Trapianto di organi
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Il trapianto d'organo è un intervento di chirurgia che prevede due fasi: il prelievo dell'organo da un soggetto detto donatore e il successivo impianto dell'organo su di un soggetto detto ricevente, con l'eventuale espianto dell'organo non funzionante da rimuovere.
Esistono diverse tipologie di trapianto, a seconda della tipologia del donatore, che può - per alcuni tipi di organo - essere una persona vivente, ma anche a seconda del tipo stesso di trapianto, che può essere ortotopico (l'organo nativo viene rimosso e l'organo del donatore viene piazzato nella stessa posizione anatomica dell'organo originario) oppure eterotopico (un nuovo organo viene affiancato a quello vecchio, non più funzionante, che però rimane al proprio posto; questo tipo di trapianto viene detto anche 'ausiliario').
Dal punto di vista clinico il trapianto è l'unica possibilità di cura per un vasto gruppo di malattie degenerative, talora ad evoluzione acuta, in cui la terapia sostitutiva non è sempre possibile. Il trapianto di rene consente di liberare il paziente dalla dialisi, in corso di insufficienza renale cronica, e quindi di migliorare sensibilmente la qualità della vita, così come quello di cornea.
Tecnicamente si parla di prelievo quando l'organo proviene da un cadavere e di espianto quando l'organo proviene da un donatore vivente. La stessa legge sui trapianti opera questa distinzione.
In alcuni casi, quando viene effettuato un intervento limitato ad una parte di un organo, di solito un tessuto, è più corretto parlare di innesto e non di trapianto.
Trapianti più diffusi:
Innesti più diffusi:
La legge n.91 del 1999 vieta il trapianto di gonadi (testicoli ed ovaie) e quello dell'encefalo.
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[modifica] Condizioni di esecuzione del trapianto
Gli organi vengono prelevati da un paziente di cui sia stata accertata la morte cerebrale secondo le modalità di legge per l'accertamento (diverse a seconda degli Stati). In Italia, una commissione di tre specialisti (un esperto in neurofisiologia, un rianimatore e un medico legale) monitora le condizioni cliniche per un periodo di tempo definito dalla legge e può stabilire lo stato di morte soltanto se, oltre alla constatazione clinica del decesso, si presentano contemporaneamente tutte queste condizioni:
- stato di incoscienza
- verifica del danno cerebrale, tramite TAC e imaging a risonanza magnetica
- assenza di riflessi del tronco cerebrale (struttura deputata a mantenere le funzioni fondamentali della vita)
- assenza di respiro spontaneo
- assenza di qualunque attività elettrica cerebrale, verificata tramite elettroencefalogramma
- assenza dell'irrorazione di sangue al cervello (nei casi in cui non sia possibile verificare i riflessi del tronco cerebrale o effettuare l'elettroencefalogramma)
Il tempo di accertamento dell'assenza di condizioni vitali nell'encefalo è stato con successive modifiche alla legge portato a 12 ore e poi alle 6 ore attuali. In alternativa, si procede all'espianto dopo 20 minuti di assenza del battito cardiaco.
La morte cerebrale non va confusa con lo stato vegetativo, che comporta soltanto la prima di queste condizioni, ovvero la perdita di coscienza, ma conserva le funzioni vegetative del cervello (ossigenazione, battito cardiaco e mantenimento della temperatura corporea): nel caso di morte cerebrale il cervello è profondamente danneggiato e tutte le sue funzioni sono compromesse; di conseguenza l'ossigenazione, la circolazione sanguigna e il mantenimento della temperatura corporea sono possibili soltanto con l'ausilio delle macchine e per un tempo limitato (generalmente non più di 48 ore).
Una volta accertata la morte cerebrale, può essere effettuato il prelievo degli organi mentre la ventilazione e l'irrorazione sanguigna degli organi viene artificialmente mantenuta dalle macchine; in seguito, il corpo del donatore viene staccato dal respiratore artificiale e dallo stimolatore del battito cardiaco (cosa che una volta accertata la morte avviene comunque, indipendentemente dal fatto che il paziente sia un donatore o meno).
Gli organi vengono raffreddati e posti nelle condizioni ottimali per il trasporto e successivo impianto nel ricevente. La durata dell'organo in tali condizioni è comunque limitata a tempi brevi.
Prima del trapianto devono essere accertate la biocompatibilità dell'organo tra donatore e ricevente, non solo in termini di gruppo sanguigno e fattore RH, ma anche per altre caratteristiche indispensabili per la buona riuscita del trapianto. Il trattamento post trapianto richiede un trattamento immunosoppressivo a vita per ridurre le probabilità di rigetto.
