Istituzioni di San Marino
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San Marino |
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Categorie: Politica, Diritto e Stato |
San Marino è una Repubblica parlamentare.
Indice |
[modifica] Istituzioni
Gli organismi istituzionali della Repubblica sono, in ordine di importanza:
- l' Eccellentissima Reggenza composta da Capitani Reggenti i quali svolgono collegialmente le funzioni di Capi di Stato
- il Consiglio Grande e Generale, il parlamento monocamerale
- il Congresso di Stato, l’organo esecutivo ovvero il Governo della Repubblica
- il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, magistratura costituzionale
- il Consiglio dei XII, organo giudiziario
- le Giunte di Castello ovvero le amministrazioni locali rette da un Capitano di Castello.
[modifica] Eccellentissima Reggenza
I due Capitani Reggenti esercitano collegialmente le funzioni di Capi di Stato e di Governo. La figura istituzionale esercita funzioni, sebbene talvolta simboliche, in tutti i poteri dello Stato, configurandosi come potere costituzionale complesso.
I Reggenti rappresentano un organo di garanzia costituzionale "super partes".
Sono eletti ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale, risulta eletta la coppia che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
L'incarico ha durata di un semestre, i due Capitani Reggenti entrano in carica il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno, tale carica non può essere rinnovata alla stessa persona se non dopo 3 anni.
Tra i poteri dell'organo vanno ricordati quelli di:
- Promulgare le leggi
- Dirigere e coordinare le procedure che precedono la formazione del Governo (ovvero del Congresso di Stato)
- Presiedere gli organi più importanti (Consiglio Grande e Generale, Congresso di Stato, Consiglio dei XII).
Gli atti connessi al mandato della Reggenza che ledano interessi politico-costituzionali sono sottoposti all'esame del Sindacato della Reggenza.
I Capitani Reggenti eletti dal Consiglio Grande e Generale per il mandato aprile 2007 – ottobre 2007 sono Alessandro Rossi e Alessandro Mancini.
[modifica] Consiglio Grande e Generale
Il Consiglio Grande e Generale è l’organo legislativo della Repubblica di San Marino.
È formato da 60 consiglieri eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni dai cittadini maggiori di 18 anni. La legge elettorale prevede l’elezione con sistema proporzionale. Risultano eletti i candidati di ciascuna lista che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze.
Il Consiglio è presieduto dai due Capitani Reggenti.
[modifica] Congresso di Stato
Per approfondire, vedi la voce Composizione del Congresso di Stato. |
Il Congresso di Stato esercita il potere esecutivo.
L’organo è stato istituito per legge il 15 maggio 1945.
Il Congresso si compone di 10 Segretari di Stato posti a capo dei settori di intervento della pubblica amministrazione. I Segretari di Stato devono essere eletti dal Consiglio Grande e Generale necessariamente tra i propri membri.
La nomina dei Segretari di Stato agli Affari Esteri e Politici, agli Affari Interni e alle Finanze Bilancio e Programmazione è contestuale all’attribuzione delle funzioni, mentre per gli altri sette Segretari le funzioni vengono attribuite all’interno del Congresso stesso. L’affidamento delle deleghe ai singoli Segretari è flessibile. L’organo cessa dalle sue funzioni se la maggioranza dei membri rimette il mandato, oppure perché il Consiglio delibera la revoca dell’incarico a tutti i membri. La cessazione del Congresso non implica elezioni anticipate.
Il Congresso è presieduto dai due Capitani Reggenti, ai quali non spetta diritto di voto ma svolgono unicamente funzione di coordinamento, direzione e impulso dei lavori e collegamento con l'organo legislativo.
Il Congresso di Stato attualmente in carica si è insediato il 27 luglio 2006.
[modifica] Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è un nuovo organo istituito nel 2002 con le funzioni esercitate in molti ordinamenti dalle "Corti Costituzionali".
[modifica] Consiglio dei XII
Il Consiglio dei XII è un organo originale dell’ordinamento sammarinese. Il Consiglio funge da Corte d’Appello di terzo grado. Viene eletto dal Consiglio Grande e Generale per l’intera durata della legislatura. Le competenze giurisdizionali un tempo assegnate al Consiglio dei XII sono ora attribuite in via transitoria al Collegio dei Garanti, in attesa dell'approvazione del nuovo ordinamento giudiziario. Il Collegio dei Garanti ha potere di giudizio sulla costituzionalità delle norme e di dirimere i conflitti di attribuzione tra gli organi costituzionali.
[modifica] Giunta di Castello
La Giunta di Castello è l'organo di governo locale dei Castelli di San Marino.
[modifica] Istituti di democrazia diretta della Repubblica
[modifica] Il referendum
Le legge prevede il referendum abrogativo, propositivo o d'indirizzo e confermativo.
- Il referendum abrogativo chiede di abrogare in toto o in parte leggi, atti, norme anche consuetudinarie, aventi forza di legge. In caso di approvazione della proposta, la Reggenza dichiara abrogata la legge. La proposta di Referendum respinta dagli elettori non può essere riproposta se non dopo tre anni.
