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Lodo Retequattro - Wikipedia

Lodo Retequattro

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Voce principale: Rete 4.

Per lodo Retequattro si intende l'insieme delle sentenze espresse e leggi emanate riguardanti l'emittente italiana Retequattro, tutte non rispettate.

Indice

[modifica] Dubbi di legittimità

Alla fine degli anni '80 alcuni pretori tentarono di "spegnere" il segnale di alcune emittenti fra cui Rete4 sollevando dubbi sulla costituzionalita' dell'embrionale legislazione che regolamentava in modo non organico l'emittenza televisiva in Italia. La Corte Costituzionale con sentenza del 1988 rigetto' le eccezioni di incostituzionalita' sollevate dalle preture, consentendo a Rete4 di continuare a trasmettere. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ricordo' tuttavia l'illegittimità della concentrazione dei mezzi d'informazione e sollecito' il legislatore a produrre un adeguato quadro normativo per l'emittenza radiotelevisiva.[1].

L'articolo 15, comma quarto, della Legge 6 agosto 1990 n. 223[2] vieta a un privato di controllare più del "25 per cento del numero di reti nazionali previste" e comunque non più di tre reti radiotelevisive, e soprattutto lo vieta a un editore di testate giornalistiche.
Dal momento dell'acquisto da parte di Fininvest della Mondadori e di Rete 4 si continua a discutere della legittimità per Retequattro di trasmettere, e di farlo per via analogica.

Una successiva sentenza della Corte Costituzionale dell'anno 1994 stabilì che proprio questo comma della Legge 6 agosto 1990 n. 223 era incostituzionale (per violazione dell'articolo 21 della Costituzione) e sollecitò il legislatore al fine di trovare una soluzione definitiva entro e non oltre l’agosto 1996, rispettando l'auspicio di aumentare il pluralismo informativo[3]. Secondo la sentenza la legge del 1990 non risolveva i problemi di concentrazione evidenziati dalla precedente sentenza del 1988, in quanto le 3 reti possibili, su un massimo di 12 di cui 9 date in concessione ai privati, avrebbero continuato a permettere ad un unico soggetto (la cui situazione era già stata definita incostituzionale precedentemente) di controllare un terzo delle reti, ma anzi li aggravava, perché, in una situazione in cui vi è già una "posizione dominante", fissando a 9 le reti usabili dai privati, rispetto all'assenza di limiti precedenti alla legge, si tiene "fuori dalla categoria dei soggetti privati concessionari [...] ogni ulteriore emittente nazionale non utilmente collocata in graduatoria", impedendo quindi l'accesso a possibili nuovi concorrenti che porterebbero un maggiore pluralismo.

« L'inadeguatezza del limite alle concentrazioni emerge poi anche dal raffronto non soltanto con la normativa degli altri paesi, e soprattutto con quelli della Comunità europea (che hanno in larga prevalenza una disciplina più rigorosa e restrittiva), ma anche con la parallela disciplina nazionale dell'editoria. L'art. 3, lett. a), legge 25 febbraio 1985 n.67 considera come posizione dominante quella di chi editi (o controlli società che editino) testate quotidiane la cui tiratura nell'anno solare precedente abbia superato il 20% della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; limite questo che si giustifica - al pari del limite dell'art.15, comma 4, per le emittenti televisive - con l'esigenza di salvaguardare il pluralismo delle voci. Però con questa rilevante differenza: che nel settore della stampa non c'è alcuna barriera all'accesso, mentre nel settore televisivo la non illimitatezza delle frequenze, insieme alla considerazione della particolare forza penetrativa di tale specifico strumento di comunicazione (sent. 148/81, paragr. 2 e amplius paragr. 3; già sent. 225/74, paragr. 4, e poi sent. 826/88, paragr. 9 e 16), impone il ricorso al regime concessorio.

Ed allora il grado di concentrazione consentito non può che essere inferiore in quest'ultimo settore per la ragione che l'esigenza di prevenire l'insorgere di posizioni dominanti si coniuga con l'inevitabile contenimento del numero delle concessioni assentibili. Ed invece - se si considera che dalla particolare disciplina posta dall'art. 1, comma 1, per l'ipotesi di titolarità di concessioni televisive in ambito nazionale e contestualmente di controllo di imprese editrici di quotidiani si deduce che la titolarità di una concessione è equiparata (nella valutazione discrezionale del legislatore) al controllo di imprese editrici di quotidiani con una tiratura pari all'8% della tiratura complessiva dei giornali in Italia - emerge che il limite del 25%, in principio, e del numero massimo di tre reti, allo stato, di cui all'art. 15, comma 4, cit. appare meno rigoroso del limite del 20% di cui all'art. 3, comma 1, cit.. Ciò da una parte ne svela l'incoerenza e quindi la irragionevolezza (art. 3 Cost.), d'altra parte ne conferma ulteriormente la inidoneità; questa peraltro aggravata dal rischio di ulteriore accentuazione della posizione dominante in ragione della possibilità per il titolare di tre emittenti nazionali di partecipare, sia pur come socio di minoranza, a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori dell'editoria.