In Italia il trapianto è regolato dalla legge n. 91 del 1 aprile 1999 e da un decreto del Ministero della Sanità, dell'8 aprile 2000. Esso prevede una lista d'attesa nazionale dei trapianti, la regola del silenzio-assenso sulla donazione; diversamente da normative di altre nazioni non fa menzione del testamento biologico. Ai fini del silenzio assenso l'iscrizione ad un'associazione di donatori costituisce una prova della volontà di donare gli organi; nel caso in cui un parente che presenti una dichiarazione autografa in cui il proprio caro manifesta una volontà contraria alla donazione, la donazione può essere oggetto di un divieto dell'autorità amministrattiva (un tribunale ad es.).
La magistratura può bloccare un espianto quando è necessaria l'esecuzione di un'autopsia per accertare le cause della morte. L'esame autoptico esclude la possibilità di un trapianto d'organi o di tessuti. Sebbene avvenga in un secondo momento, dopo la cessazione del battito cardiaco, l'autopsia deve essere eseguita in una situazione del soggetto il più possibile simile allo stato precedente il decesso, e può rendersi necessaria anche per gli organi espiantabili.
[modifica] Criteri di gestione della lista d'attesa
Il principale criterio di abbinamento donatore/ricevente è ovviamente quello della compatibilità, basato sulla tipizzazione tissutale; tuttavia, la scelta è influenzata anche da altri parametri come l'età e lo stato di salute generale del ricevente. Negli ultimi anni il miglioramento delle tecniche di trapianto ha permesso di eseguire questa operazione anche in pazienti di età avanzata, sui quali vengono di preferenza trapiantati organi provenienti da donatori di età analoga.
Va segnalato che il numero degli organi necessari per i trapianti è quasi sempre insufficiente a coprire le liste d'attesa in tempi rapidi, per cui la mortalità fra i malati in lista può essere elevata.
Assurge pertanto con una certa frequenza agli onori della cronaca il fenomeno della vendita di organi.
[modifica] Trapianto mercenario
Il trapianto mercenario è quello che prevede il pagamento di un compenso ad un donatore vivente, che in cambio offre un proprio organo. In questo caso il trapianto può interessare solo organi e tessuti non vitali, pari (ad esempio il rene) o capaci di rigenerarsi (fegato, midollo osseo). Il crescente sviluppo che riguarda tale pratica è da imputarsi alla maggiore richiesta di trapianti, alla minor disponibilità di trapianto da cadavere e ad un allungamento delle liste di attesa, oltre che ad una crescente offerta sul mercato internazionale. La legislazione a riguardo varia da stato a stato: in molti stati (tra cui Italia e Stati Uniti) è vietato sul territorio nazionale; in molti paesi non esistono leggi a riguardo, ed è quindi implicitamente consentito (si tratta in maggior parte di paesi sottosviluppati); in altri ancora, tra cui Israele, il trapianto mercenario è consentito e regolato da apposite leggi e disposizioni. Il trapianto mercenario è oggi uno dei temi più dibattuti in bioetica. I favorevoli sostengono che una scelta consapevole del donatore non andrebbe ostacolata, seguendo i 4 principi di Bechamp e Childress. I detrattori di tale pratica si appellano agli stessi 4 principi (autonomia, beneficio, non maleficio, giustizia), sostenendo che:
- una scelta dettata dalla ristrettezza economica non può considerarsi autonoma,
- l'asportazione di un organo non porta beneficio, in nessun caso,
- la stessa asportazione può portare spesso ad un maleficio, immediato o a lungo termine, soprattutto in paesi dove l'assistenza sanitaria al donatore non è ottimale.
Il trapianto mercenario non sempre è un atto volontario di un singolo donatore, ma è spesso associato al traffico di organi umani. L'incontro fra domanda e offerta di organi è mediato da broker che richiedono ingenti somme ai richiedenti e pagano cifre molto più basse a persone dei Paesi poveri, talora convincendole che emigrando altrove avranno un lavoro che poi consiste nel mercato degli organi, o ricorrendo alle minacce e alla violenza.
Desta preoccupazione la scomparsa ogni anno di migliaia di bambini, mai più ritrovati, in Italia e altri Paesi europei, e il fatto che le adozioni internazionali registrate nei Paesi UE sono molte meno del numero di bambini partiti per l'Europa secondo le anagrafiche dei Paesi di origine (dell'Africa e sudamerica).
A questi si sommano i feti di aborti clandestini, dei quali non si conosce la fine, e l'ipotesi di un mercato degli aborti nelle fasce povere della popolazione, dovuti non a una libera scelta della puerpera, ma alla possibilità di prelievo e vendita degli organi da cadavere. Plausibile il caso di prostitute che con tale vendita pagano il proprio riscatto dal racket della prostituzione, e la libertà. Non necessariamente l'aborto è finalizzato alla vendita, ma questa è la conclusione di un atto che si sarebbe comunque verificato, perché si ignora la possibilità dell'affido negli ospedali e per il rifiuto psicologico di un feto che proviene da una violenza sessuale. I feti sarebbero particolare oggetto di un traffico relativo ad un tessuto trapiantabile che solo essi possiedono, le staminali embrionali (un esempio recente in Ucraina, v. [1]).
