Soccorritore
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Il soccorritore è una persona addestrata a prestare aiuto al prossimo. Il concetto di soccorritore è più in particolare legato all'emergenza e al personale - dipendente o volontario - che opera sulle ambulanze.
In Italia generalmente i soccorritori sono volontari, facenti parte delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie o della Croce Rossa Italiana. Questa figura, svolta volontariamente o in qualità di dipendente, è a tutti gli effetti una qualifica professionale. Per svolgere tale attività è necessario svolgere un percorso formativo ed il superamento dei relativi esami, il re-training ogni due anni ed avere dei requisiti fisici di sana e robusta costituzione.
[modifica] Qualifiche
Per quanto riguarda il soccorritore d'emergenza sanitaria si distinguono varie qualifiche:
- autista: per legge l'autista non ha bisogno di una qualifica, né di superare alcun esame. I requisiti minimi sono il possesso della patente B da almeno due anni. Alcune associazioni possono decidere di addestrare l'autista al ruolo di soccorritore, in tal caso si parla di autista-soccorritore;
- soccorritore: colui che si occupa delle attività vera e propria di soccorso. Può essere di livello base o di livello avanzato a seconda del corso svolto e delle capacità acquisite. Entrambi i livelli hanno in comune la conoscenza del Basic Life Support (Rianimazione Cardio-polmonare);
- operatore DAE: è generalmente il caposquadra, ma possono esserlo tutti i soccorritori adeguatamente formati. Sono coloro addestrati all'uso del Defibrillatore Semi Automatico. Oltre al normale percoso formativo per diventare soccorritore, è necessario seguire un corso di addestramento integrativo, di otto ore, con relativo esame. Superato questo, è necessario ottenere il patentino di abilitazione davanti ad un'apposita commissione. Il corso di addestramento va ripetuto ogni 2 anni, mentre il patentino ha scadenza annuale.
- caposquadra: colui che per via della sua esperienza durante l'intervento dirige i colleghi, è il responsabile dello svolgimento del servizio stesso, della sicurezza di paziente e colleghi, ordina il da farsi, l'uso dei presidi e gli interventi più adatti, si occupa delle comunicazioni con la Centrale Operativa del 118 o col medico e infermiere se presente sul luogo. Di norma il caposquadra ha il grado di livello avanzato; in una squadra in cui è presente un infermiere o un medico ufficiale del 118 il ruolo di caposquadra passa a loro;
- barelliere o soccorritore per servizi non urgenti: deve aver comunque svolto il corso di formazione di livello base, ma non svolge attività di soccorso urgente, per limiti di età, personali o di livello.
- centralinista: non è un vero e proprio soccorritore, ma si occupa di gestire le chiamate. Il centralinista della centrale operativa 118 riceve le chiamate dai cittadini e le smista all'associazione operativa più vicina; il centralinista dell'associazione si occupa di ricevere la chiamata dal 118.
Il soccorritore non è un sanitario, non è un paramedico, come spesso viene erroneamente creduto, bensì un Tecnico di Emergenza Sanitaria[citazione necessaria], quella figura che nata negli USA è definita E.M.T.
Un equipaggio deve essere composto da almeno due livelli avanzati.
[modifica] Ruoli e diritti
Un soccorritore è un incaricato di pubblico servizio. A tal proposito è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:
- Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
« Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. » |
- Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale
« Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. » |
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