Azienda
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Un'azienda è un complesso di persone e beni organizzato per raggiungere un fine economico attraverso lo svolgimento di un'attività.
[modifica] Classificazione
Le aziende possono essere classificate secondo vari criteri:
- in relazione all'attività economica;
- in relazione al fine;
- in relazione al soggetto economico;
- in relazione al soggetto giuridico;
- in relazione alla dimensione.
Questi criteri sono gli stessi usati per classificare le imprese.
[modifica] Classificazione in relazione all'attività economica
Esistono tre categorie:
- di erogazione: fanno parte di questa categoria tutte le aziende come la famiglia, le associazioni private e parte della Pubblica Amministrazione, che erogano e consumano beni e servizi
- di produzione: comprende tutte le aziende che acquisiscono e producono beni e servizi (per definizione, si tratta delle imprese)
- composte pubbliche: raggruppa gli appartenenti alle precedenti due classi, come ad esempio lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune, la Azienda sanitaria locale.
È tuttavia bene evidenziare che non tutte le c.d. aziende sotto il profilo economico possono essere considerate tali sotto il profilo giuridico, difettando per alcune in capo al titolare la qualifica di imprenditore.
[modifica] Classificazione in relazione al fine
Se per fine si intende la creazione, l'accrescimento e la distribuzione di valore, allora è possibile delineare cinque diverse tipologie di azienda:
- familiare: persegue il suo scopo tramite valori non economici (come l'assistenza reciproca, i sentimenti, ecc.) ed economici (consumi, investimenti e risparmio). Tipicamente è un'azienda di consumo in cui il risparmio è formato dalla differenza tra redditi di lavoro e capitale da una parte, e consumi e investimenti dall'altra; se le uscite superano gli introiti si accede al finanziamento di terzo. Non va confusa con l'impresa familiare, cioè l'istituzione economica che impiega membri della stessa famiglia e che è volta a produrre reddito.
- pubblica: si occupa in primo luogo di soddisfare i bisogni pubblici, inoltre crea, accresce e distribuisce valore non solo in relazione alla collettività; ma coinvolgendo anche altri soggetti (stakeholders) quali fornitori, dirigenti, dipendenti pubblici, clienti, concorrenti, ecc. In Italia, recentemente, si è assistito alla privatizzazione di molte aziende pubbliche (tra le altre: Telecom Italia, INA Assitalia, Comit, Credito Italiano).
- di produzione (o impresa): ha come fine diretto (principale) la produzione e distribuzione di ricchezza e come fine indiretto (secondario) il soddisfacimento dei bisogni umani. Si chiamano imprese perché operano in un'economia di mercato e sono soggette al rischio del capitale investito. A seconda del settore in cui operano, possono essere ulteriormente classificate in: del primario (agricole, minerarie), del secondario (industriali, edili), del terziario (commerciali, mercantili, bancarie, assicurative, di servizi), del terziario avanzato (informatiche, di consulenza).
- non profit: si tratta di aziende che non hanno fini di lucro soggettivo, nel senso che, pur potendo realizzare dei risultati economici e finanziari positivi, questi non vengono distribuiti al soggetto economico. È tuttavia lecito che svolgano una qualche attività commerciale inerente all'oggetto sociale purché essa sia solo marginale o rientri all'interno di finalità di utilità sociale. Un discorso particolare vale per le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Si tratta di una qualifica ai fini delle imposte - ovvero che incide sulle modalità di pagamento delle imposte - che possono assumere le aziende non profit che operare in uno dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione dei beni storici e artistici, tutela dell'ambiente, promozione culturale ed artistica, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. Tali società devono essere iscritte all'anagrafe delle ONLUS, presso la Direzione Regionale delle Imprese per avere diritto a particolari vantaggi fiscali (non sono soggette a tassazione).
