Pedone (codice della strada)
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Anche il pedone, al pari dei veicoli, deve mantenere dei comportamenti corretti nel momento che si trova a far parte con i mezzi di trasporto dell'insieme circolante sulla strada.
A chi cammina sono stati dedicati, soprattutto nelle città, itinerari specifici esclusivi e protetti, comprendenti marciapiedi, sottopassi e sovrappassi, ma in diverse condizioni si trova a dover interagire con tutta la massa degli altri veicoli circolanti. Per chiarire le giuste regole di comportamento che in questi casi il pedone deve tenere sono stati approntati due articoli specifici nel nostro codice della strada, sia per i "diritti" che per i "doveri".
Si può arguire, anche se ai più è sconosciuto, che le forze dell'ordine possono elevare regolari contravvenzioni nei casi in cui il pedone procuri pericolo o impedimento con i suoi comportamenti. Dall'altra parte è stigmatizzato e punito l'uso improprio dei marciapiedi, non solo per la sosta delle autovetture, ma anche per l'utilizzo con skateboard, pattini e assimilati, nonché sono vietati i giochi che possano arrecare danno ai pedoni.
L'evoluzione del rapporto tra pedoni e veicoli, nel tentativo di aumentare sempre più la sicurezza stradale, è stata scandita dapprima dall'invenzione delle strisce pedonali (segnaletica orizzontale) visibili a lunga distanza e preannunciate da apposita segnaletica verticale; in un secondo tempo si è avuta l'introduzione di appositi semafori pedonali nelle aree di maggior traffico o di maggior grado di pericolosità e negli ultimi tempi si assiste all'introduzione di un nuovo tipo di strisce pedonali, sempre di colore bianco, inserite in un'area rossa e spesso leggermente sopraelevate rispetto alla sede stradale onde indurre i veicoli motorizzati ad un rallentamento.
[modifica] Testo del codice della strada
Art. 190 - Comportamento dei pedoni
- I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
- I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
- È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
- È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
- I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
- È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
- Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
- La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
- È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
- Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
- Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
- I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.