[...]

Si impone quindi - per le ragioni finora esposte (e rimanendo assorbita la verifica degli altri parametri invocati dal giudice rimettente) - la dichiarazione di incostituzionalità del quarto comma dell'art. 15 cit. nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva.

Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, il valore del pluralismo, espresso dall'art. 21 Cost., si specifica già, come regola di immediata applicazione, nel divieto - in rapporto all'attuale assetto complessivo del settore televisivo - di titolarità di tre concessioni di reti nazionali su nove assentibili a privati (o dodici in totale) ovvero di titolarità del 25% del numero complessivo delle reti previste, mentre rimane nella discrezionalità del legislatore disegnare la nuova disciplina positiva di tale limite per colmarne la sopravvenuta mancanza.

Limite che dovrà essere rispettoso della regola suddetta e dell'esigenza costituzionale, ad essa sottesa, di necessaria tutela del pluralismo delle voci sicché, qualunque sia la combinazione dei parametri adottati, non sarà, allo stato, in alcun caso possibile che la risultante finale sia tale da consentire che un quarto di tutte le reti nazionali (o un terzo di tutte le reti private in ambito nazionale) sia concentrata in un unico soggetto. Ferma, quindi, la esclusione di un limite percentuale pari ad un quarto delle reti complessivamente disponibili, di per sè atto a consentire la ripartizione della emittenza privata fra una rosa ristrettissima di forti concentrazioni oligopolistiche, spetterà al legislatore - che sollecitamente dovrà intervenire - emanare una nuova disciplina della materia con forme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (come, ad esempio, riducendo il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove l'evoluzione tecnicologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente assentibili).

Peraltro, come già si è osservato, la dichiarazione di incostituzionalità non determina un vuoto di disciplina, vuoto che significherebbe un arretramento verso la mancanza di alcun limite alla titolarità di plurime concessioni. Rimane infatti pienamente efficace il decreto legge 323/93, e quindi resta ferma nel periodo di transizione - e limitatamente a tale periodo - la provvisoria legittimazione dei concessionari già assentiti con d.m. 13 agosto 1992 a proseguire nell'attività di trasmissione con gli impianti censiti. »
(sentenza della Corte Costituzionale n. 420, anno 1994)

Ma nel 1995 l'esito di un referendum popolare mantenne la situazione inalterata.

Nel 1997 la Legge 31 luglio 1997, n. 249[4] stabiliva che le "reti eccedenti", ovvero Rete 4 e Tele+nero, potessero continuare a trasmettere anche dopo il limite dell'Aprile 1998, a patto che affiancassero alle trasmissioni analogiche quelle digitali (intese allora come cavo e satellite), per permettere un passaggio graduale a queste ultime. Le emittenti avrebbero poi dovuto rilasciare le frequenze analogiche entro un termine stabilito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La legge prevedeva anche che si determinassero e riassegnassero le concessioni per le frequenze che permettevano la copertura analogica di tutta la nazione.

Nel luglio 1999, l'imprenditore Francesco Di Stefano, dopo aver messo da parte i soldi derivati dalla precedente attività di syndication (12 miliardi di lire), decide di partecipare ad una gara pubblica per l'assegnazione delle frequenze televisive nazionali (in totale 11: 3 per la RAI e 8 per i gruppi privati)[5] con richiesta di 2 reti televisive: Europa 7 e 7 plus. Riesce a vincere una concessione per Europa 7, al posto di Rete 4, il quale perde così il diritto di trasmettere. La commissione ministeriale della gara nega la richiesta per 7 plus, ma Francesco di Stefano fa ricorso al Consiglio di Stato, il quale ordina al ministero di dare anche una seconda concessione. Al contrario dei vincitori di concessione che già trasmettevano (come la Rai o Canale 5 e Italia 1), e che in base alle norme potevano continuare ad impiegare le loro attuali frequenze e considerare quelle come assegnate dalla concessione, Europa 7 è un soggetto nuovo, e quindi deve attendere il piano di assegnazione delle frequenze per poter iniziare le trasmissioni sulle bande che gli verranno assegnate dal piano stesso. Il ministero stesso, in una nota del 22 dicembre 1999, si impegnava con Centro Europa 7 perché in breve tempo si arrivasse "di concerto con l’Autorità, alla definizione del programma di adeguamento al piano d’assegnazione delle frequenze"