- mutualistiche: comprendono cooperative, società di mutua assicurazione e consorzi di cooperative. La cooperative hanno uno scopo principalmente mutualistico che consiste nel fornire beni o servizi o lavoro direttamente ai soci, in modo più vantaggioso rispetto alle condizioni del mercato. Lo scopo mutualistico assicura la limitata distribuzione degli utili tra i soci e la devoluzione a scopi di utilità pubblica del patrimonio sociale, in caso dello scioglimento della società. Oltre ai soci ordinari è possibile che ci siano dei soci sovventori che investono nella cooperativa al fine di ottenere un interesse sul capitale investito. Le attività che possono essere svolte in forma cooperativistica comprendono: consumo, produzione, lavoro agricolo, edilizia, trasporti, pesca, economia sociale. Le società di mutua assicurazione sono cooperative che si occupano di attività assicurativa (ramo vita e ramo danni), sono a responsabilità limitata e il capitale sociale è costituito dai contributi versati dai soci, che servono anche come premi assicurativi.
Quale che sia la "veste" ed il "fine" specifico di ogni categoria di azienda, qualora assuma contenuto imprenditoriale si ritiene che comunque non possa prescindere dall'affrontare positivamente il tema della responsabilità sociale d'impresa.
[modifica] Classificazione in relazione al soggetto economico
Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di fatto ha o esercita il potere decisionale nell'azienda. La definizione di soggetto economico è stata estesa a tutti gli stakeholders.
I principali stakeholders, presenti in maniera differente nelle diverse tipologie di azienda sono:
- azionisti o soci di maggioranza
- manager o dirigenti
- lavoratori dipendenti e autonomi
- fornitori
- finanziatori e istituti di credito
- amministrazione finanziaria o Erario
- clienti
- concorrenti
[modifica] Classificazione in relazione al soggetto giuridico
Si distinguono due tipi di soggetti giuridici:
- l'imprenditore con la sua impresa individuale, in cui soggetto economico e soggetto giuridico coincidono;
- le società in cui due o più persone svolgono un'attività economica (e i due soggetti sono distinti). Alla base della società c'è sempre un contratto che sancisce:
- l'accordo tra due o più persone (fisiche o giuridiche) dette soci
- il conferimento di beni nella società da parte dei soci.
A queste classi corrispondono diverse definizioni di società:
- si ha l'impresa individuale quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi proprio beni delle eventuali mancanze societarie. Tale impresa non gode quindi di autonomia patrimoniale: se viene dichiarata fallita, anche il suo imprenditore è fallito. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale, il reddito dell'impresa è soggetto a IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Esistono inoltre delle semplificazioni relative alla contabilità che l'Amministrazione Finanziaria concede: la contabilità semplificata (che consiste nei soli libri IVA). Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie).
- la società di persone è caratterizzata da una autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni del socio (solitamente non vale il viceversa). Si può avere una società semplice nel caso in cui non sia necessario svolgere una attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire una attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato); una società in nome collettivo in cui tutti i soci sono responsabili in egual parte e con tutto il loro patrimonio delle obbligazioni della società o una società in accomandita semplice in cui i soci accomandatari rispondono, come nella Società in nome collettivo ed i soci accomandanti rispondono invece limitatamente al capitale conferito. In tutti e tre i casi non si ha l'obbligo di versare un capitale sociale minimo, ma è necessario avere un atto costitutivo e redigere un bilancio d'esercizio (che può non essere depositato al Registro delle Imprese).
- le società di capitali sono dei soggetti giuridici totalmente autonomi che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il loro patrimonio è distinto da quello dei soci). Le forme riconosciute dal diritto italiano sono: società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni. Nelle ultime, il socio accomandatario (amministratore) risponde illimitatamente col suo patrimonio delle obbligazioni sociali se il patrimonio della società non è sufficiente. Le società di capitali hanno l'obbligo di versare un capitale sociale minimo e di approvare il bilancio annuale che va depositato presso il Registro delle Imprese.
- tra le altre forme possibili si trovano le associazioni temporanee d'impresa, i consorzi e il GEIÈ' (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
[modifica] Classificazione in relazione alla dimensione
Questo tipo di suddivisione necessita di un discorso particolare. Infatti, mentre è pressoché immediato stabilire quali possono essere le classi, non è così semplice trovare un criterio uniforme di assegnazione.
