Franco Bricola
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Franco Bricola (Novi Ligure, 19 settembre 1934 – Parigi, 29 maggio 1994) è stato un giurista italiano, esperto di diritto penale.
[modifica] Biografia
Laureatosi in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pavia nel 1957 a 23 anni, con Pietro Nuvolone fu professore di diritto penale dal 1967 prima presso l'Università di Bologna e poi presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
Nel 1988 il guardasigilli dell'epoca, Giuliano Vassalli, lo chiama a far parte del comitato di studiosi incaricato della preparazione di una proposta di riforma del codice penale. I lavori di questa piccola commissione saranno utilizzati dalle commissioni che saranno nominate in seguito.
È morto prematuramente a Parigi il 29 maggio 1994. Gli è stata intitolata la camera penale di Bologna.
[modifica] Teoria Costituzionale di bene giuridico
Intorno al 1970 si occupa di ricercare la definizione di bene giuridico. La tendenza, praticamente abbandonata dall'inizio della guerra, vede in Bricola uno dei migliori esponenti italiani. I suo pensiero viene inserito nell'opera Teoria Costituzionale di bene giuridico per la quale prese spunto dall’articolo 13 della Costituzione Italiana che definisce la libertà personale come inviolabile.
Se la pena limita (direttamente o indirettamente) la libertà personale (un bene costituzionalmente rilevante), allora anche il fatto di reato deve essere apprezzabile a livello costituzionale. Cerca così di bilanciare pena e reato per mezzo della costituzione.
Secondo Bricola dovevano però essere presi in considerazione i anche beni impliciti scritti in costituzione (per non limitarli numericamente).
In base a questa teoria gli furono mosse diverse critiche:
- Attraverso questa estensione si ha un eccessivo allargamento, e il limite forte perde valore.
- Costituzione è un po’ datata. Alcuni diritti potevano non essere rilevanti nel ’48, ma oggi sì.
- Rischio di vincolare troppo il legislatore alla costituzione.
Oggi la teoria di Bricola non è più vincolante ma significativa: il legislatore deve considerare penalmente rilevante anche la lesione a beni costituzionalmente riconosciuti.