Spigolamento abusivo
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Reato di Spigolamento abusivo nel Codice Penale italiano |
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Art.: | 626 n.3 c.p. |
Competenza: | tribunale monocratico |
Procedibilità: | querela |
Arresto: | facoltativo |
Fermo: | no |
Pena prevista: | reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila |
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Lo spigolamento abusivo è un reato previsto dal nostro codice penale all'art.626 n.3 quale specie di furto minore. Esso consiste in una condotta umana diretta a "spigolare, rastrellare, raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati direttamente dal raccolto". Qualora invece i fondi siano stati già oggetto di raccolto, non costituisce reato il rastrellamento di ciò che è residuato, in quanto considerato res derelicta.
Risulta evidente dunque il suo carattere anacronistico, ed è considerato ormai il retaggio di una società prevalentemente agricola, stante la sua scarsissima diffusione negli ultimi decenni.
Il reato di spigolamento abusivo è classificato tra i reati contro il patrimonio. Di recente, con il d.lgs 274/2000 è stato attribuito alla competenza del Giudice di Pace. Il reato è perseguibile a querela dell'offeso.
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