Le tre classi sono:
- piccola
- media
- grande
Tra i molteplici criteri si può citare:
- fatturato (che ha un senso solo confrontando società appartenenti allo stesso settore)
- numero di dipendenti
- valore aggiunto
Con il Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, la definizione per le Piccole e Medie Imprese (PMI) è stata aggiornata alle seguenti caratteristiche:
microimpresa - a) meno di 10 occupati e, - b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure,
un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro;
piccola impresa - a) meno di 50 occupati e, - b) un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
media impresa - a) meno di 250 occupati e, - b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
[modifica] Rapporti giuridici dell'azienda ceduta
Oltre a essere un complesso di beni l'azienda è anche un fascio di rapporti giuridici, rappresentato dai rapporti contrattuali che il titolare costituisce per esigenze aziendali. Dalla gestione aziendale nascono crediti e debiti, che fanno parte anch'essi dell'azienda. Dobbiamo considerare tre casi:
- I contratti. L'acquirente subentra automaticamente in essi salvo che:
- 1. Le parti abbiano pattuito diversamente
- 2. Il contratto abbia carattere personale
- Crediti. Si trasferiscono all'imprenditore acquirente. Il trasferimento ha effetto sui terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro. È comunque liberato il debitore ceduto che paga in buona fede nelle mani dell'alienante.
- Debiti. Passano all'acquirente mediante accollo. Si tratta, di regola, di accollo cumulativo e non liberatorio. L'alienante, debitore originario, continua a rimanere obbligato se il creditore ceduto non lo ha espressamente liberato.
[modifica] Avviamento
L'avviamento di un'azienda è la sua capacità di produrre utili in misura superiore all'ordinario.
Dipende dal fatto che il complesso degli asset dell'azienda ha un valore superiore a quello della somma dei singoli asset separati;non è né un bene né un diritto, ma una semplice qualità dell'azienda, non attribuibile ai singoli beni ma solo all'insieme degli stessi in quanto gestiti e organizzati unitariamente.
La legge garantisce tutela all'avviamento attraverso il divieto di concorrenza, cioè impedendo al precedente titolare di iniziare una nuova impresa che, per oggetto o altre circostanze, sia idonea a sviare i clienti dell'azienda ceduta nei 5 anni successivi il trasferimento della prima.
L'avviamento può essere positivo (goodwill) o negativo (badwill) e in bilancio viene indicato nello stato patrimoniale.
[modifica] Trasferimento
[modifica] Natura
Il traferimento è disciplinato da specifiche disposizioni che in parte derogano il diritto comune per quanto riguarda la successione nei contratti, la cessione di crediti e debiti, in particolare per quel che riguarda il consenso del debitore, deroga all'art.1406 c.c. dato che il lavoratore non può opporsi. L'azienda puo essere trasferita sia per atto "inter vivos" che "mortis causa", ma può anche avvenire sia con accordo delle parti, sia in forma coattiva con provvedimento amministrativo o giudiziario. Si è recentemente considerata l'ipotesi che fusione e scissione possano operare un trasferimento d'azienda: se prima ciò non era considerato trasferimento d'azienda, con la consistente riforma societaria degli anni 2000 la fusione, specialmente eterogenea, non è stata più vista come scomparsa e ricostituzione dell'ente.
Il trasferimento d'azienda è disciplinato dall'art.2112 c.c. che obbliga l'acquirente a mantenere i rapporti di lavoro e lo impegna solidalmente dei crediti maturati dai lavoratori.
