Cartolarizzazione
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La cartolarizzazione è la cessione di attività o beni di una società definita tecnicamente originator, attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari.
Per lo più i beni ceduti sono costituiti da crediti, tuttavia possono essere immobili, contratti derivati o altro. I beni vengono ceduti a società-veicolo (SPV, società cessionaria abilitata ad emettere i titoli in cui sono incorporati i crediti ceduti) che ne versano al cedente il corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari. Le obbligazioni emesse sono divise in classi a seconda del rating (AAA,AA,BBB,BB etc.. fino alla partecipazione azionaria), con un merito creditizio che è minore quanto più è alto il livello di subordinazione nella restituzione del debito obbligazionario.
La legge di riferimento, in Italia, è la legge 130/1999 successivamente modificata all'articolo 7 con l'aggiunta degli articoli 7-bis e 7-ter con la legge n.80 del 14 maggio 2005.
Gli investitori, sottoscrivendo i titoli, accettano una clausola di limited recurse, che vincola la corresponsione delle cedole al rimborso del credito dal quale i titoli dipendono. Si tratta di una operazione rischiosa, per la quale società di rating specializzate valutano la qualità dei titoli obbligazionari, e dunque del credito sottostante, facilitando la valutazione degli operatori interessati.
La cessione può riguardare crediti in sofferenza delle banche, non ancora dichiarati inesigibili e depennati dal bilancio.
Tra le società più attive sul mercato secondario delle cartolarizzazioni ci sono gli hedge fund in un intreccio molte volte inestricabile di interessi contrapposti.
[modifica] Cartolarizzazione dei crediti
Nella cartolarizzazione dei crediti si identificano due costruzioni:
- Dualistica: l'operazione è formata da due distinti contratti (cessione di credito del creditore originario alla società di cartolarizzazione più contratto di finanziamento ossia un mutuo erogato dalla società ai sottoscrittori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione), uniti da un collegamento legale.
- Monistica: tra i due momenti c'è un nesso talmente stretto da farla ritenere unica cioè un contratto avente un unitaria causa quale la cartolarizzazione.
Soggetti del contratto sono il creditore originario, cedente, e i sottoscrittori dei titoli. La società di cartolarizzazione è quindi il tramite attraverso il quale si attua la cessione di crediti dal cedente ai portatori dei titoli.
La cartolarizzazione è una cessione pro soluto, cioè non vi è garanzia della solvenza del debitore ceduto e i rischi gravano sui portatori dei titoli.
[modifica] Collegamenti esterni
- legge 30 aprile 1999, n. 130
- Legge 14 maggio 2005 n. 80 (che all'Art. 4 modifica la legge precedente con l'introduzione degli Articoli 7-bis e 7-ter)
- Reglo - Glossario Regolamentare Multilingue