Intervento
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Nel diritto processuale civile l'intervento è un istituto con il quale un terzo entra come parte in un giudizio già insturato fra altri soggetti. Può essere volontario o coatto a istanza di parte e per ordine del giudice.
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[modifica] Intervento volontario
L'intervento volontario può essere adesivo, litisconsortile o principale.
[modifica] Intervento coatto
[modifica] A istanza di parte
Questo tipo d'intervento, com'è ovvio, non interviene spontaneamente ma attraverso la citazione in giudizio ed è così disciplinato:
« Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. » | |
(Art. 106 c.p.c. - Intervento su istanza di parte)
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La norma quindi prescinde dalla motivazione, che può pure non sussitere, e si limita a legittimare una parte nell'esercizio della chiamata in causa. Le ragioni che possono spingere una parte alla chiamata in causa sono le stesse, grosso modo, che spingono il terzo ad intervenire spontaneamente, ma più genericamente a far ricadere gli effetti del provvedimento anche in capo a questi.
[modifica] Intervento coatto per ordine del giudice
L'intervento coatto per ordine del giudice è simile a quello a istanza di parte, dato che oltretutto in realtà non è il giudice che chiama direttamente il terzo, ma fa gravare l'onere sulle parti già costituite stabilendo che in mancanza non giudicherà, pena estinzione del processo e cancellazione del ruolo (ex 270 c.p.c.).
È disciplinato dall'art. seguente:
« Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento. » | |
(Art. 107 c.p.c. - (Intervento per ordine del giudice))
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