[modifica] Oggetto del trasferimento
Si è discusso molto in dottrina su quale fosse l'oggetto del trasferimento. Due sono le interpretazioni principali:
- Attività ed azienda inscindibili: concezione giuslavoristica più antica e derivata anche dalle posizioni del diritto commerciale, ritiene l'azienda, complesso di beni, perfettamente inscindibile con l'attività affinché possa esserci un'impresa, e pertanto non trasferibile isolatamente
- Attività ed azienda scisse: concezione più moderna e più accolta dalle dottrine giuslavoriste, ritiene possa essere ceduta anche l'"azienda inerte", partendo dalle considerazioni che l'azienda possa anche essere costituita anche solo dal competenze professionali ("know-how") dei lavoratori e che comunque l'attività è legata alla persona dell'imprenditore che l'acquista a titolo originale. Tra l'altro con questa impostazione, la cerchia dei cessionari aumenta notevolmente perché non c'è il requisito dell'essere già imprenditori.
La legislazione comunitaria ha contribuito all'evoluzione del concetto di trasferimento d'azienda: se in particolare le varie direttive sembrano identificare l'azienda come complesso di beni organizzato per l'attività d'impresa, la giurisprudenza comunitaria dà un indirizzo ben preciso nella sentenza Suzen[1] stabilendo che,
- non c'è trasferimento quando:
- l'operazione non include beni significativi per l'esercizio dell'attività
- quando il trasferimento non include un'entità economica con propria identità
- c'è trasferimento quando:
- quando esso abbia ad oggetto un'entità economica stabile e adeguatamente strutturata ed autonoma
- che l'identità e la gestione dell'entità economica sia stata ripresa o proseguita
La sentenza pone pertanto come parametro il momento causale del trasferimento.
Alla luce dell'attuale normativa viene considerato trasferimento d'azienda ogni processo che determina il cambiamento di titolarità di un'attività economica organizzata: il 5° comma dell'art.2112 parla di attività economica organizzata, che interpretata anche con la direttiva comunitaria da una definizione dell'oggetto del trasferimento concernente organizzazione ed attività.
[modifica] Trasferimento del ramo d'azienda
Il "ramo d'azienda" è trasferibile così come l'azienda intera, anche se non ha le stesse garanzie per i lavoratori dell'intero complesso aziendale: identificato come "articolazione funzionalmente autonoma"[2], dopo la riforma del 2003 è liberamente identificabile dagli imprenditori che operano il trasferimento purché risponda al requisito dell'autonomia funzionale. Il lavoratore può solo presentare le dimissioni per giusta causa se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica. C'è da sottolineare che il ramo d'azienda non viene menzionato dall'art.2112 c.c. e, essendo molto più flessibile rispetto all'intera azienda, spesso i lavoratori invocano l'art.1406 c.c. in modo che possano bloccare un trasferimento per loro svantaggioso.
[modifica] Trasferimenti in outsourcing
Per approfondire, vedi la voce outsourcing. |
Altro problema suscitano i trasferimenti operanti in quei settori d'azienda identificati come outsourcing, fra tutti l'appalto. Il legislatore si è preoccupato nel 2003 di disciplinare questi fenomeni coordinandoli alla disciplina dell'art.2112. In particolare fissa la solidarietà dell'appaltante "fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui i lavoratori propongono la domanda". Nell'appalto di servizi, il committente è obbligato in solido fino al termine di un anno dalla fine dell'appalto.
[modifica] L'insegna
L'insegna è il segno distintivo dell'azienda, cioè dei locali dell'impresa. Essa, come gli altri segni distintivi, opera come collettore di clientela, ed è particolarmente importante per quelle imprese che ricevono i clienti nei propri locali.
Il codice civile dedica un solo articolo all'insegna, il 2568, che impone di integrare o modificare l'insegna che, essendo uguale o simile a quella di un altro imprendirtore, possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui essa è esercitata. Per tutte le questioni non disciplinate, è incerto se si debba far riferimento alla normativa sulla ditta o a quella sul marchio; spesso si preferisce fare riferimento a quest'ultima, in quanto più articolata.
[modifica] Voci correlate
- Azienda pubblica
- Azienda privata
- Impresa
- Controllo di gestione
- Crisi aziendale
- Management
- Organizzazione aziendale
- Pianificazione aziendale
- Processo aziendale
- Article marketing
- Segni distintivi