c.c. del codice del 1942 che costituiscono la sezione IV del capo XVII (Contratti bancari) del libro IV delle obbligazioni nonché dalle Condizioni bancarie uniformi:
- 5.3 Le condizioni bancarie per l’anticipazione in c/c garantita da titoli
- 5.4 Le condizioni bancarie per l’anticipazione su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi della merce
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[modifica] Il sorgere dell'istituto
L'istituto sorse ad opera dei cambiatori italiani che operavano sui mercati fiamminghi, francesi o inglesi, che erano i grandi mercati del commercio laniero, dapprima come operazione connessa ai cambi e poi come anticipazioni del pegno di merci, per poi passare anche a veri e propri titoli di credito di cui negli stessi anni, si diffuse l'uso.
La rigida regolamentazione fu dovuta anche al fatto che in epoche in cui la Chiesa considerava un grave peccato l'usura, l'anticipazione bancaria divenne un modo per sfuggire alle censure ecclesiastiche.
[modifica] I legami con il pegno su merci
Un antecedente storico dell'anticipazione bancaria sta nel credito su pegni, da cui si distingue essenzialmente perché esercitato su titoli di credito e non su beni materiali. Tuttavia tanto storicamente, quanto nella prasi corrente e nell'evoluzione dell'istituto, la differenza non è così netta. Già dall'antichità sono esistiti Magazzini Generali che rilasciavano note di deposito o fedi di credito che erano titoli rappresentativi di un bene materiale, lana o grano da molti secoli e poi anche cotone ecc. ecc. Le correlative operazioni bancarie di anticipazione si avvicinano molto all'istituto del pegno.
[modifica] Le anticipazioni su cambiali agrarie in Italia
Un istituto italiano che anch'esso partecipa della doppia natura è, nell'ambito del credito agrario, la cambiale agraria. Non solo è caratterizzata da un onere fiscale particolarmente lieve (luno per mille anziché il 12 per mille) quanto ha la caratteristica di assicurare un privilegio sulle merci, del tutto paragonabile ad un pegno.
[modifica] il credito su pegno nel mondo anglosassone
[modifica] Evoluzione dell'istituto: il credito rotativo
In Italia un particolare contributo all'evoluzione dell'istituto è stato portato da Enrico Gabrielli. La sua opera più famosa è Il pegno “anomalo”, Padova, 1990 (poi seguito da; Sulle garanzie rotative, Napoli, 1998, e da Il pegno, in Trattato di diritto civile, dir. da Sacco, Torino, 2005). Quel libro (che ha avuto numerosissime recensioni in Italia e all'estero) è considerato un contributo di fondamentale importanza per lo studio sia dei diritti reali e dei diritti reali di garanzia, sia più in generale delle garanzie del credito. In quel lavoro scientifico Gabrielli, oltre ad aver ricostruito e modernizzato tutto il sistema delle garanzie mobiliari del credito, ha in particolare costruito la figura del “pegno rotativo”, che grazie alle sue idee si è affermata ed è stata subito accolta dalla giurisprudenza nelle sentenze della Corte Suprema di Cassazione, ed il legislatore l'ha usata nelle più recenti leggi sia italiane, sia comunitarie in materia di garanzie del credito e di garanzie finanziarie (come nella direttiva europea sullo stesso argomento).
Il cosiddetto pegno rotativo o pegno fluttuante è quel contratto costitutivo di garanzia reale con cui un soggetto, al fine di ottenere un'anticipazione bancaria o di costituirsi una garanzia per i propri debiti futuri, offre come oggetto di pegno una somma di denaro (non di rado depositata su un libretto di risparmio oppure merci o titoli non individuati.
Se l'anticipazione non viene rimborsata, la banca incamera definitivamente l'oggetto del pegno (di cui è già proprietaria con facoltà di disporne), ovvero diversamente restituisce al debitore pignoratizio il bene.
La caratteristica del pegno rotativo consiste nella clausola di rotatività, con la quale le parti convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che tale sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.
La giurisprudenza è oscillante: talora nega validità ed efficacia al pegno rotativo, più di recente è orientata per l'ammissibilità.