In ogni caso, fino ad oggi (maggio 2008), Europa 7 non è riuscita ancora a trasmettere: il ministero, contravvenendo al risultato della gara pubblica, non concesse le frequenze, e con un'autorizzazione ministeriale del 1999 (non prevista da nessuna legge) permette la prosecuzione delle trasmissioni analogiche a Rete 4, che in base alla gara pubblica non ne aveva diritto. Così comincia da parte della società Europa 7 una serie di ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale.

Nel novembre 2002, interviene la Corte Costituzionale, a cui viene chiesto di valutare la costituzionalità degli articoli art. 3, comma 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249[4], che permettono a chi ha un numero di reti superiore alle due massime previste di prorogare le trasmissioni in analogico, a patto che a queste si inizino ad affiancare le trasmissioni in digitale, fino ad un termine che doveva essere deciso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La corte con la sentenza 466/2002 [6], conferma, come già affermato nel 1994 [7], che nessun privato può possedere più di 2 frequenze televisive e le reti eccedenti (in questo caso Rete 4 e Tele+nero), devono cessare la trasmissione in via analogica terrestre. La Corte specifica anche che un accentramento di reti è anche ben più grave che nel 1994, essendoci state allora 12 frequenze nazionali disponibili in chiaro, mentre nel 2002 (quando viene emessa la sentenza) ve ne sono solo 11 disponibili, alcune delle quali peraltro assegnate a emittenti che trasmettono in forma criptata. La Corte, tuttavia ritiene non incostituzionale l'art 3 comma 6 (che ammette le proroghe), ma incostituzionale l'art. 3 comma 7 (per cui la fissazione della proroga al poter usare le frequenze terresti prima del trasferimento obbligatorio alle trasmissioni digitali non era fissato dalla legge e la sua decisione era demandata all'Autorità per le Comunicazioni) e fissa un limite improrogabile entro il 31 dicembre 2003 per il passaggio esclusivo al satellite e/o al cavo (basandosi su una valutazione dell'AGCOM che riteneva quella data sufficiente per trasferire tutte le trasmissioni di Rete4 e Tele+nero su mezzi digitali), senza ovviamente entrare nello specifico del caso della ricorrente Europa 7 (che aveva chiesto di considerare incostituzionali entrambi i commi, in quanto "l'attuale normativa di settore", ovvero le proroghe per le reti eccedenti regolate dai due commi, "le impedirebbe di utilizzare concretamente le frequenze che le sono state assegnate nella fase di pianificazione"), che per le precedenti decisioni (il DM del luglio 1999) rimaneva comunque l'assegnataria delle frequenze che così si fossero liberate.
La Corte era chiamata ad esprimersi sulla supposta incostituzionalità dei due articoli che permettevano la prosecuzione delle trasmissioni alle "reti eccedenti", non sulla correttezza della vecchia gara di assegnazione delle concessioni nazionali, infatti specifica che:

« Nel contempo, il collegio rimettente precisa che l'obiettivo della sottoposizione delle questioni all'esame della Corte è quello di impedire la continuazione in modo indefinito — attraverso "una facoltà non delimitata nel tempo" — dell'assetto giudicato incostituzionale dalla sentenza n. 420 del 1994, con conseguenze sulla disponibilità delle frequenze, sul pluralismo informativo e, quindi, sulla legittimità delle impugnate concessioni ed autorizzazioni, nonché delle relative clausole.

...

La descritta situazione di fatto non garantisce, pertanto, l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato la necessità di assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo del "massimo numero possibile di voci diverse" (sentenza n. 112 del 1993), ed ha sottolineato l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle evidenziate esigenze costituzionali connesse all'informazione (sentenze n. 826 del 1988 e n. 155 del 2002).

L'obiettivo di garantire, tra l'altro, il pluralismo dei mezzi di informazione è stato sottolineato, in una prospettiva più ampia, anche a livello comunitario in recenti direttive: direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva di accesso); direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

In questo quadro la protrazione della situazione (peraltro aggravata) già ritenuta illegittima dalla sentenza n. 420 del 1994 ed il mantenimento delle reti considerate ancora "eccedenti" dal legislatore del 1997 esigono, ai fini della compatibilità con i principi costituzionali, che sia previsto un termine finale assolutamente certo, definitivo e dunque non eludibile. »
(dalla sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale)

Nell'estate del 2003, il ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri presenta un disegno di legge per il riordino del sistema radiotelevisivo italiano e l'introduzione della trasmissione digitale terrestre. La legge (nota come legge Gasparri) verrà approvata dal Parlamento il dicembre 2003, la quale permette a Rete 4 di continuare a trasmettere in via analogica terrestre in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale.

