Silenziatore (armi)
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Viene definito silenziatore il soppressore di suono delle armi da fuoco.
Nell'immaginario comune si pensa al sibilo con rumore pressoché nullo dei film o telefilm polizieschi e d'azione, nei quali spesso chi spara avvita un piccolo cilindro alla volata della canna, il che non è per nulla reale. Un'arma di calibro medio, per esempio un 9 mm come quello in dotazione alle nostre forze dell'ordine, produce un rumore di circa 140/150 dB e, per avere un termine di paragone, un tuono particolarmente vicino circa 100 dB. Per ridurre il rumore a valori ragionevoli, indicativamente ad un terzo, si devono utilizzare silenziatori con un diametro tra i 25 e 40 mm e di una lunghezza di 20/35 cm circa, ovvero ben più lunghi di una comune pistola ed evidentemente ingombranti rispetto all'arma.
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[modifica] Tecnica
Silenziare un'arma non è facile: prima di tutto è necessario che il suono esca in massima parte dal vivo di volata, cioè la parte terminale della canna dalla quale fuoriesce anche il proiettile (ciò non è vero, p.es. per le armi a tamburo), quindi come già spiegato sopra, il sistema di silenziatura deve essere dimensionato al rumore prodotto (cioè più il colpo è potente, più il silenziatore dovrà essere voluminoso o usare materiale maggiormente fonoassorbente).
Il problema più grosso nella silenziatura di un colpo si ha nel fatto che molte cartucce sono ipersoniche (superano cioè la velocità del suono) ed il rumore secco dato dal superamento del muro del suono non è silenziabile. Bisogna inoltre considerare che i gas e le particelle di polvere combusta che escono dalla canna vanno a depositarsi sul materiale fonoassorbente riducendone col tempo l'efficacia.
[modifica] Storia
I primi silenziatori vennero progettati all'inizio del '900 ed utilizzati negli anni immediatamente successivi (1900-1910).
[modifica] Legislazione
In Italia, alla normativa attuale, l'uso e la vendita di questi dispositivi, così come delle armi silenziate (cioè con silenziatore incorporato) sono assolutamente vietati, per cui gli unici silenziatori legalmente utilizzati sarebbero secondo la giurisprudenza maggioritaria quelli in dotazione ai reparti speciali di Polizia e dell'Esercito. Si segnala peraltro che l'articolo 2 della L. 895/1967, testualmente statuisce: "Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, (..) è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila". La condotta penalmente rilevante è dunque, per quanto riguarda il silenziatore, sussumibile sotto la detenzione di parte di arma comune da sparo. I principi del nostro sistema processual - penalistico, tra i quali quello di tassatività e quello che statuisce il divieto di analogia, ci impongono di individuare dunque la nozione di parte di arma, alla luce della ratio della norma, e cioè di evitare la irrilevanza penale dello smembramento di un’arma efficiente in più parti, arma che sarà poi facilmente ricomponibile. La parte di arma individuata dalla norma sarà dunque quella essenziale per la funzionalità di un’arma (meccanismo di propulsione, camera, tamburo, canna, otturatore), id est un elemento strutturale tipico. I restanti pezzi (cannocchiali, puntatori, silenziatori, ecc.) dovranno esser qualificati come accessori, dato che ineriscono all’uso di un arma funzionale, essendo dotati di una propria “autonomia funzionale”, ma non costituiscono il presupposto per il funzionamento dell’arma. Del resto, a voler seguire il ragionamento davvero granitico della Cassazione, la mera detenzione di una fondina costituirebbe reato, dato che anche la fondina – come gli altri accessori di cui si è detto - può rendere più insidiosa un’arma da sparo, che grazie ad essa può essere portata (ed occultata) con maggiore comodità. Tertium non datur: se si vuole davvero ricomprendere fra le parti di arma tutti quegli accessori che rendono l’arma più “insidiosa”, non vi sarebbe accessorio detenibile, e si dovrebbe condannare chi detiene (magari per una pistola giocattolo) una fondina ascellare o da cintura; altrimenti, anche il silenziatore dovrà essere considerato accessorio e dunque liberamente detenibile. Effettivamente, la seconda – e coraggiosa – strada è stata seguita da rara giurisprudenza di merito: “In tema di reati concernenti le armi, la detenzione di un silenziatore non può integrare il reato di illegale detenzione di parte d'arma ai sensi degli art. 10 e 14 della l. 14 ottobre 1974 n. 497, atteso che il silenziatore non costituendo elemento strutturale tipico dell'arma non può essere considerato come parte di essa, ma semplice accessorio.” (Tribunale Ivrea, 08 giugno 1999, Sarto, in Cass. pen. 1999, 3584). In dottrina si cita il Dr. Edoardo Mori (giudice penale presso il Tribunale di Bolzano, esperto di diritto delle armi, e, tra l'altro, titolare del sito www.earmi.it), che nel suo fondamentale testo Il codice delle armi e degli esplosivi (La tribuna editore), sub “silenziatori” testualmente scrive: “La legge italiana sulle armi non si è mai occupata dei silenziatori che pertanto sono di libera produzione e detenzione".