- La tesi negativa parte dalla questione se il vincolo di pegno originario possa trasferirsi su un diverso oggetto e se occorra ripetere le formalità di costituzione del pegno (ad es. su titoli che scadono).
- Le norme bancarie uniformi prevedono il trasferimento del pegno originario sui nuovi titoli: la banca può riscuotere ad esempio i Buoni Ordinari del Tesoro che scadono nel corso dell'apertura di credito e reimpiegare gli importi riscossi per l'acquisto di nuovi B.O.T. di durata uguale a quelli scaduti, che vanno a sostituire l'oggetto del pegno (essendo fungibili perché non individuati).
- Diversa è la situazione nel pegno regolare, dove il formalismo comporta -a tutela dei creditori concorrenti del garantito- necessariamente una ulteriore scrittura costitutiva di garanzia, ponendo il dubbio se (ai fini della azione revocatoria fallimentare il pegno sui nuovi titoli sia un pegno nuovo.
- La tesi positiva risale a una sentenza della Corte di Cassazione del 1998, che muove dalla considerazione che la cosa data in pegno ha un suo valore, sicché è valido il patto di rotatività a condizione che:
- In giurisprudenza, la tesi positiva è stata seguita dai giudici di merito, con riferimento al patto di rotatività tra cambiali scadute e cambiali rinnovate. Il ragionamento seguito fa leva sull'esistenza, nel nostro ordinamento, di altre forme di sostituzione della cosa come oggetto di pegno.
- Il meccanismo di cui all'art. 2742 del Codice civile consente la surrogazione di un'indennità alla cosa oggetto di pegno (deteriorata o perita durante il vigore della garanzia). C'è poi l'art. 2803 del Codice civile che prevede il trasferimento della garanzia dal titolo al ricavato (quando il titolo è scaduto). È lo stesso contesto normativo che offre quindi altri spunti a favore della tesi positiva: il pegno rotativo è quindi ritenuto valido, e comporta l'efficacia della sostituzione nel tempo dell'oggetto della garanzia, senza che ciò implichi la rinnovazione delle formalità di costituzione. [1]
Il pegno rotativo o fluttuante trova oggi espresso riconoscimento legislativo nell'art. 34, comma 2, del Decreto legislativo n. 213/1998, laddove è consentita l'accensione di specifici conti destinati alla costituzione di vincoli sugli strumenti finanziari (tali sono, a norma dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 213/1998, anche i titoli pubblici), disposizione che supera tutte le perplessità dottrinali sulla possibilità di costituire pegni irregolari, anche con patto di rotatività, sui titoli dematerializzati.
[modifica] Note
- ^ Una delle vicende esaminate dalla magistratura italiana di maggior rilievo economico è stato un credito rotativo concesso da Agrifactoring a Federconsorzi, garantito da pegno irregolare delle cambiali emesse dai Consorzi Agrari a favore di Federconsorzi. Tali cambiali per la parte in cui scadevano entro l'anno, erano portate normalmente allo sconto, per la parte che eccedevano l'anno erano costituite in pegno rotativo a garanzia di una linea di credito concesso. Nel frattempo Federconsorzi era andata in concordato preventivo, trascinando in analoga posizione Agrifactoring. Dopo che Agrifactoring si era insinuata nel concordato in chirografo ed espresso voto favorevole al concordato, per un credito in chirografo di 910 miliardi di lire, il liquidatore giudiziale di Agrifactoring il prof. D'Alessandro, ha citato in giudizio il concordato Federconsorzi perché ha sostenuto che l'anticipazione bancaria che presentava una esposizione di 481 miliardi di lire era garantita da pegno irregolare e pertanto andava considerata credito privilegiato, anziché in chirografo. La questione era estremamente delicata perché, se accolta, avrebbe fatto mancare il requisito del fabbisogno concordatario e quindi compromesso l'intero concordato. La sentenza non ha riguardato il punto specifico, ma la questione preliminare che Agrifactoring votando aveva rinunciato con ciò stesso al privilegio. L'intera questione può essere letta nella Relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul dissesto della Federazione Italiana dei consorzi Agrari
[modifica] Voci correlate
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