Diversamente, per gli aborti negli ospedali e nei centri autorizzati, un regolamento apposito disciplina il trattamento degli organi del feto.
Secondo l'UNICEF (v. [2]), i matrimoni precoci e la mancata registrazione delle nascite sono situazioni che spongono alla tratta di esseri umani.
Un mercato altrettanto fiorente è quello dei prelievi di organi e tessuti da cadaveri, in particolare quelli non identificati negli obitori degli ospedali e nelle carceri. In questi casi, non viene chiesta alcuna autorizzazione al prelievo, e gli organi o tessuti sono disponibili a costo zero.
A favore dei trapianti da vivente illegali, e in particolari da bambini, gioca la convinzione che l'organo vivo sia di migliore di qualità di quello prelevato da cadavere. Conseguenza di tale idea è che l'organo dei più giovani abbia migliori possibilità di sopravvivenza, idea infondata dal punto di vista medico.
La legislazione italiana vieta l'importazione ed esportazione di organi verso Paesi nei quali è lecita la vendita, o viene praticato un prelievo forzato dai condannati a morte.
La legge sui trapianti non prevede sanzioni penali per le persone per le quali è accertata la presenza di organi o tessuti comprati (con l'aggravante dell'età minorile o del ricorso a organizzazioni paramafiose), dei quali la magistratura non trova traccia tramite un controllo incrociato in una banca dati nazionale o di altri Paesi.
Peraltro, anche chi compra un organo ed effettua un trapianto clandestino all'estero necessita di esporre la propria situazione a qualche medico, per la prescrizione dei farmaci immunosoppressivi e delle altre cure cui si sottopongono a vita i trapiantati.
Altro atto che può far supporre un trapianto mercenario è l'improvvisa cancellazione dalle liste di attesa. Infine, da un controllo delle cartelle cliniche e dall'esame stesso dell'organo si è in grado di stabilire il ceppo etnico di provenienza e, soprattutto, l'età del "donatore".
Nella banca dati nazionale dei trapianti sono menzionati i dati del donatore e dei riceventi, che restano reciprocamente anonimi, e se il trapianto avviene da cadavere o da persona in stato di morte cerebrale.
[modifica] Trapianto da donatore vivente
Secondo la legislazione italiana è ammissibile la donazione di organi e tessuti rigenerabili (sangue, midollo osseo, etc.), mentre è illecita la vendita. Secondo il codice Civile "non sono ammissibili atti di disposizione del corpo che provochino una diminuzione permanente dell’integrità fisica" (art. 5).
Per molti organi non rigenerabili (come la cornea, gli arti) è possibile sia l'espianto che il prelievo da soggetto deceduto.
La tematica è delicata se si pensa solo al caso della liceità del trapianto di rene da donatore vivente. La definizione di integrità fisica ammette dei margini di discrezionalità, in quanto l'espianto di organi non rigenerabili induce una diminuzione permanente di tale integrità, non essendovi nel corpo organi privi di funzione dei quali si può essere privati senza conseguenze (se non si tratta di organi malati). La legge considera gonadi e cervello organi non trapiantabili ed esclude a priori un'operazione in senso opposto, di impianto dell'organo cerebrale per mantenere in vita il feto.
Molti organi non rigenerabili però sono presenti in quantità doppia (due reni, doppi arti,etc.) e l'espianto di uno di questi consente al donatore di mantenere una buona qualità di vita, e nel contempo di migliorare se non salvare la vita del ricevente.
Un tema dibattuto è la legittimità dei trapianti da feti nati privi di cervello, e dunque in uno stato di morte cerebrale, ma con un cuore e un organismo sani e trapiantabili, destinati in ogni caso a morire. Si discute dell'opportunità di evitare un aborto e di fare nascere tali feti, che già nel grembo materno vivono in uno stato di morte cerebrale, per poterne trapiantare gli organi; l'assenza del cervello e di terminazioni nervose sono la maggiore garanzia di una totale assenza di dolore durante l'intervento.
La possibilità di manipolazioni genetiche, piuttosto che di fecondazioni a partire da individui che hanno già avuto figli nati privi degli organi cerebrali, pongono un ulteriore problema, quello della legittimità della riproduzione di queste nascite con malformazioni cerebrali, per disporre di individui da utilizzare come fabbrica di organi compatibili per futuri trapianti.
[modifica] Tipologie di trapianto
[modifica] Autotrapianto
L'autotrapianto di organi o tessuti rigenerabili elimina il rischio di rigetto e l'esigenza di farmaci immunosoppressori. È un'opzione che si presenta nel caso di interventi programmati, nei quali può rendersi necessario un trapianto di organi o tessuti.
