Novazione
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[modifica] Cenni storici
Anche nell'antica Roma per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un’altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite stipulatio, la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere. In caso di novazione oggettiva l' aliquid novi poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano invece mutare o la persona del creditore o quella del debitore.
- Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la stipulatio Aquiliana, nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fossa da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la stipulatio, sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa stipulatio.
- La novazione soggettiva faceva normalmente seguito ad una delegatio, ovvero una autorizzazione unilaterale e informale. Nella delegatio primittendi attiva o delegatio nominis, il creditore invitava il proprio debitore a promettere con stipulatio ad un terzo quel che il debitore stesso doveva al creditore. In questo modo si estingueva l'obbligazione tra delegante e delgato e se ne costituiva una nuova ex stipulatu. Nella delegatio promittendi passiva il elegante è il debitore, delegato da un terzo, delegatario il creditore: su invito del debitore il terzo prometteva al creditore ciò che allo stesso doveva il delgante.
[modifica] Novazione oggettiva
La novazione oggettiva è un contratto mediante il quale le parti estinguono l'obbligazione originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. L'istituto appartiene alla categoria dei modi di estinzione dell'obbligazione, in particolare dei modi non satisfattori in quanto non realizza l'interesse del creditore. Il debito si estingue, ma il creditore non è soddisfatto.
La novazione oggettiva è prevista e disciplinata nel nostro codice civile all'art. 1230.
[modifica] Natura giuridica
In dottrina si discute circa la natura della novazione. Due sono le principali teorie:
- Teoria oggettiva: per i fautori di questa teoria il negozio novatorio oltre all' animus esigerebbe anche l'obiettiva modificazione del titolo o del contenuto del rapporto. L'art. 1231 c.c. costituirebbe un limite alla volontà novatoria.
- Teoria soggettiva: ben diversa è l'opinione dei sostenitori della teoria soggettiva. Essi ritengono infatti che la novazione procederebbe esclusivamente dalla volontà delle parti le quali potrebbero espressamente dar vita ad una novazione pur in presenza di una diversità tra vecchio e nuovo rapporto meramente accessoria. In questa prospettiva l'art. 1231 c.c. varrebbe solo nei casi un cui le parti non avessero chiaramente espresso la loro volontà.
[modifica] Novazione soggettiva
La novazione soggettiva è il negozio con cui si estingue l'originaria obbligazione per crearne una nuova con un diverso obbligato. Mentre, dunque, con la n. oggettiva l'elemento di novità riguarda il contenuto del rapporto o il titolo, con la n. soggettiva l' aliquid novi riguarda il lato passivo del rapporto. La fattispecie in commento mostra, senza alcun dubbio, un risultato pratico affine a quello della successione liberatoria nel debito, realizzabile, com'è noto, con la delegazione, l'accollo o l'espromissione. Sino all'entrata in vigore del codice del 1942 la dottrina si interrogava sulle differenze tra le due vicende. Si affermava, tra l'altro, che in caso di novazione il termine di prescrizione del nuovo debito sarebbe sempre decennale; le garanzie e gli accessori si estinguerebbero; non si trasmetterebbero al nuovo rapporto le eccezioni afferenti al rapporto originario. Con l'entrata in vigore del codice attuale la disputa ha perso, probabilmente, ogni fondamento. L'art. 1235 c.c. afferma che laddove si voglia sostituire il debitore, si applicano sempre le norme in materia di delegazione, accollo o espromissione. Sebbene una parte della dottrina abbia svalutato il significato della norma, questa deve intendendersi nel senso che, per esplicita volontà del legislatore, la semplice sostituzione del debitore costituisce una modifica accessoria, indonea a reggere l'effetto novativo. In questo senso l'art. 1235 c.c. svolgerebbe la stessa funzione svolta dall'art. 1231 c.c. il quale testualmente esclude la novazione in caso di "apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria".
[modifica] Voci correlate
[modifica] Testi normativi
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