Patto di Omar
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il patto di Omar, stipulato nel 717, è un trattato derivato dall'omonimo secondo califfo Omar (ˁUmar ibn al-Khattāb) per la "Gente del Libro" abitante nelle terre conquistate dai musulmani. Questi popoli, denominati dhimmi, erano costretti a subire diverse regole discriminatorie per avere il permesso di non convertirsi all'Islam. Il Patto di Omar enumera in dettaglio molte condizioni della sottomissione, ed è stato un testo fondamentale nell'elaborazione legale dello status dei dhimmi durante il periodo classico della giurisprudenza islamica.
[modifica] Condizioni
Ai Dhimmi è concesso il diritto di praticare privatamente i propri riti religiosi. È prevista anche la protezione personale e dei beni, ma la punizione per infrazioni nei loro confronti era più leggera rispetto a quella prevista nei confronti di un musulmano. In certe epoche di aberrante fondamentalismo i diritti potevano variare o addirittura scomparire.
Per assicurarsi i diritti, i dhimmi dovettero giurare lealtà ai conquistatori musulmani, pagare una apposita tassa capitale per i maschi adulti (la jizya), e in generale mostrare deferenza e umiltà nei contatti sociali.
Per quanto le condizioni del patto fossero ineludibili, il livello di osservanza variò, come mostra l'esistenza di chiese costruite molto tempo dopo le conquiste musulmane.
[modifica] Articoli del patto
Noi cristiani:
- Non costruiremo, nelle nostre città e nelle loro vicinanze, nuovi monasteri,
- chiese,
- conventi,
- celle per monaci,
- neppure ripareremo, di giorno o di notte, quegli edifici che stanno andando in rovina
- o che sono situati nei quartieri dei musulmani ...
- Noi non daremo rifugio, nelle nostre chiese o nelle nostre abitazioni, ad alcuna spia
- ne' la nasconderemo ai musulmani
- Non manifesteremo pubblicamente la nostra religione
- ne' convertiremo alcuno
- Non impediremo ad alcuno dei nostri parenti di entrare nell'islam, se lo desidera.
- Noi mostreremo rispetto nei confronti dei musulmani, e
- ci alzeremo dal nostro posto se desiderano sedersi.
- Non cercheremo di assomigliare ai musulmani negli abiti, nei cappelli, turbanti, calzari e acconciatura di capelli
- Non parleremo come loro
- e non impiegheremo i loro titoli onorifici.
- Non saliremo su alcuna sella,
- e non ci cingeremo di spade, non indosseremo alcuna arma, neppure le trasporteremo sulle nostre persone.
- Non scolpiremo sigilli in lingua araba
- Non venderemo bevande fermentate (alcoliche)
- Non faremo vedere le nostre croci o i nostri libri nelle strade o nei mercati dei musulmani
- Noi potremo suonare il batacchio delle campane solo molto delicatamente
- Noi non alzeremo la voce durante servizi religiosi nelle chiese oppure in presenza di musulmani
- e neppure alzeremo la voce quando seguiremo il nostro morto.
- Non useremo luci in alcuna strada dei musulmani o nei loro mercati
- Non seppelliremo il nostro morto vicino ai musulmani
- Non prenderemo schiavi che siano stati assegnati ai musulmani
- Non costruiremo case più alte di quelle dei musulmani