- Il referendum propositivo intende determinare principi e criteri per disciplinare con una nuova legge la materia oggetto di referendum. In caso di approvazione della proposta, il Congresso di Stato ha sei mesi per redigere un progetto di legge che disciplini la materia. Il Collegio Giudicante ne valuta la rispondenza ai principi indicati nel referendum e indica eventuali emendamenti che il Congresso di Stato deve introdurre. Il progetto di legge passa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che lo inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile.
- Il referendum confermativo subordina al consenso popolare l'entrata in vigore di una legge. In caso di esito favorevole, la Reggenza con proprio decreto dichiara efficace la legge sottoposta a Referendum, altrimenti, dichiara la decadenza della legge.
I referendum possono essere proposti da almeno l'1,5% del corpo elettorale o da almeno cinque Giunte di Castello. Il referendum confermativo può essere di iniziativa consiliare e deve essere previsto da un articolo della legge di cui si chiede conferma, approvato da almeno 31 consiglieri.
Ogni proposta di referendum, ad eccezione di quella confermativa, è sottoposta al parere del Collegio Garante della costituzionalità delle norme che ne giudica l’ammissibilità.
Il referendum ha effetto se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi (favorevoli o contrari) e comunque non meno del 32% dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
[modifica] Iniziativa Legislativa Popolare
La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all'iniziativa legislativa, presente anche a San Marino, mediante il quale i cittadini possono, attraverso una raccolta di almeno 60 firme, presentare al Consiglio Grande e Generale e per esso alla Reggenza un progetto di legge, redatto in articoli affinché questo sia poi discusso e votato.
[modifica] L'Istanza d'Arengo
L’Istanza d'Arengo è l'istituto che consente ai cittadini di presentare richieste di pubblico interesse la prima domenica dopo il 1° ottobre e la prima domenica dopo il 1° aprile, in coincidenza con l’elezione dei nuovi Capitani Reggenti. Entro un mese la Reggenza deve decidere l’ammissibilità delle richieste alla discussione in Consiglio Grande e Generale entro un semestre dalla presentazione.
L’istituto, erede dello strumento di democrazia diretta dell’Arengo, è molto utilizzato dai sammarinesi, e permette spesso di stimolare l’interessamento a problemi particolarmente sentiti dalla cittadinanza.
[modifica] Sindacato della Reggenza
Questo istituto consente ai cittadini di esporre, entro tre giorni dal termine del mandato dei Capitani Reggenti, rilievi sulla loro attività e, qualora se ne ravvisino i presupposti, è possibile iniziare un procedimento giudiziario contro l’ex Capo di Stato indiziato.
[modifica] Sistema giudiziario
Per approfondire, vedi la voce Organi giudiziari della Repubblica di San Marino. |
Il sistema giudiziario sammarinese è un sistema di diritto civile, che risente dell’influenza del diritto italiano. L’ordinamento prevede che i giudici ordinari siano stranieri. Possono essere locali i Giudici Conciliatori, ai quali possono essere affidate cause civili di valore inferiore a circa 13.000 Euro.
I principali organi della Magistratura ordinaria sono:
- l’Uditore Commissariale
- il Giudice Conciliatore
- il Commissario della Legge, competente in cause civili e penali che non comportino pene detentive superiori ai tre anni, che svolge anche le funzioni di Giudice Istruttore.
- i Magistrati Giudicanti
- due Giudici delle Appellazioni, per cause civili e penali
- il Giudice per la terza istanza
I principali organi della Magistratura amministrativa sono:
- il Procuratore del Fisco
- il Giudice Amministrativo di Primo Grado
- il Giudice Amministrativo d'Appello
Il Giudice per la terza istanza esercita anche la giurisdizione amministrativa. Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario, nei casi previsti dalla legge, sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari.
La giurisdizione ordinaria è suddivisa nelle materie:
- Civile
- Penale
- Tutela dei minori e della famiglia
I Magistrati Giudicanti, ordinari e amministrativi, vengono nominati dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza assoluta, sentita la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, in seguito di concorso per titoli ed esami. Gli incarichi giudiziari hanno la durata di 4 anni con la possibilità di riconferma a tempo indeterminato.
L'Organo Giudicante sia di primo grado che in appello è monocratico.
Il Consiglio dei XII funge da Corte d’Appello di terzo grado sia in ambito ordinario che amministrativo. Alcune funzioni giudicanti residuano al Consiglio Grande e Generale, nei casi di querela nullitatis e restitutio in intergum. Sono in vigore un codice penale e ad un codice di procedura penale, mentre manca la codificazione civilistica. Il sistema sammarinese è perciò atipico di diritto comune, anche se la ricchezza delle norme di diritto e procedura civile sono preponderanti sulle norme consuetudinarie e sullo stare decisis sammarinese.
San Marino non ha accettato la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia.