Condotta antisindacale
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La condotta antisindacale consiste in quei comportamenti del datore di lavoro, imprenditore e non, volti ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà dalla attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.
L'art.28 della legge n°300/1970 dispone una repressione di tali comportamenti.
L'azione giudiziaria si propone con ricorso al Tribunale del luogo in cui viene posto in essere il comportamento denunciato. L'ordine del giudice (decreto motivato) che sanziona la condotta antisindacale è immediatamente esecutivo.
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