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Diritto internazionale privato - Wikipedia

Diritto internazionale privato

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Il diritto internazionale privato è una branca autonoma dell’ordinamento giuridico statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l'insieme di regole atte a individuare quale sia il diritto materiale applicabile a quelle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali. Dette norme (le c.d. "norme di conflitto") sono disposizioni strumentali, in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico. In concreto, è costituito da un insieme di norme dello Stato che mira a determinare in caso di contenzioso giudiziale o stragiudiziale con elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in Italia di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso), quale sia la normativa da applicare per risolvere la questione (nel caso di specie, quella italiana, francese o tedesca).

Il diritto privato internazionale, in un'accezione più estesa, disciplina anche diverse questioni di "diritto processuale civile internazionale", quali la delimitazione della giurisdizione del giudice statale, ed i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione forzata delle sentenze straniere e degli atti pubblici resi all'estero da autorità straniere.

Ad esempio, il diritto internazionale privato regola la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza; la legge applicabile a un contratto concluso all'estero o avente oggetto il trasporto di merci in un altro Stato; la legge applicabile a un'eredità giacente comprendente un immobile sito all'estero, e così via. In tutti questi casi può verificarsi un conflitto tra norme di ordinamenti diversi, che disciplinano la stessa materia: per questo motivo le norme di diritto internazionale privato sono dette "norme di conflitto". Esse non regolano i rapporti: si limitano a stabilire se ad un determinato rapporto sia applicabile la legge di ordinamento, piuttosto che di un altro.

Si noti che, a differenza del diritto internazionale pubblico, le norme di diritto internazionale privato fanno parte dell'ordinamento giuridico interno di uno stato, in quanto sono emanate da questo (eventualmente anche mediante il recepimento di Convenzioni Internazionali) e destinate ad avere valore esclusivamente in esso.

L'espressione "diritto internazionale privato" venne coniata, per la prima volta, dal giurista americano Joseph Story nel'opera "Commentaries on the conflict of laws", edita nel 1834.

Una branca particolare (anche se non sistematica) del diritto internazionale privato relativa alle fattispecie con elementi di internazionalità nelle relazioni economiche e commerciali è costituita dalla Lex mercatoria.


Indice

[modifica] Il sistema italiano di diritto internazionale privato

Nell'ordinamento giuridico italiano, le norme fondamentali di diritto internazionale privato si trovavano, fino al 1995, negli art. 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale collocate prima del codice civile. Altre norme integrative o per specifiche materie erano rinvenibili in alcune disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e nel codice della navigazione.

Nel 1995, dopo un lungo e travagliato processo di elaborazione, è stata emanata una disciplina organica della materia, contenuta nella L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la quale racchiude in un unico testo di 74 articoli la disciplina del diritto internazionale privato.

Tale normativa si compone di una parte generale, artt. da 1 a 19: ambito della giurisdizione italiana, legge applicabile); di disposizioni speciali, divise per capi, destinate a regolare il diritto applicabile in ordine a capacità e diritti delle persone (fisiche o giuridiche), rapporti di filiazione, rapporti di famiglia, adozione, incapacità e obbligazioni alimentari, successioni, donazioni, obbligazioni (alcune di queste materie sono disciplinate da convenzioni internazionali e fonti comunitarie); nonché di alcuni articoli relativi all'efficacia e riconoscimento degli atti giurisdizionali stranieri (sentenze e altri provvedimenti).

Tra le norme di diritto internazionale privato nell'accezione più ristretta, ossia quelle che conducono all'individuazione del diritto applicabile, si rilevano sia norme di funzionamento, contenute negli artt. da 13 a 19, sia norme specificamente dedicate a risolvere i conflitti di leggi in una specifica materia (artt. da 20 a 63). Le norme di funzionamento introducono dei meccanismi che influenzano l'applicazione della generalità delle norme di conflitto dedicate alle singole materie, salvi i casi di specifiche esclusioni relativa a determinate categorie di rapporti (v. le materie escluse dall'incidenza del meccanismo del "rinvio" ex art. 13, comma 2.

Le disposizioni introdotte dalla l. n. 218 del 1995 non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionale in vigore per l'Italia (art. 2 l. 218/1995) e delle norme comunitarie in materia processualcivilistica internazionale, adottate in seguito alla c.d. "comunitarizzazione" del diritto internazionale privato.

[modifica] Altri progetti


[modifica] Bibliografia

  • Ballarino, Diritto internazionale privato, (Padova, Cedam, III ed., 1999)
  • Barel - Armellini, "Diritto internazionale privato, (Manuale breve)", (Milano, Giuffrè, ult. ed. 2007)
  • Bariatti (a cura di), Commentario - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (L. 31 maggio 1995, n. 218), in Le nuove leggi civili commentate, (1996, n. 5-6)
  • Boschiero, Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (Torino, Giappichelli, 1996)
  • Boschiero, Il coordinamento delle norme in materia di vendita internazionale (Padova, Cedam, 1991) - Studi e pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale
  • Boschiero, La lex mercatoria nell’era della globalizzazione: considerazioni di diritto internazionale pubblico e privato, in: Sociologia del diritto, ISSN: 0390-0851. - 2005:2-3(2005), p. 83-155
  • Mengozzi, Il diritto internazionale privato italiano(Napoli, Editoriale scientifica, 2004)
  • Mosconi, Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e contratti, (Torino, Utet, 1996)

[modifica] Fonti

Le principali fonti di diritto internazionale privato in Italia sono:

  • il regolamento 44/2001 entrato in vigore il 1° marzo 2002 (che recepisce la convenzione di Bruxelles), il quale concerne i criteri comuni di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (escluse le materie relative al fallimento e dei rapporti di famiglia). Si applica a tutti i soggetti che hanno domicilio presso i paesi membri dell’Unione Europea tranne la Danimarca, per i rapporti sorti dopo il 1° marzo 2002;
  • il regolamento CE n° 2201/2003 entrato in vigore il 1° agosto 2004, che concerne i criteri di giurisdizione comuni in tutti gli stati membri della Unione Europea, relativi ai procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi, all’annullamento del matrimonio e per le domande connesse e conseguenti relative alla patria potestà. Tale regolamento ha abrogato il vecchio 1347/2000, entrato in vigore il primo marzo 2001;
  • il regolamento CE n° 1346/2000 riguardante i criteri di giurisdizione del fallimento, entrato in vigore dal 31 maggio 2002;
  • la legge 218/95 limitatamente alla parte in cui recepisce la convenzione di Bruxelles del '68. La Convenzione concerne i criteri comuni di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ad esclusione del diritto fallimentare e dei rapporti familiari), si applica a tutti i rapporti sorti prima del 2002, nei confronti degli Stati firmatari della stessa, e, posteriormente al 1° marzo 2002, solo nei confronti della Danimarca. Tuttavia, nelle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione, la giurisdizione italiana sussite anche allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente.
  • la legge 218/95 lato sensu (comprendente cioè, sia le disposizioni in recepimento della convenzione, sia le disposizioni estese agli stati extracomunitari) si applica nei confronti di tutti gli stati extracomunitari, nelle materie stabilite da essa e introduce propri criteri di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni.

[modifica] Collegamenti esterni

Sito ufficiale dell'Unidroit, organizzazione per l'unificazione del diritto internazionale privato


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