Manomissione
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Con il termine manomissione (manumissio) si indica in diritto romano l'atto con cui il proprietario libera un servo dalla schiavitù. All'interno della disciplina giuridica romana classica erano conosciute tre forme di manomissione: la manumissio vindicta, la manumissio testamento e la manumissio censu. Queste tre manumissiones si caratterizzano poiché, oltre alla libertà, consentono al servo di acquistare simultaneamente anche la cittadinanza romana, e sono dette manomissioni civili.
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[modifica] Manumissio Vindicta
È una forma di manomissione dalla struttura tradizionalmente processuale, caratterizzata nel diritto romano arcaico come una vindicatio in libertatem nell'ambito della in iure cessio. Nel diritto romano classico la struttura dell'atto cambia radicalmente, perdendo le caratteristiche proprie della in iure cessio. Tale tipo di manomissione non ammette l'apposizione di termini o di condizioni. Questa procedura poteva essere utilizzata esclusivamente per le schiave, le quali poi divenivano LIBERA EX IURE QUIRITEM.
[modifica] Manumissio Testamento
È una forma di manomissione di natura testamentaria, che libera lo schiavo solo in seguito alla morte del proprietario. A differenza della precedente manumissio vindicta, tale tipo di manomissione può essere sottoposta a termine iniziale o a condizione sospensiva. In quest'ultimo caso il servo era denominato, in pendenza di condizione, statuliber.
[modifica] Manumissio Censu
Consiste nell'iscrizione dello schiavo come cittadino libero nelle liste del censimento. La portata di tale forma di manomissione è alquanto controversa per quanto concerne il diritto romano arcaico, essendo considerata come una "pratica condizione realizzativa" di una delle altre due forme. Nel diritto romano classico, invece, può a rigore considerarsi forma di manomissione di pari grado alla vindicta ed alla testamento.
[modifica] Altre forme di manomissione
Le tre forme di manomissione sino ad ora considerate sono le tre principali e le uniche producenti effetti nell'ambito dello ius civile. Esistevano tuttavia in diritto romano altre forme di manumissiones, dette praetorie, basate sulla volontà da parte del padrone di liberare lo schiavo, e non sui formalismi tipici delle civili; ne sono esempi la manumissio per epistulam e la manumissio inter amicos.
La distinzione tra manomissioni civili e manomissioni pretorie si ridusse col passare dei secoli, per la sempre minor richiesta di requisiti formali delle prime, culminata nella definitiva abrogazione della differenziazione tra le due categorie attuata da Giustiniano.