Contestualmente, viene spesso anche programmata l'autotrasfusione di sangue.
[modifica] Allotrapianto
Per allotrapianto si intende il trapianto di organi o tessuti tra due diversi soggetti della stessa specie. Con questo tipo di trapianto si può andare incontro al rischio di rigetto in quanto il sistema immunitario può riconoscere ed attaccare il non-self (organi o tessuti) introdotto.
[modifica] Isotrapianto
L'isotrapianto è un tipo di allotrapianto in cui il donatore e il ricevente sono geneticamente identici, come nel caso di due individui gemelli omozigoti. Questo tipo di trapianto si differenzia dagli altri allotrapianti perché gli organi isotrapiantati essendo dal punto di vista genetico identici a quelli del ricevente, il corpo del ricevente riconosce come proprio ("self") l'organo ricevuto e non scatena la reazione immunitaria che porta al rigetto.
[modifica] Xenotrapianto o trapianto da animale
Con il termine xenotrapianto (dal greco xeno, che significa estraneo) si intende il trapianto di organi, tessuti o cellule tra organismi di due specie diverse.
L'animale più studiato come donatore di organi per l'uomo è il suino, in quanto ha delle similitudini anatomiche con la specie umana. La più grande barriera resta ancora quella immunologica, ma diverse ricerche si stanno concentrando sullo sviluppo di animali geneticamente modificati per poter superare alcune barriere. Restano tuttavia quesiti di ordine etico, in particolare da parte dei militanti animalisti, che si oppongono all'idea di creare animali usati come riserva di organi per gli esseri umani. Dal punto di vista strettamente medico, restano invece alcuni dubbi rispetto alla possibilità di trasmettere zoonosi.
La tecnica resta comunque promettente, considerando la generale scarsa dispobibilità di organi per allotrapianti, rispetto all'elevata domanda.
[modifica] Qualità della vita dei trapiantati
Dai primi trapianti ad oggi la qualità della vita post trapianto è migliorata in maniera esponenziale. Testimonianza ne sono i "Campionati mondiali per trapiantati" che si svolgono ogni due anni. Gli ultimi Giochi si sono svolti a London (Ontario), Canada nel luglio del 2005. L'associazione che organizza i Campionati Italiani e le selezioni della Nazionale Italiana Trapiantati è l'ANED (Associazione Nazionale EmoDializzati e trapiantati). I più recenti campionati nazionali si sono svolti a Milano il 2 e 3 giugno 2006, mentre i campionati europei invece a Pecs (Ungheria) dal 12 al 22 agosto 2006.
[modifica] I trapianti all'estero
Nel dicembre 2000, 60 Paesi hanno ratificato a Palermo una Convenzione contro la criminalità organizzata trasnazionale, e 46 un protocollo contro la tratta di organi umani, entrati in vigore fra il settembre 2003 e il gennaio 2004. L'Italia, che ha ospitato il congresso, non ha ancora emanato gli strumenti di legge per dare esecuzione all'accordo (v. [3]).
[modifica] I trapianti in Belgio
La legislazione belga vieta i trapianti di organi non rigenerabili, anche se presenti "a coppia", o che recano danno al donatore vivente, se il ricevente non è in pericolo di vita e se lo stesso risultato è ottenibile con un prelievo da cadavere. Ad esempio sono vietati i trapianti di arti e cornee, non rigenerabili e presenti " a coppia", perché la stessa qualità di vita post trapianto è ottenibile mediante prelievo da cadavere.
[modifica] I trapianti in Cina
Nel luglio 2006, la Cina ha adottato un regolamento che proibisce a privati e organizzazioni pubbliche di accettare i corpi come "donazioni", e ammette tale pratica solo per gli istituti medici, le scuole di medicina e gli istituti di ricerca.
Inoltre, vieta la movimentazione di cadaveri all'interno del Paese per scopi diversi dalla sepoltura.
[modifica] Voci correlate
- Differenza fra vita e morte
- Atti di disposizione del proprio corpo
- Trapianto renale
- Trapianto di fegato
- Centro Nazionale Trapianti
- Rigetto dei trapianti
[modifica] Collegamenti esterni
- Informazioni della Regione Piemonte su donazione e trapianto di organi
- Centro Riferimento Trapianti dell'Emilia Romagna
- Centro Riferimento Trapianti del Piemonte
- European Transplant and Dialysis Games
- Coordinamento al Prelievo e Trapianto d’organi e tessuti dell’Area della Provincia di Bergamo - Ospedali Riuniti di Bergamo
- Centro Trapianti d'Organo - Ospedale San Martino Genova
- Alcune delle domande frequenti che un trapiantato o una persona in attesa di trapianto può farsi
- Portale Medicina: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di medicina