Ricorso
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Il ricorso è uno degli atti introduttivi del processo e consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad una autorità, di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere un provvedimento.
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[modifica] Storia del ricorso come rimedio
Lo strumento del ricorso all'Autorità sorge storicamente con l'esigenza di porre rimedio a situazioni giuridiche o di fatto che importino una violazione di norme giuridiche. Tale violazione può attingere alle relazioni giuridiche come agli atti. Con riferimento alla storia moderna, è proprio verso quest'ultima categoria di violazioni che tradizionalmente si ricorre (atti giuridici illegittimi).
[modifica] Ricorso come forma della domanda
Il ricorso costituisce la forma della domanda, e quindi la relazione processuale che sorge fra i soggetti del rito procedimentale. Il contenuto del ricorso non è infatti determinato -se non per ciò che concerne il rito. Nel ricorso viene svolta una domanda da parte di un soggetto verso un altro che la riceve, e che è posto in posizione di superiorità "funzionale" o "strutturale" rispetto al primo. Per superiorità funzionale si intende una supriorità dettata dalle funzioni dalla legge attribuite (sicché ad esempio, una volontà ministeriale può essere sottoposta alla giurisdizione del G.A.). Per superiorità strutturale si intende invece la superiorità delle strutture organizzative (es. il cittadino che si rivolge alla struttura amministrativa).
[modifica] Il contenuto del ricorso
Il contenuto del ricorso, come s'è detto, è influenzato e a volte integrato nella domanda processuale. Tale domanda è svolta secondo i principi generali, ed articolata nel petitum e nella causa petendi. Il petitum può consistere nella rimozione degli effetti di un fatto che si pretende ingiusto ovvero nella rimozione di un atto illegittimo, adottato da un soggetto in pretesa violazione di norme giuridiche. La rimozione dell'atto o fatto in questione richiede l'esercizio di specifici poteri, che possono essere richiesti per mezzo dello strumento procedurale in questione. Lo spiegamento di detti speciali poteri è evidenziato dalla peculiarità dell'intervento dell'Autorità, che può incidere immediatamente sulle situazioni materiali con particolari poteri attribuiti dalla legge, per finalità cautelari, interdittive, monitorie, anticipatorie di condanna.
[modifica] L'iniziativa processuale: ricorso e citazione
Quale atto di iniziativa processuale, la distinzione tra ricorso e atto di citazione sta nel fatto che quest'ultimo costituisce la forma di una domanda da esercitarsi verso la controparte, e viene utilizzato nelle controversie tra soggetti posti in posizione paritaria. La citazione viene infatti utlizzata per convenire in giudizio qualcuno, onde sentire il giudice accertare la propria pretesa, ontologicamente rivolta a controparte (vocatio in ius). Il giudice nel contradditorio delle parti pronuncia poi la propria decisione, cogliendo nei limiti delle rispettive formulazioni, la decisione più acconcia al caso.
Con il ricorso, d'altro canto, quale atto d'iniziativa processuale, la domanda viene rivolta direttamente all'Autorità (vocatio iudicis). Questa ultima,che è espressione di un potere, si assume l'onere istituzionale di far fronte alla situazione lamentata dal ricorrente con proprio provvedimento. I provvedimenti dell'Autorità possono incidere sul merito, o anche e semplicemente sul rito utilizzato. Ad esempio, sul piano del rito, è connaturato allo strumento del ricorso il provvedimento di fissazione dell'udienza. Chi intenda resistere all'iniziativa del ricorrente può partecipare al procedimento, e sono all'uopo previste garanzie ordinamentali affinché il diritto di partecipare sia tutelato. Tutti i rilievi evidenziati sono espressione della caratteristica del ricorso quale esercizio del potere conferito dalla legge all'Autorità e di cui l'Autorità è espressione. È tale potere, infatti, che consente la formulazione delle particolari domande sopra viste.
[modifica] Voci correlate
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