Successivamente, il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ritenendola incostituzionale, rifiuta di firmare la legge e la rinvia alle camere. Così, per poter garantire a Rete 4 di continuare a trasmettere via etere, il 24 dicembre 2003 il governo Berlusconi vara un decreto legge (noto come decreto "salva Rete 4"). La legge Gasparri si approva definitivamente nell'aprile 2004, anch'essa senza prendere in considerazione la sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale.

[modifica] Interventi politici sul lodo

A seguito del referendum, tale sollecitazione fu ignorata dal Governo Prodi, in carica tra il maggio 1996 e l'ottobre 1998.

Caduto il governo Prodi, D’Alema decise di risolvere la questione e indisse una gara per l’assegnazione delle concessioni delle reti nazionali.

Nel luglio 1999 si svolse la gara, per partecipare alla quale si richiedevano requisiti importanti. Sembrò quindi che nessuno potesse essere in grado di vedersi concesse le frequenze, invece l'imprenditore Francesco di Stefano riuscì a vincere una concessione per Europa 7, la quale tuttavia non è tuttora riuscita ad ottenerne l'assegnazione effettiva, mentre Retequattro avrebbe dovuto cessare le trasmissioni analogiche, per continuare a trasmettere solo via satellite o via cavo. Di Stefano per far valere i propri diritti ricorse ad ingiunzioni, diffide, cause penali, civili, regionali, alla Commissione Europea e alla Corte di Giustizia Europea, vincendo tutti i ricorsi, tutti gli appelli e vedendosi confutare tutte le perizie. La Corte Costituzionale nel novembre 2002 stabilì[8] inequivocabilmente che Retequattro, dal 1 Gennaio 2004 sarebbe dovuta emigrare sul satellite o sul cavo. Ma tutto questo è ancora al di là da venire e al momento lo stesso Di Stefano si trova impegnato in una causa contro il sistema televisivo italiano presso il tribunale europeo, la cui sentenza, inizialmente prevista per maggio 2007, ha subito svariati rinvii.

[modifica] La legge Gasparri

Per approfondire, vedi la voce legge Gasparri.

Nel frattempo grazie a varie proroghe governative fatte nelle passate legislature, con maggioranze sia di destra che di sinistra, Retequattro ha continuato a trasmettere, finché una legge (denominata Legge Gasparri) di riordino del Sistema Radiotelevisivo Italiano, realizzata sotto il Governo Berlusconi nel 2003, permise all'emittente di continuare a trasmettere legittimamente per via analogica.

Le critiche alla proposta di legge giunsero dai partiti di opposizione, supportati dalla FNSI, e si concentrarono particolarmente sul cosiddetto sistema SIC (Sistema Integrato delle Comunicazioni). A questo proposito le opposizioni sostennero, durante il dibattito parlamentare, che la proposta di legge, pur lasciando immutati i limiti antitrust, li rendeva, di fatto, inefficaci, allargando l'insieme su cui calcolarli. La percentuale del 20% non sarebbe infatti più stata calcolata sulle singole risorse, come i canali televisivi, ma su tutto l'insieme delle risorse di comunicazioni, televisive, radiofoniche ma anche giornalistiche e cartellonistiche.

A seguito del rinvio alle camere il governo in carica varò, nel dicembre del 2003, un decreto legge, definito dagli ambienti del centrosinistra «Salva Retequattro», con cui veniva anticipata la parte della legge Gasparri riguardo al digitale terrestre, indicando una moratoria di quattro mesi dopo la quale sarebbe stata verificata l'effettiva diffusione dei canali digitali.

Tale decreto permise al gruppo Mediaset di continuare le trasmissioni in chiaro di Retequattro, dopo che varie sentenze della Corte costituzionale avevano stabilito che la rete avrebbe dovuto cedere le sue frequenze analogiche a partire dal primo gennaio 2004 (ma poteva trasmettere solo via satellite o via cavo), mentre dalla stessa data Raitre non avrebbe potuto trasmettere pubblicità (come conseguenza della legge Maccanico). In entrambi i casi il motivo era legato al superamento del tetto del numero di canali nazionali disponibili: la Corte Costituzionale aveva infatti argomentato che fossero 12. Inoltre la stessa Corte aveva ravvisato in tale situazione, nel 1994, una violazione dell'articolo 21 della Costituzione.

