Indennità di mobilità
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L'indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro, a seguito di licenziamento, e che risultino iscritti nelle liste di mobilità.
Contestualmente all'invio delle lettere di licenziamento, il datore di lavoro, deve comunicare ai sindacati e al UPLMO (Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione), la lista con relativi dati anagrafici dei lavoratori licenziati e il resoconto dei criteri di scelta applicati per aver licenziato quel lavoratore piuttosto che l'altro.
La mobilità è pari: per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2007 è di € 844,06 lordi mensili (netto € 794,77), elevato a € 1.014,48 lordi mensili (netto € 955,23) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07. L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale. Gli anni di mobilità sono considerati come coperti da cd contribuzione figurativa e vengono quindi considerati utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.
L'indennità compete a tutti i dipendenti licenziati da imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, oppure da imprese commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti.
È una prestazione che ha una durata più lunga delle altre prestazioni di disoccupazione, come per esempio la cassa integrazione, e che, prevedendo alcuni benefici particolari in favore delle aziende che intendano assumere dalle liste di mobilità i lavoratori iscritti, quali libertà di assunzione a tempo determinato, sgravi contributivi e finanziamenti alle imprese, facilita la ricollocazione dei lavoratori da un’azienda ad un’altra.
La legge L. 223/91, cioè la legge che disciplina il licenziamento collettivo, sancisce il diritto di prelazione (questo diritto dura 1 anno) all'assunzione dei lavoratori in mobilità da parte dello stesso datore di lavoro che, superato il periodo di crisi, si ritrovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori; vale a dire che l'azienda deve dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità e che nel frattempo non abbiano trovato altro lavoro.
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