Mediatore
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Il Codice Civile definisce nell'articolo 1754 la figura del Mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore può rappresentare una delle parti solo nelle fasi esecutive del contratto, ovvero dopo la sua conclusione. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Il diritto alla provvigione si prescrive in un anno.
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