[modifica] Sviluppi recenti

La situazione della tv via etere italiana si può prestare a diverse interpretazioni.

RAI e Mediaset hanno, congiuntamente più del 80% degli ascolti televisivi (seppur in lieve calo negli ultimi anni a causa del diffondersi della TV satellitare) e, parallelamente, raccolgono (dati relativi al 2006) il 83,9% della pubblicità (di cui il 29,0% alla Rai e il 54,9% a Mediaset), seguiti da Telecom e Sky entrambi con il 3,3%. Per quello che riguarda le offerte televisive a pagamento è Sky a detenere da sola il 91,4% degli introiti, contro il 3,8% di Mediaset e il 4,8% di tutti gli altri operatori.[9]

La relazione annuale dell'AGCOM[9] dà un'indicazione del fatturato annuale di ciascun operatore televisivo, dalla relazione si scopre che vi sono 4 operatori principali: Rai, RTI (Mediaset), Sky e Telecom Italia Media. Siamo quindi di fronte, stando solo ai ricavi di questi soggetti, ad un oligopolio, in cui ciascuno trae la propria fonte di reddito da fonti diverse: la Rai da abbonamenti tv e pubblicità; RTI, Sky e Telecom Italia Media da pubblicità e pay tv.

Operatore televisivo Ricavi in mln di euro
Rai 2650
RTI (Mediaset) 2286
Sky 2190
Telecom Italia Media 162
Altri 491

Nel 2005 il Consiglio di Stato pose alla Corte di Giustizia Europea 10 questioni, tra cui una (indirettamente) su Retequattro[10].

La sentenza della corte, inizialmente prevista per il maggio 2007, è stata più volte rimandata[11]; il 12 settembre 2007 le conclusioni dell'avvocatura della Corte evidenziavano che:

« L’art. 49 CE richiede che l’assegnazione di un numero limitato di concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a favore di operatori privati si svolga in conformità a procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e che, inoltre, sia data piena attuazione al loro esito.
I giudici nazionali devono esaminare attentamente le ragioni addotte da uno Stato membro per ritardare l’assegnazione di frequenze ad un operatore che così ha ottenuto diritti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e, se necessario, ordinare rimedi appropriati per garantire che tali diritti non rimangano illusori »
(Causa C-380/05, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro [12])

Il 31 gennaio 2008 la Corte ha emesso la sentenza su tale ricorso:

« L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. »

Il 31 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Europa 7 contro il Ministero delle Comunicazioni e R.T.I. (Mediaset) in cui si chiedeva la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere per Rete4, poiché «tardivo». Inoltre, è stato dichiarato inammissibile il ricorso di Europa 7 che chiedeva l'assegnazione delle frequenze, in quanto il Consiglio di Stato non può sostituirsi all'esecutivo. In questo senso, la Suprema magistratura amministrativa ha respinto anche un ricorso di Mediaset che chiedeva l'annullamento della sentenza del TAR del Lazio del 2004, chiedendo quindi al Ministero dello Sviluppo Economico di pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di frequenze di Europa 7, richiedendo, in particolare, una nuova «risposta motivata» dal Governo, formulata in base alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 31 gennaio. Il Consiglio di Stato quindi toglie Rete 4 dalla contesa di Europa 7, consentendole di continuare a trasmettere fino a quando non avverrà l'assegnazione delle frequenze.[13]

Il 16 dicembre 2008 il Collegio si riserverà di decidere in via definitiva sul ricorso con cui Europa 7 chiede il risarcimento del danno. La richiesta economica dell'emittente è pari a 2,169 miliardi se le frequenze saranno attribuite o 3,5 miliardi nel caso opposto. Entro tale data[13]:

  • Europa 7 dovrà:
    • descrivere la propria attività dal 1999 a oggi;
    • chiarire perché non ha partecipato alla gara indetta nel 2007 per l'assegnazione delle frequenze;
  • il ministero dovrà:
    • dare una risposta alla sentenza del 31 maggio;
    • dichiarare quali frequenze sono state rese disponibili dopo la gara del 1999 e come sono state assegnate;
    • chiarire la situazione di Europa 7, la cui concessione mai goduta, secondo l'esecutivo, è scaduta nel 2005 (su questo aspetto, è in atto un contenzioso legale in primo grado);
  • l'Autorità garante per le comunicazioni dovrà spiegare perché il piano frequenze non è stato adottato, come previsto dalla concessione vinta da Europa 7.

[modifica] Riferimenti e note

[modifica] Voci correlate

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